CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
Massime • 1
Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo.
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EG MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
lette le memorie delle difese dell'imputato e della parte civile. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 19 gennaio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Monza del 15 novembre 2021 che aveva condannato EG ZI alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1000 di multa legge, oltre al risarcimento del clànno nei confronti della parte civile costituita, perché ritenuto colpevole dei reati di appropriazione indebita e minaccia unificati per continuazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Grazia Volo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione della legge penale con riguardo all'aumento di pena detentiva applicato ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione ad un reato punito con la sola sanzione pecuniaria;
al proposito si richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 40983/2018 con la quale, .pur Penale Sent. Sez. 2 Num. 41151 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 ammessa la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, si era stabilito l'obbligo per il giudice di procedere alla conversione della pena detentiva in pecuniaria;
- violazione di legge penale, travisamento della prova, difetto di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa dell'imputato chiedeva dichiararsi la prescrizione di entrambi i reati, maturata nelle more della trattazione del ricorso di legittimità; in particolare, quanto al reato di appropriazione indebita esponeva che il momento consumativo doveva fissarsi alla data del licenziamento del EG, e non a quella indicata nell'imputazione, da farsi coincidere con il 6 luglio del 2015. A tale memoria replicava la difesa della parte civile, che aveva già depositato conclusioni, deducendo come la consumazione del reato di cui al capo A) doveva fissarsi nella data in cui la società aveva avuto definitiva conoscenza della volontà del EG di non restituire i beni aziendali e quindi proprio nel 6 ottobre del 2015, con conseguente maturazione del termine massimo estintivo, calcolati i periodi di sospensione, al 17 novembre del 2023, non ancora maturato. Con ulteriore memoria di replica la difesa del EG insisteva nella richiesta di declaratoria di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo è fondato con la conseguenza che essendo maturato il termine di prescrizione il reato di cui al capo b) deve essere dichiarato estinto. Come esattamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e rappresentato dalla difesa, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751 - 01). Ne consegue che, nel caso in esame, l'aumento per continuazione per il reato satellite di minaccia (mese 1), per il quale è stabilita la sola sanzione pecuniaria doveva essere ragguagliato alla pena della multa ex art. 135 cod.pen. e non poteva invece essere stabilito nel genere della reclusione. La fondatezza del motivo di ricorso in punto di determinazione della pena ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale in relazione alla fattispecie di cui al capo b) della rubrica con conseguente prescrizione del reato;
ed invero, posto che il momento consumativo viene indicato nel capo di imputazione nel 17 luglio del 2022, il termine finale va fissato al 30 agosto del 2023 e ciò computati gli anni 7 e mesi 6, pure aggiunti 225 giorni di sospensione della prescrizione calcolati nel corso del procedimento per i disposti rinvii. 2.2 II secondo motivo, con il quale sono state avanzate doglianze rispetto alla statuizione di appello di negazione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile poiché la corte di appello ha ricollegato la negazione del beneficio 2 della sospensione condizionale a precise circostanze di .fatto, aventi ad oggetto la precisa ricostruzione dei fatti e l'intensità del dolo, indicate a pagina 12 della motivazione, esposte in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, non sindacabili in questa sede di legittimità. 2.3 Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze esposte dalla difesa del EG in sede di memoria difensiva e di replica e con le quali si avanza richiesta di declaratoria di prescrizione per entrambi i reati;
ed invero si deve sottolineare come con tali atti la difesa chiede, per la prima volta nel corso del procedimento, un'anticipazione del momento consumativo del reato sulla base di ricostruzioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità. Ed invero va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330 - 01). Viceversa, nel caso di specie, la sostenuta anticipazione non si fonda neppure su elementi incontrovertibili quanto alla individuazione del momento consumativo della appropriazione indebita degli oggetti di pertinenza della società al momento del licenziamento, dovendosi invece fare riferimento al differente momento in cui il EG manifestò la volontà di non restituire i beni altrui. Sul punto, peraltro, valgono anche le osservazioni della difesa di parte civile che ha proprio sottolineato l'impossibilità di anticipare la consumazione del delitto di cui all'art. 646 cod.pen. alla data del licenziamento, non essendo a quel momento ancora intervenuta alcuna manifestazione di volontà del EG di trattenere i beni di proprietà della società. 2.3 Deve infine essere precisato che non rileva ai fini della invocata prescrizione del reato di cui al capo a), l'intervenuta declaratoria di estinzione per il reato di cui al capo b), ritenuta fattispecie satellite nel calcolo della continuazione. Al proposito occorre infatti richiamare quell'orientamento, fondato sui principi già stabiliti dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione NO ed LL, secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione;
ed in motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269 - 01). Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità 3 TT OS DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL OTT, 2023 IL FUNETTPNIM 1RIO Claudi dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep. 2017, LL, Rv. 268966). Dalla lettura della motivazione della sentenza delle Sezioni unite emerge come tale principio sia stato affermato proprio in relazione ad un'ipotesi di reati posti in continuazione, rispetto ai quali è stata ritenuta l'inammissibilità del ricorso solo per uno di essi, con conseguente esclusione della prescrizione e rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. Ne consegue pertanto che stante l'inammissibilità del ricorso nel resto, l'affermazione di responsabilità per il capo . a) deve essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Roma, 28 settembre 2023 I CONSIGLIE,E T. ia IL PRESIDENTE deati 4 I) ' \ \ _ ('‘-.- \ je 1,._:(" '‘\ _a-, • \ \ /,-- 2---- '--\ Q vu :.'(.›.-, L- L .- -55,2TE DI CASSAZIONE ', «.R.P. CENTRALE - --, ---... Q\ b-) ' - C--- z) ,() „" l/ \ \-e .\1IN \ L i ( 11 1-k FUNZION IZIARIO irolami LE
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
lette le memorie delle difese dell'imputato e della parte civile. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 19 gennaio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Monza del 15 novembre 2021 che aveva condannato EG ZI alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1000 di multa legge, oltre al risarcimento del clànno nei confronti della parte civile costituita, perché ritenuto colpevole dei reati di appropriazione indebita e minaccia unificati per continuazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Grazia Volo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione della legge penale con riguardo all'aumento di pena detentiva applicato ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione ad un reato punito con la sola sanzione pecuniaria;
al proposito si richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 40983/2018 con la quale, .pur Penale Sent. Sez. 2 Num. 41151 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 ammessa la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, si era stabilito l'obbligo per il giudice di procedere alla conversione della pena detentiva in pecuniaria;
- violazione di legge penale, travisamento della prova, difetto di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa dell'imputato chiedeva dichiararsi la prescrizione di entrambi i reati, maturata nelle more della trattazione del ricorso di legittimità; in particolare, quanto al reato di appropriazione indebita esponeva che il momento consumativo doveva fissarsi alla data del licenziamento del EG, e non a quella indicata nell'imputazione, da farsi coincidere con il 6 luglio del 2015. A tale memoria replicava la difesa della parte civile, che aveva già depositato conclusioni, deducendo come la consumazione del reato di cui al capo A) doveva fissarsi nella data in cui la società aveva avuto definitiva conoscenza della volontà del EG di non restituire i beni aziendali e quindi proprio nel 6 ottobre del 2015, con conseguente maturazione del termine massimo estintivo, calcolati i periodi di sospensione, al 17 novembre del 2023, non ancora maturato. Con ulteriore memoria di replica la difesa del EG insisteva nella richiesta di declaratoria di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo è fondato con la conseguenza che essendo maturato il termine di prescrizione il reato di cui al capo b) deve essere dichiarato estinto. Come esattamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e rappresentato dalla difesa, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751 - 01). Ne consegue che, nel caso in esame, l'aumento per continuazione per il reato satellite di minaccia (mese 1), per il quale è stabilita la sola sanzione pecuniaria doveva essere ragguagliato alla pena della multa ex art. 135 cod.pen. e non poteva invece essere stabilito nel genere della reclusione. La fondatezza del motivo di ricorso in punto di determinazione della pena ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale in relazione alla fattispecie di cui al capo b) della rubrica con conseguente prescrizione del reato;
ed invero, posto che il momento consumativo viene indicato nel capo di imputazione nel 17 luglio del 2022, il termine finale va fissato al 30 agosto del 2023 e ciò computati gli anni 7 e mesi 6, pure aggiunti 225 giorni di sospensione della prescrizione calcolati nel corso del procedimento per i disposti rinvii. 2.2 II secondo motivo, con il quale sono state avanzate doglianze rispetto alla statuizione di appello di negazione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile poiché la corte di appello ha ricollegato la negazione del beneficio 2 della sospensione condizionale a precise circostanze di .fatto, aventi ad oggetto la precisa ricostruzione dei fatti e l'intensità del dolo, indicate a pagina 12 della motivazione, esposte in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, non sindacabili in questa sede di legittimità. 2.3 Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze esposte dalla difesa del EG in sede di memoria difensiva e di replica e con le quali si avanza richiesta di declaratoria di prescrizione per entrambi i reati;
ed invero si deve sottolineare come con tali atti la difesa chiede, per la prima volta nel corso del procedimento, un'anticipazione del momento consumativo del reato sulla base di ricostruzioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità. Ed invero va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330 - 01). Viceversa, nel caso di specie, la sostenuta anticipazione non si fonda neppure su elementi incontrovertibili quanto alla individuazione del momento consumativo della appropriazione indebita degli oggetti di pertinenza della società al momento del licenziamento, dovendosi invece fare riferimento al differente momento in cui il EG manifestò la volontà di non restituire i beni altrui. Sul punto, peraltro, valgono anche le osservazioni della difesa di parte civile che ha proprio sottolineato l'impossibilità di anticipare la consumazione del delitto di cui all'art. 646 cod.pen. alla data del licenziamento, non essendo a quel momento ancora intervenuta alcuna manifestazione di volontà del EG di trattenere i beni di proprietà della società. 2.3 Deve infine essere precisato che non rileva ai fini della invocata prescrizione del reato di cui al capo a), l'intervenuta declaratoria di estinzione per il reato di cui al capo b), ritenuta fattispecie satellite nel calcolo della continuazione. Al proposito occorre infatti richiamare quell'orientamento, fondato sui principi già stabiliti dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione NO ed LL, secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione;
ed in motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269 - 01). Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità 3 TT OS DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL OTT, 2023 IL FUNETTPNIM 1RIO Claudi dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep. 2017, LL, Rv. 268966). Dalla lettura della motivazione della sentenza delle Sezioni unite emerge come tale principio sia stato affermato proprio in relazione ad un'ipotesi di reati posti in continuazione, rispetto ai quali è stata ritenuta l'inammissibilità del ricorso solo per uno di essi, con conseguente esclusione della prescrizione e rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. Ne consegue pertanto che stante l'inammissibilità del ricorso nel resto, l'affermazione di responsabilità per il capo . a) deve essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Roma, 28 settembre 2023 I CONSIGLIE,E T. ia IL PRESIDENTE deati 4 I) ' \ \ _ ('‘-.- \ je 1,._:(" '‘\ _a-, • \ \ /,-- 2---- '--\ Q vu :.'(.›.-, L- L .- -55,2TE DI CASSAZIONE ', «.R.P. CENTRALE - --, ---... Q\ b-) ' - C--- z) ,() „" l/ \ \-e .\1IN \ L i ( 11 1-k FUNZION IZIARIO irolami LE