CASS
Sentenza 16 luglio 2026
Sentenza 16 luglio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB ER nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/02/2026 del TRIBUNALE di SULMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26840 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 16/06/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2025, il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di ER MA diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza n. 3701/13 emessa il 27 novembre 2013 dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 19 giugno 2014; b) sentenza n. 918/13, emessa il 28 ottobre 2013 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, irrevocabile l’11 ottobre 2014; c) sentenza n. 388/16 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo 2016, irrevocabile il 23 maggio 2018; d) sentenza n. 1187/16, emessa dal Tribunale di Catania il 2 marzo 2016, irrevocabile il 5 giugno 2018. 1.1. Con sentenza n. 29526 in data 22 maggio 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che la motivazione era apparente in quanto il Giudice dell’esecuzione, omettendo di indicare quali erano i reati ai quali si riferiva la richiesta, quale fosse la loro collocazione spazio- temporale e di dare conto di avere valutato quanto emergeva dalle sentenze di condanna, non aveva esposto le ragioni della decisione, per cui non era possibile verificare se si fosse conformato o meno ai principi in materia di continuazione. 1.2. Con ordinanza in data 17 febbraio 2026, il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di MA, di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Catania in data 27 novembre 2013 e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Catania in data 2 marzo 2016. A ragione ha evidenziato che, pur ricorrendo nella specie il criterio temporale, i reati oggetto della prima sentenza, consistenti in violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale conseguenti alla commissione di ulteriori reati, non potevano ritenersi unificati dalla continuazione con quello previsto dall’art. 416-bis cod. pen., tenuto conto che il bene giuridico tutelato era differente e della diversità nella modalità delle relative condotte (le quali, quanto alla sentenza del 27 novembre 2013, erano consistite in violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale integrate dalla commissione di ulteriori reati anche in materia di stupefacenti). Viceversa, il Tribunale ha ravvisato la continuazione tra il reato associativo e il reato oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2013 consistente in un’estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa in esecuzione del medesimo disegno criminoso del reato associativo. Su tali premesse, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato di associazione mafiosa, per il quale la pena è stata determinata in vent’anni di reclusione, aumentata, per il reato di estorsione aggravata, in misura pari a quattro anni di reclusione e 940,00 euro di multa (ridotta rispetto a quella 3 originariamente inflitta di sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa), giungendo così alla pena finale di ventiquattro anni di reclusione e di 940 euro di multa. 2. ER MA ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Centorbi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza del principio di diritto enunciato con la sentenza rescindente, la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria in relazione all’esclusione della continuazione rispetto alle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Il Tribunale, nell’escludere la continuazione sul rilievo che le violazioni della sorveglianza speciale costituirebbero contravvenzioni autonome, non si confronterebbe con i principi espressi dalla pronuncia di annullamento e sarebbe meramente assertivo, non avendo verificato se i reati che avevano determinato le violazioni della sorveglianza speciale fossero proprio reati-fine, tenuto conto che esse deriverebbero dal “solo fatto” che MA abbia commesso i reati mentre era sottoposto alla misura di prevenzione. Né la diversità del bene giuridico sarebbe in sé ostativa alla configurabilità della continuazione, tanto che l’ordinanza avrebbe riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e il reato di estorsione aggravata, pur trattandosi di fattispecie poste a tutela di beni diversi, con conseguente contraddizione interna della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e l’illegittimità dell’aumento di pena per continuazione determinato in misura prossima al massimo edittale del reato satellite senza adeguata motivazione. Il Tribunale, in relazione al reato di estorsione aggravata di cui alla sentenza n. 918/13 del 28 ottobre 2013, già punito con sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa, avrebbe rideterminato la pena applicando un aumento di quattro anni di reclusione senza spiegarne le ragioni nonostante che l’aumento operato si discosti di gran lunga dal minimo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, quando l’aumento per continuazione si colloca in misura prossima al minimo, può ritenersi sufficiente una motivazione sintetica;
mentre, quando l’aumento non sia contenuto nei limiti minimi, il giudice è tenuto a esplicitare i criteri adottati facendo riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in modo da rendere controllabile l’esercizio del potere discrezionale. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria ove definisce l’aumento applicato come una «pur contenuta mitigazione della pena», 4 considerato che l’aumento pari ai due terzi della pena inflitta per il reato satellite non può essere qualificato come contenuto e che la ratio dell’art. 81 cod. pen. è quella di addivenire a un temperamento del trattamento sanzionatorio rispetto al cumulo materiale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. 3. Con requisitoria scritta in data 22 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Sono fondate le censure attraverso le quali, con il primo motivo, la difesa deduce il vizio motivazionale in ordine all’esclusione della continuazione rispetto ai fatti oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Il Giudice dell’esecuzione ha, innanzitutto, richiamato il consolidato principio secondo il quale non può automaticamente riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso tra un delitto associativo e i reati-fine che costituiscono oggetto del programma del sodalizio, essendo, comunque, necessario che questi ultimi siano già stati deliberati, nelle loro linee essenziali, al momento dell’ingresso del soggetto nell’associazione criminale (v. nella copiosa giurisprudenza sul punto Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [...], Rv. 275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259481 - 01; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, [...], Rv. 243199 - 01). Tuttavia, pur muovendo da tale condivisa premessa, l’ordinanza impugnata, nei successivi passaggi argomentativi, è incorsa in alcune aporie logiche. Essa, infatti, ha riconosciuto l’esistenza della continuazione tra la fattispecie associativa e l’estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza del 28 ottobre 2013, valorizzando la circostanza che quest'ultima si inserisse nelle attività tipiche del clan Mazzei e che il ricorrente, affiliandosi al sodalizio, avesse sin dall'origine rappresentazione della natura delle condotte delittuose da realizzare. Al contrario, con riferimento ai reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Catania del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016, consistenti in «contravvenzioni contestate per il solo fatto che MA abbia commesso ulteriori reati violando, così, le prescrizioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto dal 2003», l’esclusione del medesimo disegno criminoso è stata motivata con il fatto che gli 5 indicatori diversi da quello temporale non fossero presenti, non essendovi «connessioni in ordine alle modalità delle condotte realizzate» ed essendo il bene giuridico tutelato «chiaramente differente da quello presidiato dall’art. 416-bis cod. pen.». Ne consegue che, una volta affermato che le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale erano consistite nella commissione di reati, sarebbe stato necessario prendere in considerazione proprio tali reati onde verificare se potessero rientrare in una unitaria cornice deliberativa collocabile al momento dell’ingresso nell’associazione, laddove, al contrario, l’ordinanza nulla ha riferito in relazione a tali condotte di reato (quantomeno con riferimento alle violazioni oggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 27 novembre 2013). Inoltre, va evidenziato che i reati contestati al capo CC), oggetto della sentenza n. 388/16 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo 2016, configurano anch’essi violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, come quelli oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché una violazione della sorveglianza speciale inserita nella sentenza associativa potesse concorrere alla continuazione mentre altre violazioni della sorveglianza speciale ne venivano escluse. 3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che, ove la pena sia determinata in misura prossima ai minimi edittali, il relativo obbligo motivazionale si ritiene assolto mediante espressioni sintetiche quali «pena congrua», «pena equa», «congruo aumento» ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla personalità del condannato;
mentre, quando ne determina l’entità in misura non prossima ai minimi edittali, il giudice deve evidenziare le ragioni della quantificazione facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ivi compresa l’entità dell’aumento da apportare, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, in caso di reati unificati dalla continuazione. Pertanto, l’aumento di pena per continuazione quantificato in misura non vicina al minimo della pena irroganda deve essere compiutamente motivato al fine di rendere controllabili le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale e l’inosservanza di tale obbligo costituisce una nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, l’ordinanza non ha fatto corretto governo di tali principi, posto che il Tribunale, pur operando un aumento consistente della pena in relazione alle estorsioni aggravate oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2013, determinato nella misura di quattro anni di reclusione, si è limitato ad affermare 6 la necessità di mitigare il quantum dell’aumento, senza però esplicitare i criteri utilizzati per il relativo computo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Sulmona in diversa persona fisica, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2013. Il Giudice del rinvio procederà a nuova valutazione in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso anche rispetto ai reati oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016 e, in caso di conferma del riconoscimento della continuazione limitatamente al reato di estorsione aggravata, procederà a una nuova motivazione del relativo aumento di pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona, in diversa persona fisica. Così deciso il 16/06/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RL NO LA LI
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26840 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 16/06/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2025, il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di ER MA diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza n. 3701/13 emessa il 27 novembre 2013 dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 19 giugno 2014; b) sentenza n. 918/13, emessa il 28 ottobre 2013 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, irrevocabile l’11 ottobre 2014; c) sentenza n. 388/16 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo 2016, irrevocabile il 23 maggio 2018; d) sentenza n. 1187/16, emessa dal Tribunale di Catania il 2 marzo 2016, irrevocabile il 5 giugno 2018. 1.1. Con sentenza n. 29526 in data 22 maggio 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che la motivazione era apparente in quanto il Giudice dell’esecuzione, omettendo di indicare quali erano i reati ai quali si riferiva la richiesta, quale fosse la loro collocazione spazio- temporale e di dare conto di avere valutato quanto emergeva dalle sentenze di condanna, non aveva esposto le ragioni della decisione, per cui non era possibile verificare se si fosse conformato o meno ai principi in materia di continuazione. 1.2. Con ordinanza in data 17 febbraio 2026, il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di MA, di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Catania in data 27 novembre 2013 e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Catania in data 2 marzo 2016. A ragione ha evidenziato che, pur ricorrendo nella specie il criterio temporale, i reati oggetto della prima sentenza, consistenti in violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale conseguenti alla commissione di ulteriori reati, non potevano ritenersi unificati dalla continuazione con quello previsto dall’art. 416-bis cod. pen., tenuto conto che il bene giuridico tutelato era differente e della diversità nella modalità delle relative condotte (le quali, quanto alla sentenza del 27 novembre 2013, erano consistite in violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale integrate dalla commissione di ulteriori reati anche in materia di stupefacenti). Viceversa, il Tribunale ha ravvisato la continuazione tra il reato associativo e il reato oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2013 consistente in un’estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa in esecuzione del medesimo disegno criminoso del reato associativo. Su tali premesse, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato di associazione mafiosa, per il quale la pena è stata determinata in vent’anni di reclusione, aumentata, per il reato di estorsione aggravata, in misura pari a quattro anni di reclusione e 940,00 euro di multa (ridotta rispetto a quella 3 originariamente inflitta di sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa), giungendo così alla pena finale di ventiquattro anni di reclusione e di 940 euro di multa. 2. ER MA ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Centorbi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza del principio di diritto enunciato con la sentenza rescindente, la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria in relazione all’esclusione della continuazione rispetto alle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Il Tribunale, nell’escludere la continuazione sul rilievo che le violazioni della sorveglianza speciale costituirebbero contravvenzioni autonome, non si confronterebbe con i principi espressi dalla pronuncia di annullamento e sarebbe meramente assertivo, non avendo verificato se i reati che avevano determinato le violazioni della sorveglianza speciale fossero proprio reati-fine, tenuto conto che esse deriverebbero dal “solo fatto” che MA abbia commesso i reati mentre era sottoposto alla misura di prevenzione. Né la diversità del bene giuridico sarebbe in sé ostativa alla configurabilità della continuazione, tanto che l’ordinanza avrebbe riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e il reato di estorsione aggravata, pur trattandosi di fattispecie poste a tutela di beni diversi, con conseguente contraddizione interna della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e l’illegittimità dell’aumento di pena per continuazione determinato in misura prossima al massimo edittale del reato satellite senza adeguata motivazione. Il Tribunale, in relazione al reato di estorsione aggravata di cui alla sentenza n. 918/13 del 28 ottobre 2013, già punito con sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa, avrebbe rideterminato la pena applicando un aumento di quattro anni di reclusione senza spiegarne le ragioni nonostante che l’aumento operato si discosti di gran lunga dal minimo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, quando l’aumento per continuazione si colloca in misura prossima al minimo, può ritenersi sufficiente una motivazione sintetica;
mentre, quando l’aumento non sia contenuto nei limiti minimi, il giudice è tenuto a esplicitare i criteri adottati facendo riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in modo da rendere controllabile l’esercizio del potere discrezionale. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria ove definisce l’aumento applicato come una «pur contenuta mitigazione della pena», 4 considerato che l’aumento pari ai due terzi della pena inflitta per il reato satellite non può essere qualificato come contenuto e che la ratio dell’art. 81 cod. pen. è quella di addivenire a un temperamento del trattamento sanzionatorio rispetto al cumulo materiale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. 3. Con requisitoria scritta in data 22 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Sono fondate le censure attraverso le quali, con il primo motivo, la difesa deduce il vizio motivazionale in ordine all’esclusione della continuazione rispetto ai fatti oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Il Giudice dell’esecuzione ha, innanzitutto, richiamato il consolidato principio secondo il quale non può automaticamente riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso tra un delitto associativo e i reati-fine che costituiscono oggetto del programma del sodalizio, essendo, comunque, necessario che questi ultimi siano già stati deliberati, nelle loro linee essenziali, al momento dell’ingresso del soggetto nell’associazione criminale (v. nella copiosa giurisprudenza sul punto Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [...], Rv. 275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259481 - 01; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, [...], Rv. 243199 - 01). Tuttavia, pur muovendo da tale condivisa premessa, l’ordinanza impugnata, nei successivi passaggi argomentativi, è incorsa in alcune aporie logiche. Essa, infatti, ha riconosciuto l’esistenza della continuazione tra la fattispecie associativa e l’estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza del 28 ottobre 2013, valorizzando la circostanza che quest'ultima si inserisse nelle attività tipiche del clan Mazzei e che il ricorrente, affiliandosi al sodalizio, avesse sin dall'origine rappresentazione della natura delle condotte delittuose da realizzare. Al contrario, con riferimento ai reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Catania del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016, consistenti in «contravvenzioni contestate per il solo fatto che MA abbia commesso ulteriori reati violando, così, le prescrizioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto dal 2003», l’esclusione del medesimo disegno criminoso è stata motivata con il fatto che gli 5 indicatori diversi da quello temporale non fossero presenti, non essendovi «connessioni in ordine alle modalità delle condotte realizzate» ed essendo il bene giuridico tutelato «chiaramente differente da quello presidiato dall’art. 416-bis cod. pen.». Ne consegue che, una volta affermato che le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale erano consistite nella commissione di reati, sarebbe stato necessario prendere in considerazione proprio tali reati onde verificare se potessero rientrare in una unitaria cornice deliberativa collocabile al momento dell’ingresso nell’associazione, laddove, al contrario, l’ordinanza nulla ha riferito in relazione a tali condotte di reato (quantomeno con riferimento alle violazioni oggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 27 novembre 2013). Inoltre, va evidenziato che i reati contestati al capo CC), oggetto della sentenza n. 388/16 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo 2016, configurano anch’essi violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, come quelli oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché una violazione della sorveglianza speciale inserita nella sentenza associativa potesse concorrere alla continuazione mentre altre violazioni della sorveglianza speciale ne venivano escluse. 3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che, ove la pena sia determinata in misura prossima ai minimi edittali, il relativo obbligo motivazionale si ritiene assolto mediante espressioni sintetiche quali «pena congrua», «pena equa», «congruo aumento» ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla personalità del condannato;
mentre, quando ne determina l’entità in misura non prossima ai minimi edittali, il giudice deve evidenziare le ragioni della quantificazione facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ivi compresa l’entità dell’aumento da apportare, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, in caso di reati unificati dalla continuazione. Pertanto, l’aumento di pena per continuazione quantificato in misura non vicina al minimo della pena irroganda deve essere compiutamente motivato al fine di rendere controllabili le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale e l’inosservanza di tale obbligo costituisce una nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, l’ordinanza non ha fatto corretto governo di tali principi, posto che il Tribunale, pur operando un aumento consistente della pena in relazione alle estorsioni aggravate oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2013, determinato nella misura di quattro anni di reclusione, si è limitato ad affermare 6 la necessità di mitigare il quantum dell’aumento, senza però esplicitare i criteri utilizzati per il relativo computo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Sulmona in diversa persona fisica, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2013. Il Giudice del rinvio procederà a nuova valutazione in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso anche rispetto ai reati oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016 e, in caso di conferma del riconoscimento della continuazione limitatamente al reato di estorsione aggravata, procederà a una nuova motivazione del relativo aumento di pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona, in diversa persona fisica. Così deciso il 16/06/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RL NO LA LI