CASS
Sentenza 11 gennaio 2005

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Massime3

Nella norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004 - avente natura additiva integrativa di carattere autoapplicativo - l'integrazione apportatavi dal dispositivo della sentenza, nel senso della sua illegittimità "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", in base al significato semantico dell'espressione "principi informatori della materia" ed alla luce della motivazione della sentenza stessa, in particolare là dove ha ravvisato il contrasto della norma con i principi costituzionali degli artt. 24 e 101, secondo comma, Cost., sotto il profilo che la scelta da parte del giudice di pace della regola equitativa al di fuori della legge scritta (cosiddetta equità sostitutiva) senza quella integrazione appariva arbitraria, mentre non lo è se fatta "alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva", dev'essere intesa nel senso che i "principi informatori" non sono da identificare con i "principi regolatori della materia", cui alludeva la norma dell'art. 113, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 9 della l. n. 399 del 1984 ed anteriore alla modifica disposta dall'art. 21 della l. n. 374 del 1991. In particolare, mentre il giudice conciliatore, vigente quella norma, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo aveva disciplinato (in ciò identificandosi "i principi regolatori della materia"), il giudice di pace, a seguito della citata sentenza, non ha il dovere di individuare la regola equitativa traendola da detta disciplina, ma, nell'individuarla, dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi - preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, le modalità con le quali, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., può essere dedotta con il ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice di pace, nel procedere alla decisione secondo equità, dei "principi informatori della materia", nonché il modo in cui può esercitarsi il sindacato della Corte di Cassazione sulla denuncia di tale vizio, pur essendo l'espressione "principi informatori della materia" di significato diverso da quella "principi regolatori della materia" già contenuta nella norma del secondo comma dell'art. 113, nel testo introdotto dalla legge n. 399 del 1984, obbediscono sostanzialmente agli stessi criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte a proposito di quella norma, con la sola particolarità che, sotto il primo aspetto, il motivo di ricorso, al fine dell'indicazione del principio di diritto che si assume violato (agli effetti di cui al n. 4 dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ.) non potrà limitarsi alla generica deduzione del vizio, ma dovrà specificare ed individuare i "principi informatori" in modo netto e chiaro, tenuto conto che essi (a differenza dei "principi regolatori") non sono oggettivizzati; mentre, sotto il secondo aspetto, il sindacato della Corte di Cassazione, costituendo i "principi informatori" un limite da osservarsi da parte del giudice di pace nell'individuazione della regola equitativa, concernerà non il giudizio in sè, bensì avrà ad oggetto soltanto la verifica che esso sia stato reso (secondo l'espressione usata dalla Corte Costituzionale) "alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva".

In un giudizio introdotto avanti al giudice di pace da parte del fruitore del servizio comunale di erogazione dell'acqua per uso domestico, per ottenere il riconoscimento della non debenza di somme pagate sulla base di consumo presunto annuale limitatamente a quanto eccedente l'effettivo consumo, l'applicazione da parte del giudice di pace, nel decidere la controversia di una regola equitativa in base alla quale il fruitore del servizio, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o "minimo impegnato", in quanto l'ente fornisca la prova scritta che il medesimo abbia accettato esplicitamente la relativa clausola contrattuale, con la conseguenza che in difetto il fruitore è tenuto al pagamento solo del corrispettivo del consumo effettivo, non contraddice i principi informatori applicabili alla materia delle obbligazioni contrattuali, rilevanti in relazione alla fattispecie (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a ricorso introdotto anteriormente alla sent. n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale e deciso con la sua applicazione).

Commentari5

  • Agenzia delle Entrate · 16 gennaio 2024

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  • Sentenza · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011

    In particolare il giudicante richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali, (Corte di Cassazione con Sentenza n°382 del 11.01.2005) ha evidenziato che:”..con riferimento al canone per l'erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuiti in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale , ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che esplicita il servizio” e che ” la natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno …

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  • Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 382
Data del deposito : 11 gennaio 2005

Testo completo