CASS
Sentenza 14 marzo 2008

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Massime1

Non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (cosiddetto "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2008, n. 15679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15679
Data del deposito : 14 marzo 2008

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