CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2023, n. 36020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36020 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO NA nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 04/01/2023 del tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il tribunale di Catania accoglieva l'appello proposto dal Pubblico Ministero del medesimo tribunale e annullava l'ordinanza impugnata, del Gip del tribunale di Catania del 6 settembre 2022, ripristinando la misura della custodia in carcere nei confronti di NO NA in relazione ad ipotesi inerenti i reati ex artt. 74 e 73 del DPR 309/90; 2. Avverso la predetta ordinanza NO NA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari. Il tribunale non avrebbe valutato l'attualità del Penale Sent. Sez. 3 Num. 36020 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/04/2023 pericolo di reiterazione, insussistente alla luce dell'epoca della vicenda, trattandosi di fatti risalenti al 2016, cosicché è inesistente ogni possibilità che al ricorrente si presentino occasioni favorevoli di realizzazione di un analogo proposito delittuoso. Sarebbe altresì violato l'art. 275 cod. proc. pen. sotto il profilo della proporzionalità della misura, eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti configurati. In particolare, sarebbe al più applicabile la misura degli arresti domiciliari anche mediante controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette con riguardo alla avanzata dichiarazione di astensione presentata dal difensore dell'indagato, che essa non è accoglibile atteso il noto principio per cui nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria (tra le altre, Sez. 6, n. 27108 del 03/05/2017 Cc. Rv. 270403 - 01). 2. Il ricorso è inammissibile, avendo il tribunale correttamente evidenziato, innanzitutto, l'illegittimità della ordinanza impugnata, siccome fondata sulla circostanza dell'intervenuto decorso del tempo, in contrasto con il condivisibile principio per cui il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere e, nel caso di specie, addirittura la revoca, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi, che siano idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (cfr. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01). Più in particolare - considerato che si procede anche in relazione all'art. 74 DPR 309/90 - la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.
5 - n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01) E la prova contraria, per giurisprudenza consolidata, in tali casi non può consistere nel mero decorso del tempo. Peraltro il tribunale ha ampiamente e correttamente confutato ulteriori rilievi difensivi, peraltro non posti a base della annullata ordinanza del Gip. 2 Infondata è anche la deduzione della violazione del principio di proporzionalità, stante la citata deduzione della doppia presunzione relativa ( quanto alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria) e atteso che il tribunale, oltre a confutare i predetti assunti difensivi ulteriori rispetto al tempo trascorso, ha nella sostanza evidenziato la insussistenza di alternative circa la misura applicabile, sottolineando la sussistenza di un precedente specifico e la gravità dei reati per cui è già intervenuta sentenza per una pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. 28 Così deciso il 19/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il tribunale di Catania accoglieva l'appello proposto dal Pubblico Ministero del medesimo tribunale e annullava l'ordinanza impugnata, del Gip del tribunale di Catania del 6 settembre 2022, ripristinando la misura della custodia in carcere nei confronti di NO NA in relazione ad ipotesi inerenti i reati ex artt. 74 e 73 del DPR 309/90; 2. Avverso la predetta ordinanza NO NA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari. Il tribunale non avrebbe valutato l'attualità del Penale Sent. Sez. 3 Num. 36020 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/04/2023 pericolo di reiterazione, insussistente alla luce dell'epoca della vicenda, trattandosi di fatti risalenti al 2016, cosicché è inesistente ogni possibilità che al ricorrente si presentino occasioni favorevoli di realizzazione di un analogo proposito delittuoso. Sarebbe altresì violato l'art. 275 cod. proc. pen. sotto il profilo della proporzionalità della misura, eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti configurati. In particolare, sarebbe al più applicabile la misura degli arresti domiciliari anche mediante controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette con riguardo alla avanzata dichiarazione di astensione presentata dal difensore dell'indagato, che essa non è accoglibile atteso il noto principio per cui nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria (tra le altre, Sez. 6, n. 27108 del 03/05/2017 Cc. Rv. 270403 - 01). 2. Il ricorso è inammissibile, avendo il tribunale correttamente evidenziato, innanzitutto, l'illegittimità della ordinanza impugnata, siccome fondata sulla circostanza dell'intervenuto decorso del tempo, in contrasto con il condivisibile principio per cui il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere e, nel caso di specie, addirittura la revoca, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi, che siano idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (cfr. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01). Più in particolare - considerato che si procede anche in relazione all'art. 74 DPR 309/90 - la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.
5 - n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01) E la prova contraria, per giurisprudenza consolidata, in tali casi non può consistere nel mero decorso del tempo. Peraltro il tribunale ha ampiamente e correttamente confutato ulteriori rilievi difensivi, peraltro non posti a base della annullata ordinanza del Gip. 2 Infondata è anche la deduzione della violazione del principio di proporzionalità, stante la citata deduzione della doppia presunzione relativa ( quanto alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria) e atteso che il tribunale, oltre a confutare i predetti assunti difensivi ulteriori rispetto al tempo trascorso, ha nella sostanza evidenziato la insussistenza di alternative circa la misura applicabile, sottolineando la sussistenza di un precedente specifico e la gravità dei reati per cui è già intervenuta sentenza per una pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. 28 Così deciso il 19/04/2023