CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SE AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e il difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 25 marzo 2024 con la quale AL SE è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, primo e terzo comma, cod. pen. compiutamente descritto in rubrica. 2. Nella ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, richiamata nel corpo della sentenza impugnata, il fatto per il quale si procede si è consumato nelle prime ore pomeridiane del 13 agosto 2021, allorché un violento incendio 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12693 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 30/01/2026 aveva interessato un terreno incolto, connotato dalla presenza di sterpaglie e di alberi, sito in località Fontana del Piscolo del comune di RR, incendio che, a causa del forte vento, si era rapidamente esteso tanto da lambire un edificio ad detto terreno adiacente. Gli accertamenti nell'immediatezza operati dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi avevano, anzitutto, condotto ad individuare il punto nel quale le fiamme erano state accese in maniera diretta (identificato in catasto al foglio 9, particella 256) e ad apprezzare, anche alla luce del coerente narrato dei testimoni escussi, come esse si fossero rapidamente mosse, lungo un pendio, da valle verso monte. Le riprese operate da quattro telecamere collocate in prossimità dei luoghi, prontamente acquisite, avevano, poi e soprattutto, registrato, in epoca immediatamente antecedente e prossima allo scatenarsi delle fiamme, il sopraggiungere di una sola autovettura, modello Jeep, condotta dall'odierno imputato, ed i movimenti che quest'ultimo aveva attuato. Era stato, così, possibile apprezzare che il SE, arrestata la marcia nei pressi della Fontana del Piscolo, in una strada senza uscita, a circa cinquanta metri dal luogo individuato come punto di innesco, era disceso dal mezzo (alle ore 15.43.16), si era da esso allontanato, era poi nuovamente salito a bordo dell'autovettura dopo qualche minuto (15.46.05) e si era mosso dai luoghi appena un minuto prima che gli abitanti dell'edificio collocato in prossimità iniziassero ad avvertire l'odore del fumo ed a notare il divampare delle fiamme (cfr. pagg. 3 e ss. della sentenza di primo grado). Convenendo con la lettura critica formulata dal Tribunale, la Corte, disattendendo le doglianze difensive prospettate a mezzo dell'atto di appello, ha ravvisato in dette risultanze un compendio indiziario idoneo a fondare, ogni oltre ragionevole dubbio, una ricostruzione che individua nell'imputato, latore di un contributo ricostruttivo reputato immeritevole di ogni credito, il soggetto che ha volontariamente appiccato le fiamme e ne, pertanto, ribadito la responsabilità penale in relazione al delitto doloso ascrittogli in rubrica. 3. AL SE propone, con l'assistenza degli avv. Ernesto Postorino e AR LI, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Con il primo motivo si lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, in merito alla mancata assoluzione. I difensori lamentano che la Corte ha, per un verso, respinto apoditticamente le censure difensive formulate con l'atto di appello ed ha, per altro verso, valorizzato ai fini della decisione «nuovi elementi di fatto per nulla riferibili al SE stesso, in quanto ontologicamente inesistenti anche dalle risultanze del processo». 2 Censurabile, in particolare, si atteggia il percorso argomentativo seguito dalla Corte laddove, muovendo dalla circostanza non contestata dell'apprezzata presenza del SE nel piazzale della fontana del Piscolo nei momenti immediatamente antecedenti lo svilupparsi dell'incendio, deduce da essa la prova della penale responsabilità. I difensori evidenziano, infatti, che siffatto argomentare trascura il fatto che il luogo dal quale le fiamme sarebbero asseritamente partite si colloca in una posizione sopraelevata e lontana circa cinquanta metri rispetto al sito nel quale il SE, soggetto ultraottantenne e gravato da problemi di deambulazione, è stato ripreso, che il luogo individuato come punto di innesco delle fiamme era potenzialmente accessibile anche a terzi attraverso passaggi collocati a monte, non recintati e non ripresi della telecamere, che il SE si sarebbe mosso lungo il ripido percorso, viepiù disagevole perché ricoperto da sterpaglie e da rovi, in appena due minuti e cinquantuno secondi, e che dell'incendio si sarebbe macchiato nell'assenza di qualsivoglia causale, atteso che le fiamme si sono sviluppate in un terreno non di sua proprietà ma appartenente a tale RI RA. Contestano, così, come l'apprezzamento operato dalla Corte sia, per un verso, congetturale, poiché dall'apprezzamento di una circostanza di fatto essa ha operato una ricostruzione che riguarda un accadimento successivo, consumatosi in un luogo diverso e sfornito di specifici elementi indiziari di riscontro, risulti, poi, viziato da un'aprioristica condivisione dell'assunto accusatorio, laddove degrada ad irragionevole la prospettazione difensiva offerta dall'imputato, e sfugga, infine, al confronto con la lettura difensiva con la quale si è prospettata la possibilità che la responsabilità del fatto gravi su terzi «che ben avrebbero potuto raggiungere più agevolmente dell'anziano ultraottantenne il punto di innesco da un altro lato rispetto a dove è stato ripreso il SE». Rimarcano, ancora, l'errore nel quale è incorsa la Corte nella parte in cui, per supportare il giudizio di responsabilità, ha attribuito al ricorrente la proprietà del fondo incendiato, dato al quale è stato, peraltro, attribuito un deciso rilievo sotto il profilo motivazionale, nonché la contraddittorietà dell'argomentare nella parte in cui, per escludere che terzi possano essere gli autori del fatto delittuoso, ha sottolineato la natura impervia del terreno che, di contro, non avrebbe costituito un serio ostacolo ai movimenti posti in essere dal SE. Lamentano, altresì, che la Corte abbia obliterato di valutare il fatto, segnalato nell'atto di appello come dirimente, che la perquisizione nell'immediatezza operata presso l'abitazione ed all'interno dell'autovettura non abbia condotto al rinvenimento di tracce o di cose ricollegabili all'incendio, che l'imputato, all'atto in cui è stato ripreso dalle telecamere nei pressi del luogo interessato dalle fiamme, non è risultato detenere materiale atto a provocare l'incendio e, da ultimo, che il 3 / q giudice di primo grado ha disposto la restituzione di quanto in sequestro ritenendo non provato il loro utilizzo per la commissione del delitto. 3.2. Con il secondo motivi, si lamentano, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insufficienza o mancanza di prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. I difensori lamentano che l'erroneo approccio valutativo al materiale probatorio si è tradotto anche in un errore di diritto in ordine, anzitutto, alla sussistenza del dolo del delitto di incendio. SE non ha dato fuoco al proprio terreno, accettando la probabilità delle conseguenze della propria azione, poiché, come detto, il luogo incendiato appartiene a terzi. Egli avrebbe accettato la scriteriata idea che le fiamme potessero raggiungere, tra le altre, anche la propria abitazione ove in quel momento si trovava il figlio. Censurano, ancor prima, che la Corte territoriale non si è confrontata con gli argomenti difensivi formulati in via gradata con i quali si è rimarcato che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile l'elemento oggettivo proprio della fattispecie in contestazione e, comunque, che l'imputato si sarebbe al più macchiato di una condotta connotata da negligenza, tale da imporre la riqualificazione del fatto contestato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Non appare inopportuno premettere, anche alla luce delle allegazioni critiche offerte dalla difesa del ricorrente, come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il libero convincimento del giudice, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, si attui, nel processo indiziario, attraverso un'operazione logico-induttiva nella quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) solo ove questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi, e cioè non suscettibili di una diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti, vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133 - 01). Ove qualificati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, gli indizi possono, cioè, fondare un giudizio di penale responsabilità solo allorché conducano ad un 4 4\.q convincimento che, frutto di un procedimento logico guidato dal massimo rigore, non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole. Essi, pertanto, legittimano una pronuncia di responsabilità a condizione che il dato probatorio acquisito all'esito del procedimento argomentativo lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili «in rerum natura» ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Pg in proc. segura, Rv. 262280 - 01). 3. Di detti canoni interpretativi la Corte territoriale ha fatto buon governo attraverso un apparato motivazionale che, lungi dall'essere inficiato da inaccettabili congetture, si dipana senza incorrere in patenti inciampi di natura logica. Ed invero la Corte ha attribuito la valenza di elementi indiziari suscettibili di valorizzazione ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda all'acclarato sopraggiungere dell'imputato ed al suo arrestarsi ad appena cinquanta metri dal luogo dal quale l'incendio ha preso le mosse, alla constatazione che questi è stato l'unico soggetto che le telecamere hanno ripreso in epoca immediatamente precedente al fatto per il quale si procede, al suo intrattenersi sui luoghi per un arco temporale oltremodo limitato, alla strettissima contiguità di ordine temporale tra il momento in cui il SE si è infine allontanato ed il manifestarsi dei primi segnali del fuoco, nonché, da ultimo, alla patente irragionevolezza della prospettazione cui lo stesso imputato è ricorso per giustificare il suo essersi condotto, non appena uscito dalla propria vicinissima abitazione, lungo una strada senza via d'uscita ed il suo essersi lì intrattenuto per poco meno di tre minuti. Di tali circostanze ha di fatto esaltato l'indubbia consistenza dimostrativa rispetto al thema probandum, nonché la precisione (le stesse appaiono, infatti, insuscettibili di una diversa interpretazione che possa elevarsi ad opzione ragionevole) e l'ancor più patente convergenza, risultando non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi acquisiti al compendio. La valenza di un tale argomentare non risulta di certo elisa dagli argomenti critici cui è affidato il presente ricorso, per certi versi meramente reiterativi delle doglianze formulate con l'atto di appello e dalla Corte affrontate con indiscutibile rigore logico. In particolare, il fatto che il sito dal quale il fuoco ha preso avvio sia un luogo impervio, connotato dalla presenza di rovi e da una pendenza, rispetto alla strada ove il SE ha arrestato l'autovettura, di circa tre metri è stato già dalla Corte considerato - attraverso un incedere argomentativo immune da vizi logici - un 5 t elemento cui non è possibile realisticamente attribuire valenza demolitiva della forza dimostrativa degli elementi indiziari sopra ricostruiti e ciò alla luce della «brevissima distanza percorsa» dall'imputato e della sua «perfetta conoscenza dei luoghi», specie ove detti elementi siano coniugati al segmento temporale nel quale la presenza del SE non è stata registrata dalla telecamera per essersi questi allontanato dalla strada (come detto, quasi tre minuti), segmento reputato già in primo grado del tutto congruo, dallo stesso consulente della difesa, per consentire anche ad una persona in avanzata età (all'epoca dei fatti il SE era ultraottantenne) di scendere dal mezzo, raggiungere il luogo di innesco e, quindi, rientrare a bordo dell'autovettura. Sul punto, va osservato come l'obiezione difensiva secondo la quale la Corte sarebbe incorsa in un macroscopico travisamento del fatto - laddove ha attribuito al SE la proprietà del fondo sul quale l'incendio è stato appiccato (pag. 5 della sentenza) - è priva del necessario profilo di decisività, ove si consideri che il predetto dato è stato dal giudicante correlato alla perfetta conoscenza dei luoghi posseduta dall'imputato, circostanza, quest'ultima, emersa con tratti di assoluta evidenza nel corso del procedimento e mai contrastata dalla difesa. Né persuasiva appare l'opzione difensiva secondo la quale una diversa e liberatoria chiave di lettura dei fatti sia stata ingiustificatamente negletta dalla Corte territoriale. L'ipotesi, cioè, che il fuoco sia stato appiccato da altro soggetto che avrebbe raggiunto il luogo di innesco non già dalla strada sottostante, bensì muovendosi da monte verso valle, è stata correttamente degradata dalla Corte a ricostruzione priva di ogni plausibilità e ciò sulla scorta della logica considerazione che dalle fiamme quest'ultimo avrebbe dovuto essere investito, posto che l'incendio, secondo la coerente ricostruzione di tutte le fonti orali, ha rapidamente risalito il dorso del terreno scosceso. Con detto argomentare la difesa del SE ha omesso ogni confronto. Essa ha, piuttosto, concentrato la propria disamina critica su altri momenti del medesimo passaggio della motivazione (la natura impervia ed incolta dei luoghi, la presenza di sterpaglie) che del primo costituiscono, all'evidenza, solo un complemento. Priva di rilievo - perché, ancora una volta, priva del carattere della decisività - appare la contestazione che afferisce al fatto che la perquisizione nell'immediatezza operata presso l'abitazione ed all'interno dell'autovettura del SE non abbia permesso di rinvenire tracce o cose ricollegabili all'incendio. Va, infatti, evidenziato che l'affermazione della penale responsabilità nell'ambito di un processo indiziario non postuli necessariamente la compiuta ricostruzione di tutti gli elementi del fatto (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all'impossibilità, 6 che spesso si manifesta di delineare con compiutezza il movente sotteso all'azione), e ciò allorquando - come nel caso di specie la Corte ha reputato, in modo ben lontano dal potersi definire illogico - gli elementi certi acquisiti al compendio siano già di per sé sufficienti a formulare in via induttiva un giudizio cui è estraneo ogni elemento di ragionevole dubbio. Incensurabili sotto il profilo giuridico appaiono, infine, le valutazioni operate dalla stessa Corte in punto di sussistenza degli estremi, materiale e giuridico, del delitto contestato al SE. In particolare, corretta è la sussunzione della condotta nella fattispecie di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis cod. pen., posto che l'elemento oggettivo della fattispecie può riferirsi, secondo ormai consolidato orientamento di questa Corte, anche ad estensioni di terreno occupate da «boscaglia», «sterpaglia» e «macchia mediterranea», in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, Liuzzo, Rv. 279763 - 01), purché le fiamme presentino, come puntualmente argomentato in sentenza, connotati di vastità e diffusività. Congruamente motivata - con motivazione, peraltro, nemmeno contestata - è, poi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 423, terzo comma, cod. pen. («le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»), avendo la Corte in fatto evidenziato come le lingue di fuoco siano giunte a lambire un condominio «bruciando il tubo della raccolta delle acque ed un mobile sul terrazzo del terzo piano» (pag. 5 della motivazione). Incensurabile, seppur nella sua sinteticità, si atteggia, infine, la valutazione dalla stessa Corte operata in ordine alla ricostruzione dell'atteggiamento psicologico che ha mosso l'imputato all'atto della condotta. A fronte di un argomentare sul punto offerto dal Tribunale che si presenta oggettivamente poco centrato, la qualificazione dell'animus in termini di dolo diretto, anziché in quelli della colpa, come invocato dalla difesa, è stata, infatti, dalla Corte correlata ad una prudente disamina di tutte le componenti fattuali dell'azione, valutata in uno all'apprezzamento delle condizioni esteriori in cui la stessa è stata posta in essere (le condizioni particolarmente ventose presenti nel pomeriggio del 13 agosto 2021), che appaiono assolutamente idonee a radicare nell'atteggiamento interiore dell'imputato quei tratti, ritenuti in sentenza, di cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, il fatto delittuoso. 7 Il Presidente SE De ZO ivi 4. L'infondatezza dei motivi di ricorso, per i motivi sin qui illustrati, ne impone il rigetto. Ad esso consegue la condanna del SE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e il difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 25 marzo 2024 con la quale AL SE è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, primo e terzo comma, cod. pen. compiutamente descritto in rubrica. 2. Nella ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, richiamata nel corpo della sentenza impugnata, il fatto per il quale si procede si è consumato nelle prime ore pomeridiane del 13 agosto 2021, allorché un violento incendio 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12693 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 30/01/2026 aveva interessato un terreno incolto, connotato dalla presenza di sterpaglie e di alberi, sito in località Fontana del Piscolo del comune di RR, incendio che, a causa del forte vento, si era rapidamente esteso tanto da lambire un edificio ad detto terreno adiacente. Gli accertamenti nell'immediatezza operati dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi avevano, anzitutto, condotto ad individuare il punto nel quale le fiamme erano state accese in maniera diretta (identificato in catasto al foglio 9, particella 256) e ad apprezzare, anche alla luce del coerente narrato dei testimoni escussi, come esse si fossero rapidamente mosse, lungo un pendio, da valle verso monte. Le riprese operate da quattro telecamere collocate in prossimità dei luoghi, prontamente acquisite, avevano, poi e soprattutto, registrato, in epoca immediatamente antecedente e prossima allo scatenarsi delle fiamme, il sopraggiungere di una sola autovettura, modello Jeep, condotta dall'odierno imputato, ed i movimenti che quest'ultimo aveva attuato. Era stato, così, possibile apprezzare che il SE, arrestata la marcia nei pressi della Fontana del Piscolo, in una strada senza uscita, a circa cinquanta metri dal luogo individuato come punto di innesco, era disceso dal mezzo (alle ore 15.43.16), si era da esso allontanato, era poi nuovamente salito a bordo dell'autovettura dopo qualche minuto (15.46.05) e si era mosso dai luoghi appena un minuto prima che gli abitanti dell'edificio collocato in prossimità iniziassero ad avvertire l'odore del fumo ed a notare il divampare delle fiamme (cfr. pagg. 3 e ss. della sentenza di primo grado). Convenendo con la lettura critica formulata dal Tribunale, la Corte, disattendendo le doglianze difensive prospettate a mezzo dell'atto di appello, ha ravvisato in dette risultanze un compendio indiziario idoneo a fondare, ogni oltre ragionevole dubbio, una ricostruzione che individua nell'imputato, latore di un contributo ricostruttivo reputato immeritevole di ogni credito, il soggetto che ha volontariamente appiccato le fiamme e ne, pertanto, ribadito la responsabilità penale in relazione al delitto doloso ascrittogli in rubrica. 3. AL SE propone, con l'assistenza degli avv. Ernesto Postorino e AR LI, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Con il primo motivo si lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, in merito alla mancata assoluzione. I difensori lamentano che la Corte ha, per un verso, respinto apoditticamente le censure difensive formulate con l'atto di appello ed ha, per altro verso, valorizzato ai fini della decisione «nuovi elementi di fatto per nulla riferibili al SE stesso, in quanto ontologicamente inesistenti anche dalle risultanze del processo». 2 Censurabile, in particolare, si atteggia il percorso argomentativo seguito dalla Corte laddove, muovendo dalla circostanza non contestata dell'apprezzata presenza del SE nel piazzale della fontana del Piscolo nei momenti immediatamente antecedenti lo svilupparsi dell'incendio, deduce da essa la prova della penale responsabilità. I difensori evidenziano, infatti, che siffatto argomentare trascura il fatto che il luogo dal quale le fiamme sarebbero asseritamente partite si colloca in una posizione sopraelevata e lontana circa cinquanta metri rispetto al sito nel quale il SE, soggetto ultraottantenne e gravato da problemi di deambulazione, è stato ripreso, che il luogo individuato come punto di innesco delle fiamme era potenzialmente accessibile anche a terzi attraverso passaggi collocati a monte, non recintati e non ripresi della telecamere, che il SE si sarebbe mosso lungo il ripido percorso, viepiù disagevole perché ricoperto da sterpaglie e da rovi, in appena due minuti e cinquantuno secondi, e che dell'incendio si sarebbe macchiato nell'assenza di qualsivoglia causale, atteso che le fiamme si sono sviluppate in un terreno non di sua proprietà ma appartenente a tale RI RA. Contestano, così, come l'apprezzamento operato dalla Corte sia, per un verso, congetturale, poiché dall'apprezzamento di una circostanza di fatto essa ha operato una ricostruzione che riguarda un accadimento successivo, consumatosi in un luogo diverso e sfornito di specifici elementi indiziari di riscontro, risulti, poi, viziato da un'aprioristica condivisione dell'assunto accusatorio, laddove degrada ad irragionevole la prospettazione difensiva offerta dall'imputato, e sfugga, infine, al confronto con la lettura difensiva con la quale si è prospettata la possibilità che la responsabilità del fatto gravi su terzi «che ben avrebbero potuto raggiungere più agevolmente dell'anziano ultraottantenne il punto di innesco da un altro lato rispetto a dove è stato ripreso il SE». Rimarcano, ancora, l'errore nel quale è incorsa la Corte nella parte in cui, per supportare il giudizio di responsabilità, ha attribuito al ricorrente la proprietà del fondo incendiato, dato al quale è stato, peraltro, attribuito un deciso rilievo sotto il profilo motivazionale, nonché la contraddittorietà dell'argomentare nella parte in cui, per escludere che terzi possano essere gli autori del fatto delittuoso, ha sottolineato la natura impervia del terreno che, di contro, non avrebbe costituito un serio ostacolo ai movimenti posti in essere dal SE. Lamentano, altresì, che la Corte abbia obliterato di valutare il fatto, segnalato nell'atto di appello come dirimente, che la perquisizione nell'immediatezza operata presso l'abitazione ed all'interno dell'autovettura non abbia condotto al rinvenimento di tracce o di cose ricollegabili all'incendio, che l'imputato, all'atto in cui è stato ripreso dalle telecamere nei pressi del luogo interessato dalle fiamme, non è risultato detenere materiale atto a provocare l'incendio e, da ultimo, che il 3 / q giudice di primo grado ha disposto la restituzione di quanto in sequestro ritenendo non provato il loro utilizzo per la commissione del delitto. 3.2. Con il secondo motivi, si lamentano, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insufficienza o mancanza di prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. I difensori lamentano che l'erroneo approccio valutativo al materiale probatorio si è tradotto anche in un errore di diritto in ordine, anzitutto, alla sussistenza del dolo del delitto di incendio. SE non ha dato fuoco al proprio terreno, accettando la probabilità delle conseguenze della propria azione, poiché, come detto, il luogo incendiato appartiene a terzi. Egli avrebbe accettato la scriteriata idea che le fiamme potessero raggiungere, tra le altre, anche la propria abitazione ove in quel momento si trovava il figlio. Censurano, ancor prima, che la Corte territoriale non si è confrontata con gli argomenti difensivi formulati in via gradata con i quali si è rimarcato che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile l'elemento oggettivo proprio della fattispecie in contestazione e, comunque, che l'imputato si sarebbe al più macchiato di una condotta connotata da negligenza, tale da imporre la riqualificazione del fatto contestato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Non appare inopportuno premettere, anche alla luce delle allegazioni critiche offerte dalla difesa del ricorrente, come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il libero convincimento del giudice, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, si attui, nel processo indiziario, attraverso un'operazione logico-induttiva nella quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) solo ove questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi, e cioè non suscettibili di una diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti, vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133 - 01). Ove qualificati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, gli indizi possono, cioè, fondare un giudizio di penale responsabilità solo allorché conducano ad un 4 4\.q convincimento che, frutto di un procedimento logico guidato dal massimo rigore, non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole. Essi, pertanto, legittimano una pronuncia di responsabilità a condizione che il dato probatorio acquisito all'esito del procedimento argomentativo lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili «in rerum natura» ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Pg in proc. segura, Rv. 262280 - 01). 3. Di detti canoni interpretativi la Corte territoriale ha fatto buon governo attraverso un apparato motivazionale che, lungi dall'essere inficiato da inaccettabili congetture, si dipana senza incorrere in patenti inciampi di natura logica. Ed invero la Corte ha attribuito la valenza di elementi indiziari suscettibili di valorizzazione ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda all'acclarato sopraggiungere dell'imputato ed al suo arrestarsi ad appena cinquanta metri dal luogo dal quale l'incendio ha preso le mosse, alla constatazione che questi è stato l'unico soggetto che le telecamere hanno ripreso in epoca immediatamente precedente al fatto per il quale si procede, al suo intrattenersi sui luoghi per un arco temporale oltremodo limitato, alla strettissima contiguità di ordine temporale tra il momento in cui il SE si è infine allontanato ed il manifestarsi dei primi segnali del fuoco, nonché, da ultimo, alla patente irragionevolezza della prospettazione cui lo stesso imputato è ricorso per giustificare il suo essersi condotto, non appena uscito dalla propria vicinissima abitazione, lungo una strada senza via d'uscita ed il suo essersi lì intrattenuto per poco meno di tre minuti. Di tali circostanze ha di fatto esaltato l'indubbia consistenza dimostrativa rispetto al thema probandum, nonché la precisione (le stesse appaiono, infatti, insuscettibili di una diversa interpretazione che possa elevarsi ad opzione ragionevole) e l'ancor più patente convergenza, risultando non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi acquisiti al compendio. La valenza di un tale argomentare non risulta di certo elisa dagli argomenti critici cui è affidato il presente ricorso, per certi versi meramente reiterativi delle doglianze formulate con l'atto di appello e dalla Corte affrontate con indiscutibile rigore logico. In particolare, il fatto che il sito dal quale il fuoco ha preso avvio sia un luogo impervio, connotato dalla presenza di rovi e da una pendenza, rispetto alla strada ove il SE ha arrestato l'autovettura, di circa tre metri è stato già dalla Corte considerato - attraverso un incedere argomentativo immune da vizi logici - un 5 t elemento cui non è possibile realisticamente attribuire valenza demolitiva della forza dimostrativa degli elementi indiziari sopra ricostruiti e ciò alla luce della «brevissima distanza percorsa» dall'imputato e della sua «perfetta conoscenza dei luoghi», specie ove detti elementi siano coniugati al segmento temporale nel quale la presenza del SE non è stata registrata dalla telecamera per essersi questi allontanato dalla strada (come detto, quasi tre minuti), segmento reputato già in primo grado del tutto congruo, dallo stesso consulente della difesa, per consentire anche ad una persona in avanzata età (all'epoca dei fatti il SE era ultraottantenne) di scendere dal mezzo, raggiungere il luogo di innesco e, quindi, rientrare a bordo dell'autovettura. Sul punto, va osservato come l'obiezione difensiva secondo la quale la Corte sarebbe incorsa in un macroscopico travisamento del fatto - laddove ha attribuito al SE la proprietà del fondo sul quale l'incendio è stato appiccato (pag. 5 della sentenza) - è priva del necessario profilo di decisività, ove si consideri che il predetto dato è stato dal giudicante correlato alla perfetta conoscenza dei luoghi posseduta dall'imputato, circostanza, quest'ultima, emersa con tratti di assoluta evidenza nel corso del procedimento e mai contrastata dalla difesa. Né persuasiva appare l'opzione difensiva secondo la quale una diversa e liberatoria chiave di lettura dei fatti sia stata ingiustificatamente negletta dalla Corte territoriale. L'ipotesi, cioè, che il fuoco sia stato appiccato da altro soggetto che avrebbe raggiunto il luogo di innesco non già dalla strada sottostante, bensì muovendosi da monte verso valle, è stata correttamente degradata dalla Corte a ricostruzione priva di ogni plausibilità e ciò sulla scorta della logica considerazione che dalle fiamme quest'ultimo avrebbe dovuto essere investito, posto che l'incendio, secondo la coerente ricostruzione di tutte le fonti orali, ha rapidamente risalito il dorso del terreno scosceso. Con detto argomentare la difesa del SE ha omesso ogni confronto. Essa ha, piuttosto, concentrato la propria disamina critica su altri momenti del medesimo passaggio della motivazione (la natura impervia ed incolta dei luoghi, la presenza di sterpaglie) che del primo costituiscono, all'evidenza, solo un complemento. Priva di rilievo - perché, ancora una volta, priva del carattere della decisività - appare la contestazione che afferisce al fatto che la perquisizione nell'immediatezza operata presso l'abitazione ed all'interno dell'autovettura del SE non abbia permesso di rinvenire tracce o cose ricollegabili all'incendio. Va, infatti, evidenziato che l'affermazione della penale responsabilità nell'ambito di un processo indiziario non postuli necessariamente la compiuta ricostruzione di tutti gli elementi del fatto (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all'impossibilità, 6 che spesso si manifesta di delineare con compiutezza il movente sotteso all'azione), e ciò allorquando - come nel caso di specie la Corte ha reputato, in modo ben lontano dal potersi definire illogico - gli elementi certi acquisiti al compendio siano già di per sé sufficienti a formulare in via induttiva un giudizio cui è estraneo ogni elemento di ragionevole dubbio. Incensurabili sotto il profilo giuridico appaiono, infine, le valutazioni operate dalla stessa Corte in punto di sussistenza degli estremi, materiale e giuridico, del delitto contestato al SE. In particolare, corretta è la sussunzione della condotta nella fattispecie di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis cod. pen., posto che l'elemento oggettivo della fattispecie può riferirsi, secondo ormai consolidato orientamento di questa Corte, anche ad estensioni di terreno occupate da «boscaglia», «sterpaglia» e «macchia mediterranea», in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, Liuzzo, Rv. 279763 - 01), purché le fiamme presentino, come puntualmente argomentato in sentenza, connotati di vastità e diffusività. Congruamente motivata - con motivazione, peraltro, nemmeno contestata - è, poi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 423, terzo comma, cod. pen. («le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»), avendo la Corte in fatto evidenziato come le lingue di fuoco siano giunte a lambire un condominio «bruciando il tubo della raccolta delle acque ed un mobile sul terrazzo del terzo piano» (pag. 5 della motivazione). Incensurabile, seppur nella sua sinteticità, si atteggia, infine, la valutazione dalla stessa Corte operata in ordine alla ricostruzione dell'atteggiamento psicologico che ha mosso l'imputato all'atto della condotta. A fronte di un argomentare sul punto offerto dal Tribunale che si presenta oggettivamente poco centrato, la qualificazione dell'animus in termini di dolo diretto, anziché in quelli della colpa, come invocato dalla difesa, è stata, infatti, dalla Corte correlata ad una prudente disamina di tutte le componenti fattuali dell'azione, valutata in uno all'apprezzamento delle condizioni esteriori in cui la stessa è stata posta in essere (le condizioni particolarmente ventose presenti nel pomeriggio del 13 agosto 2021), che appaiono assolutamente idonee a radicare nell'atteggiamento interiore dell'imputato quei tratti, ritenuti in sentenza, di cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, il fatto delittuoso. 7 Il Presidente SE De ZO ivi 4. L'infondatezza dei motivi di ricorso, per i motivi sin qui illustrati, ne impone il rigetto. Ad esso consegue la condanna del SE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/01/2026