Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/1977, n. 5298
CASS
Sentenza 7 dicembre 1977

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Massime1

L'art 908 cod civ, imponendo ai proprietari degli edifici l'Obbligo di costruire i tetti in maniera tale che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilita di un limite legale della proprieta analogo a quello previsto dal successivo art 913, che disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente. Pertanto la deroga alla disciplina contenuta nell'art 908 cod civ, realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguente alla costruzione di un tetto, non puo trovare il suo fondamento nell'art 913 cod civ, bensi nella Costituzione di una servitu di stillicidio, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprieta imposto dall'art 908 cod civ, consenta tale scolo. ( Conf 3982/76, mass n 382651).*

Commentario1

  • https://www.brocardi.it/

    Sarebbe necessario poter visionare una immagine dei luoghi per meglio valutare il rapporto esistente tra i due edifici e vedere il percorso e il posizionamento dei pluviali. Sarebbe altresì necessario poter comprendere cosa si intende con "mi obbliga a ripristinare la situazione originaria". In ogni modo, il caso posto all'attenzione impone una disamina in tema di rapporti di vicinato. In particolare, appare applicabile il disposto normativo di cui all'art. 908 c.c. in base al quale: “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino". Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/1977, n. 5298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5298
Data del deposito : 7 dicembre 1977

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