Sentenza 18 agosto 2003
Sul provvedimento
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA- 1 2063 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 10056/01 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.25945 Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Ud. 27/02/03 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ............. ha pronunciato la seguente чёт S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ME AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AN AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis (atto di 2003 costituzione); 1252 - resistente con mandato -1- Y avversO la sentenza n. 1120/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/05/00 - R.G.N. 411/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. ww. -2- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bari, con sentenza del 4 maggio 2000, ha rigettato l'appello proposto dal sig. RA RA avversO l'impugnata sentenza pretorile che aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (già attribuitagli in sede amministrativa con decorrenza dal 1° febbraio 1993) con decorrenza, anticipata, dalla data della domanda, Gur amministrativa presentata il 6 agosto 1990. Il giudice dell'appello ha motivato la decisione riportando, anzitutto, la valutazione del tecnico d'ufficio nominato in primoconsulente grado il quale aveva accertato che, se il periziando affetto da "gravi paresi spastica cerebropatica, cifoscoliosi di notevole grado con severa limitazione funzionale, gonartrosi destra, ipertensione distolica e sovrappeso" doveva essere aiutato per compiere diversi movimenti, egli guidava l'auto, essendo in possesso di patente speciale, ed esercitava normale attività lavorativa con mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, e che mancava documentazione specifica Eme anteriore alla data di visita della Commissione 3 medica per gli invalidi civili, la quale aveva riconosciuto la prestazione con la decorrenza anzidetta. Ha quindi rilevato che il ricorrente, aiutato a scendere e salire sull'automobile, deambulava con l'ausilio di stampelle, mentre non era stato dimostrato che egli fosse impossibilitato a deambulare sin dall'epoca della domanda amministrativa. Ha affermato di condividere i risultati della consulenza tecnica d'ufficio ritenendo la relazione immune da errori tecnici e logici ed eseguita sulla scorta di adeguato esame clinico e sufficienti esami strumentali. На infine fatto riferimento all'infondatezza della domanda sotto il profilo della mancanza di prova del c.d. requisito reddituale economico quale pure ritenuta dal primo giudice. Il soccombente RA chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorrente denunzia "violazione e falsa Emr applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 4 --- 1980 n.18 e dell'art. 1 comma della legge 21 421, novembre 1988 n.509; violazione degli artt. 437 e 441 cod.proc. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria". Rileva l'errore della sentenza impugnata nell'affermare che il RE aveva respinto anche per difetto del requisito economico la domanda volta ad ottenere 1'indennità di accompagnamento. Assume, in relazione al requisito sanitario, che il Tribunale era incorso nel vizio di motivazione con riguardo agli argomenti proposti con l'atto di appello, e lamenta che non abbia disposto il rinnovo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, facendo richiamo soltanto alla consulenza di primo grado. Deduce che il RA cammina con l'ausilio di un doppio appoggio, richiedendo l'aiuto di terzi per passare dalla posizione seduta a quella eretta, onde doveva presupporsi che egli non era in grado di compiere atti quotidiani della vita come il le scale od affrontaresalire e scendere una sorprendente che il salita;
ed Osserva essere diritto azionato potesse essere insorto improvvisamente in contestualità con la visita della Commissione medica, dovendo per il periodo recedente argomentarsi in via presuntiva. mr 5 riguardante la statuizione del 2.-La censura d'appello in ordine alla situazione giudice sanitaria ed alle condizione fisiche del ricorrente va disattesa, anche perché implica, nella prevalenza, valutazioni ed apprezzamenti attinenti al merito della causa che comportano un inammissibile sindacato sui giudizi di fatto in ordine agli effettuati dal Tribunale accertamenti del consulente tecnico nominato d'ufficio in primo grado. Al riguardo giova rilevare, ribadendo principi ripetutamente affermati da questa Corte, che "rientra nel potere del giudice del merito accogliere о rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cass. 14 febbraio 2002 n.2164); e che, inoltre, "il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di Eme nuova consulenza d'ufficio, parte, a disporre 6 ---- - atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri de giudice di merito, sicchè non neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (Cass. 23 maggio 1998 n. 5151; cfr. altresì Cass. 6 maggio 2002 n.6432; 10 ottobre 1997 n.9842). Nel caso di specie sul punto della decorrenza del diritto alla chiesta indennità, costituente unico oggetto del presente giudizio, nel quale il ricorrente lamenta che detta decorrenza non sia stata riconosciuta dalla data della domanda amministrativa (del 6 agosto 1990) ma stabilita solo dal 1° febbraio 1993 - il Tribunale ha ritenuto non acquisita la prova dell'impossibilità del soggetto a deambulare nel periodo precedente la data accertata da consulente d'ufficio nominato in primo grado ed ha richiamato la valutazione di quest'ultimo, dichiarando di condividerne i risultati e così recependo la relativa relazione nella motivazione della stessa sentenza. Orbene, in tale relazione tecnica da considerarsi, quindi, parte integrativa della stessa sentenza del Tribunale - vengono riferite Emr 7 circostanze che sorreggono adeguatamente il giudizio sulla decorrenza, fatto proprio dai giudici di merito, e sostenuto dunque da adeguata motivazione. Giacchè risulta, tra l'altro, la progressività del grado della inabilità portata dal RA, atteso che quest'ultimo (nato nel 1942) anno di età era in grado di camminare senza l' uso sino al quarantacinquesimo مسکی di bastoni e che soltanto a quest' età iniziarono dolori al ginocchio destro che gli imposero, nel prosieguo, dapprima l'uso di un solo appoggio e poidi due bastoni;
ed essendo stata per di più rilevata la mancanza di qualsiasi idonea documentazione antecedente la data della visita della Commissione medica (compiuta il 19 maggio 1993) che menomazioni di tale importanza e comprovasse gravità da far ravvisare la presenza di una situazione di incapacità, attribuitiva del diritto all'indennità di accompagnamento, sin da ероса anteriore alla data di decorrenza stabilita dalla Commissione medica durante la procedura amministrativa,e confermata dai giudici di merito. -Stante, anzi, tale divergenza di date distanti tra loro di alcuni mesi tra il momento della visita medica da parte della Commissione е l'accertato momento di decorrenza del diritto, non hanno fondamento i rilievi svolti dal ricorente in же g ordine ad una presunta contestualità e coincidenza, nel caso di specie, tra questi due momenti. Non pertinenti appaiono, poi, le critiche e le censure che attengono in generale al riconoscimento al ricorrente del diritto alla indennità - indipendentemente cioè dalla questione della sua considerato che la prestazione & statadecorrenza - effettivamente a lui riconosciuta dai giudici di merito, in adesione all'operato dal Ministero, sia pure con la decorrenza controversa in giudizio. Sul punto sin qui esaminato l'impugnata sentenza si sottrae, dunque, alle svolte censure per essere esente dai denunziati vizi. 3.-Deve invece rilevarsi l'erroneità della affermazione del Tribunale pur resa - in ordineincidentalmente ed in via secondaria all'esistenza di una previsione legale del requisito economico per l'acquisizione del diritto all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 legge 11 febbraio 1980 n.18). Infatti la legge nan condiziona tale prestazione al possesso di determinate pregiudizievoli condizioni reddituali ed in particolare non richiede, fra le condizioni previste per il sorgere del relativo diritto, anche il mancato da parte del Emr superamento, 9 beneficiario, di una soglia minima di reddito (per tutte, Cass. 29 marzo 1995 n.3763) così come invece è previsto per le prestazioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in tema di pensione od assegno d'invalidità civile-. Pertanto, al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata, conforme al diritto in dispositivo, deve essere corretta (ex art. 384 secondo comma c.p.c.) in punto di diritto nel senso or detto (dovendosi del resto rilevare che nella specie il primo giudice, correttamente, aveva avuto riguardo al requisito reddituale soltanto nel far riferimento alla pensione d'invalidità civile e non già all'indennità d'accompagnamento di cui si discute}. 4.- In conclusione, con la precisazione ora enunciata, il ricorso deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. per porre а carico ricorrente le spese del presente dell'invalido giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. боже Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2003. 10 -- -- SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Uncuzio_Jerpie Marians ELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 il Presidente: Ettore Il Cons, estensore: Virgilio Solaffi IL CE . Depositata in Cancelleria 18 AGO. 2003 Oggi, CASSIL CE IO SA