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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17045 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON QU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa l' 8/03/2024 dalla Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorso è stato trattato in modalità cartolare. RITENUTO IN FATTO 1.QU ON ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Patti nei suoi confronti il 16 febbraio 2023 per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 316-ter cod. pen. È stata disposta la confisca dei beni di cui lo stesso ha la disponibilità per un valore corrispondente alla somma di euro 36.801,77. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere percepito tale importo, in concorso con RO La TE, materialmente riscuotendo dall’INPS, quale delegato, i ratei mensili dell’assegno sociale dal 2009 al 2016, ratei ai quali la predetta non aveva più diritto Penale Sent. Sez. 6 Num. 17045 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 10/02/2026 essendosi trasferita all’estero, ed omettendo di comunicare la perdita del requisito della residenza in Italia, necessario per l'erogazione delle dette prestazioni assistenziali. 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello, relativo alla insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la domanda di assegno era stata presentata dalla LA, zia del ON – mai sottoposta a procedimento penale - nel 2005, epoca in cui, ai fini del conseguimento del sussidio, non era richiesto il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, siccome introdotto solo dall’art. 20 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. La LA, pur essendo emigrata in Venezuela nel mese di agosto 2005, era tornata periodicamente in Italia e, fino all’anno 2008, aveva legittimamente percepito le relative prestazioni assistenziali. ON era stato delegato all’incasso dei ratei in tale anno e si era limitato a consegnare le somme riscosse nelle mani della sorella di RO LA, IU LA, ovvero direttamente della beneficiaria, nelle rare occasioni nelle quali la medesima faceva ritorno in Italia. Sul piano dell’elemento soggettivo, l’assenza di dolo sarebbe comprovata dalla mancata riscossione di diversi ratei pensionistici. Rispetto a tali deduzioni, la sentenza di appello aveva acriticamente richiamato, in senso adesivo, i contenuti della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. in mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, posto che, a carico di ON, mero delegato all’incasso del sussidio, non era configurabile alcun obbligo comunicativo della residenza, ovvero della dimora effettiva della beneficiaria.
2.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, attesa l’inconsapevolezza, da parte del ricorrente, della non spettanza alla sua congiunta dell’assegno, non potendosi trarre diverse conclusioni dalle affermazioni dubitative rese dallo stesso nel corso dell’esame. Erroneamente i Giudici di merito avevano desunto tale consapevolezza dalla attività professionale dallo stesso svolta, di cogestione di un patronato, posto che si trattava di una società di servizi, essenzialmente dedita alla assistenza fiscale. 2.4. Con l’ultimo motivo la difesa deduce l’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla lettura del dispositivo da parte della Corte di appello, ma prima del deposito della motivazione. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare, non essendo stata formulata richiesta 2 di trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Va esaminato, in ordine logico, il quarto motivo. Il reato è contestato da settembre 2009 fino al 1 agosto 2016, coincidendo il momento consumativo con l’ultima delle effettuate riscossioni, trattandosi di reato a consumazione prolungata (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 281084 – 01). Viene in rilievo ratione temporis il regime prescrizionale previsto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella sua originaria formulazione. Al termine ordinario di sei anni, operante ai sensi dell’art. 157 cod. pen. in ragione del massimo edittale stabilito dall’art. 316- ter cod. pen., prolungato fino a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi, devono aggiungersi 60 giorni di sospensione per il legittimo impedimento del difensore all’udienza del 20 gennaio 2022, sicché detto termine è venuto a scadere in data 1 aprile 2024, ossia dopo la lettura del dispositivo della sentenza di appello, ancorché prima del deposito della motivazione. Correttamente la Corte di appello non ha rilevato la causa estintiva invocata dalla difesa, in applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615 – 01). 3. L’avvenuto decorso del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di secondo grado non esime, tuttavia, questa Corte dal valutare gli ulteriori motivi proposti. Deve anzitutto verificarsi se essi siano ammissibili, atteso che l’inammissibilità, inidonea a costituire un valido rapporto di impugnazione, non consente di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità del reato a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, anche la prescrizione(cfr. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) 4. Ritiene il Collegio che le ulteriori censure non raggiungano la soglia della ammissibilità perché riproducono, in buona sostanza, i motivi dedotti in appello, omettendo di confutare efficacemente, in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali essi non sono stati accolti ( si veda, al riguardo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01), ovvero perché manifestamente infondate. 3 5. Il primo e il secondo motivo, inerenti alla esistenza degli elementi costitutivi oggettivi del reato, sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono aspecifici e reiterativi. 5.1. In fatto deve premettersi che, secondo le conformi ricostruzioni dei Giudici di merito, la richiesta di assegno sociale è stata avanzata da RO LA nel 2005, in un periodo in cui, rientrata dal Venezuela, ove era emigrata, aveva formalmente fissato la propria residenza nel comune di Acquadolci, per ripartire nuovamente per l’estero. Solo nel 2008 ella ha conferito delega al ritiro dei ratei mensili al nipote QU ON e si è, in seguito, ancora una volta trasferita all'estero. 5.2. In ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che l’erogazione della misura, introdotta dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in sostituzione della pensione sociale, nel contesto di una riforma complessiva del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è subordinata al requisito della residenza in Italia del fruitore. Il comma 6 dell’art. 3 cit. prevede che «l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Il carattere di provvisorietà implica la necessità che il requisito della residenza in Italia, essenziale per il riconoscimento della misura (al pari del requisito reddituale), permanga nel tempo ai fini del suo mantenimento. A tal fine compete all'INPS, ente erogatore, disporre verifiche periodiche. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pur in relazione a diversa categoria di beneficiari, la erogazione dell’assegno sociale presuppone, dunque, l’attualità della residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Maggi, Rv. 282264 - 01). Per effetto dell’art. 20, comma 10, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, – con decorrenza dal 1 gennaio 2009 –l'assegno sociale può essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che «abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale». Dalla data suindicata l’erogazione dell’assegno è dunque subordinata all’ulteriore requisito del soggiorno protratto in Italia per almeno dieci anni.
5.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il fatto che tale requisito aggiuntivo non fosse previsto alla data della originaria richiesta dell’assegno da parte di LA, nel 2005, non rileva ai fini della decisione impugnata. Presupposto della incriminazione non è la mancanza, in capo alla beneficiaria, del requisito del soggiorno almeno decennale, alla data della presentazione della richiesta, bensì il prerequisito – imprescindibile per la configurabilità del reato - della residenza stessa in Italia;
residenza che, nella ricostruzione operata dai Giudici di merito - con una c.d. doppia conforme e con i conseguenti limiti alla deducibilità del vizio di travisamento probatorio – non 4 era effettiva già nel 2005, essendo la richiedente in precedenza emigrata in Venezuela. Come precisato nella circolare INPS n. 105 del 2008, la residenza, al pari del requisito reddituale e del requisito della cittadinanza (o, in alternativa, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno), rappresenta, dunque, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione economica. A tali fini – si è ulteriormente puntualizzato - non è tuttavia sufficiente la residenza anagrafica, ma occorre la residenza effettiva, assumendo preminente rilievo il rapporto tra il soggetto richiedente la prestazione ed il territorio in cui vive. Tale requisito, solo formalmente esistente al momento della richiesta avanzata da RO LA, era certamente venuto meno nelle annualità successive, in cui la beneficiaria, nuovamente allontanatasi dal territorio, si limitava a soggiornarvi solo per brevi periodi;
e certamente non sussisteva nel momento in cui il ricorrente è stato dalla stessa investito, con delega, della riscossione dei ratei mensili. L’addebito è, invero, perimetrato al periodo successivo al 2009, in cui la residenza effettiva della richiedente in Italia non era pacificamente più in essere. 5.4. L’ulteriore doglianza, vertente sulla assenza di prova di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del reato, è a sua volta reiterativa e manifestamente infondata. I Giudici di merito hanno evidenziato che l’apporto di ON è consistito non solo nella materiale riscossione del sussidio, che egli mensilmente eseguiva presso l’ufficio postale (sia pure per consegnarlo alla beneficiaria, le rare volte che era presente in Italia, o alla sorella di lei), ma, soprattutto, nelle attestazioni che egli rendeva sulla effettività della residenza dell’avente diritto in Italia, essenziali ai fini delle riscossioni. Non si evidenziano lacune probatorie sul punto, avendo la Corte territoriale espressamente menzionato la documentazione relativa ai singoli pagamenti emessi da Poste Italiane S.p.a. Ma nemmeno si ravvisano lacune motivazionali, avendo su tali basi i Giudici di merito razionalmente fondato l’inferenza che l'imputato abbia concorso, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, alla percezione indebita delle prestazioni assistenziali, ad essa offrendo un decisivo contributo sul piano causale. Secondo un collaudato modulo operativo, il mendacio era volto ad asseverare i presupposti richiesti dalla normativa, occultando una condizione (l’assenza di residenza effettiva) ostativa alla erogazione del beneficio. Del tutto privo di pregio il rilievo che il ricorrente non avesse alcun obbligo comunicativo, posto che la dichiarazione sostitutiva o comunque l’attestazione sulla sussistenza dei requisiti erano specificamente richieste allo stesso come delegato. A nulla rileva, al fine di escludere la responsabilità del ricorrente, il fatto che non sia stata imputata - nel presente procedimento, a quanto è dato conoscere - la beneficiaria. 5 5.5. Venendo alla doglianza relativa alla mancanza di risposta alle deduzioni difensive formulate in appello, si è osservato da questa Corte che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01). Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le eccezioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (nella stessa prospettiva si è affermato da Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 che, in sede di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, poiché è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione 6. Il terzo motivo di ricorso, afferente all’elemento soggettivo della fattispecie, è anch’esso ripetitivo di doglianze già proposte e respinte con motivazione non illogica. La Corte di merito ha precisato come non valga ad elidere il dolo l’omessa percezione di alcuni ratei pensionistici, in considerazione del loro limitato numero (pari a sei o sette, nell’arco di oltre sei anni) e delle causali riferite dal ricorrente, riconducibili alla presenza della delegante in Italia e, dunque, all’implicito convincimento che ella vi provvedesse autonomamente, ovvero a situazioni di contingente impedimento del medesimo delegato. Senza discrasie sul piano logico si è argomentato che, a suffragare la esistenza dell’elemento soggettivo rilevano, non solo il vincolo di parentela con la fruitrice (e dunque la conoscenza certa della sua mancanza di residenza effettiva in Italia), ma anche le dichiarazioni rese dal ON in sede di esame, relative alle ragioni per le quali gli era stata conferita delega (in seguito a domande “scomode” rivolte da parte dell’operatore di sportello di Poste Italiane S.p.a. alla sorella di lui, inizialmente incaricata della riscossione mediante accredito di un conto corrente cointestato). Tali elementi sono stati vieppiù ritenuti significativi alla luce della specifica professionalità del ricorrente, derivante dalla cogestione di un patronato o comunque di una società di servizi, ancorché in prevalenza dedita alla assistenza fiscale. In ogni caso, se anche egli si fosse determinato a sottoscrivere le dichiarazioni 6 sostitutive sulla residenza in Italia di RO LA in forza dell’erroneo convincimento che alla stessa spettasse il diritto alla percezione dell’assegno, si verterebbe in ipotesi di errore su un elemento normativo della fattispecie – la norma extrapenale relativa al presupposto per l’accesso alla prestazione - che si risolve in errore di diritto inescusabile. 7. Alla luce della inammissibilità dei motivi residui di ricorso, non può operare la causa estintiva della prescrizione. 8. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorso è stato trattato in modalità cartolare. RITENUTO IN FATTO 1.QU ON ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Patti nei suoi confronti il 16 febbraio 2023 per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 316-ter cod. pen. È stata disposta la confisca dei beni di cui lo stesso ha la disponibilità per un valore corrispondente alla somma di euro 36.801,77. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere percepito tale importo, in concorso con RO La TE, materialmente riscuotendo dall’INPS, quale delegato, i ratei mensili dell’assegno sociale dal 2009 al 2016, ratei ai quali la predetta non aveva più diritto Penale Sent. Sez. 6 Num. 17045 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 10/02/2026 essendosi trasferita all’estero, ed omettendo di comunicare la perdita del requisito della residenza in Italia, necessario per l'erogazione delle dette prestazioni assistenziali. 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello, relativo alla insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la domanda di assegno era stata presentata dalla LA, zia del ON – mai sottoposta a procedimento penale - nel 2005, epoca in cui, ai fini del conseguimento del sussidio, non era richiesto il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, siccome introdotto solo dall’art. 20 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. La LA, pur essendo emigrata in Venezuela nel mese di agosto 2005, era tornata periodicamente in Italia e, fino all’anno 2008, aveva legittimamente percepito le relative prestazioni assistenziali. ON era stato delegato all’incasso dei ratei in tale anno e si era limitato a consegnare le somme riscosse nelle mani della sorella di RO LA, IU LA, ovvero direttamente della beneficiaria, nelle rare occasioni nelle quali la medesima faceva ritorno in Italia. Sul piano dell’elemento soggettivo, l’assenza di dolo sarebbe comprovata dalla mancata riscossione di diversi ratei pensionistici. Rispetto a tali deduzioni, la sentenza di appello aveva acriticamente richiamato, in senso adesivo, i contenuti della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. in mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, posto che, a carico di ON, mero delegato all’incasso del sussidio, non era configurabile alcun obbligo comunicativo della residenza, ovvero della dimora effettiva della beneficiaria.
2.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, attesa l’inconsapevolezza, da parte del ricorrente, della non spettanza alla sua congiunta dell’assegno, non potendosi trarre diverse conclusioni dalle affermazioni dubitative rese dallo stesso nel corso dell’esame. Erroneamente i Giudici di merito avevano desunto tale consapevolezza dalla attività professionale dallo stesso svolta, di cogestione di un patronato, posto che si trattava di una società di servizi, essenzialmente dedita alla assistenza fiscale. 2.4. Con l’ultimo motivo la difesa deduce l’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla lettura del dispositivo da parte della Corte di appello, ma prima del deposito della motivazione. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare, non essendo stata formulata richiesta 2 di trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Va esaminato, in ordine logico, il quarto motivo. Il reato è contestato da settembre 2009 fino al 1 agosto 2016, coincidendo il momento consumativo con l’ultima delle effettuate riscossioni, trattandosi di reato a consumazione prolungata (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 281084 – 01). Viene in rilievo ratione temporis il regime prescrizionale previsto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella sua originaria formulazione. Al termine ordinario di sei anni, operante ai sensi dell’art. 157 cod. pen. in ragione del massimo edittale stabilito dall’art. 316- ter cod. pen., prolungato fino a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi, devono aggiungersi 60 giorni di sospensione per il legittimo impedimento del difensore all’udienza del 20 gennaio 2022, sicché detto termine è venuto a scadere in data 1 aprile 2024, ossia dopo la lettura del dispositivo della sentenza di appello, ancorché prima del deposito della motivazione. Correttamente la Corte di appello non ha rilevato la causa estintiva invocata dalla difesa, in applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615 – 01). 3. L’avvenuto decorso del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di secondo grado non esime, tuttavia, questa Corte dal valutare gli ulteriori motivi proposti. Deve anzitutto verificarsi se essi siano ammissibili, atteso che l’inammissibilità, inidonea a costituire un valido rapporto di impugnazione, non consente di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità del reato a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, anche la prescrizione(cfr. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) 4. Ritiene il Collegio che le ulteriori censure non raggiungano la soglia della ammissibilità perché riproducono, in buona sostanza, i motivi dedotti in appello, omettendo di confutare efficacemente, in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali essi non sono stati accolti ( si veda, al riguardo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01), ovvero perché manifestamente infondate. 3 5. Il primo e il secondo motivo, inerenti alla esistenza degli elementi costitutivi oggettivi del reato, sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono aspecifici e reiterativi. 5.1. In fatto deve premettersi che, secondo le conformi ricostruzioni dei Giudici di merito, la richiesta di assegno sociale è stata avanzata da RO LA nel 2005, in un periodo in cui, rientrata dal Venezuela, ove era emigrata, aveva formalmente fissato la propria residenza nel comune di Acquadolci, per ripartire nuovamente per l’estero. Solo nel 2008 ella ha conferito delega al ritiro dei ratei mensili al nipote QU ON e si è, in seguito, ancora una volta trasferita all'estero. 5.2. In ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che l’erogazione della misura, introdotta dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in sostituzione della pensione sociale, nel contesto di una riforma complessiva del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è subordinata al requisito della residenza in Italia del fruitore. Il comma 6 dell’art. 3 cit. prevede che «l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Il carattere di provvisorietà implica la necessità che il requisito della residenza in Italia, essenziale per il riconoscimento della misura (al pari del requisito reddituale), permanga nel tempo ai fini del suo mantenimento. A tal fine compete all'INPS, ente erogatore, disporre verifiche periodiche. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pur in relazione a diversa categoria di beneficiari, la erogazione dell’assegno sociale presuppone, dunque, l’attualità della residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Maggi, Rv. 282264 - 01). Per effetto dell’art. 20, comma 10, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, – con decorrenza dal 1 gennaio 2009 –l'assegno sociale può essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che «abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale». Dalla data suindicata l’erogazione dell’assegno è dunque subordinata all’ulteriore requisito del soggiorno protratto in Italia per almeno dieci anni.
5.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il fatto che tale requisito aggiuntivo non fosse previsto alla data della originaria richiesta dell’assegno da parte di LA, nel 2005, non rileva ai fini della decisione impugnata. Presupposto della incriminazione non è la mancanza, in capo alla beneficiaria, del requisito del soggiorno almeno decennale, alla data della presentazione della richiesta, bensì il prerequisito – imprescindibile per la configurabilità del reato - della residenza stessa in Italia;
residenza che, nella ricostruzione operata dai Giudici di merito - con una c.d. doppia conforme e con i conseguenti limiti alla deducibilità del vizio di travisamento probatorio – non 4 era effettiva già nel 2005, essendo la richiedente in precedenza emigrata in Venezuela. Come precisato nella circolare INPS n. 105 del 2008, la residenza, al pari del requisito reddituale e del requisito della cittadinanza (o, in alternativa, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno), rappresenta, dunque, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione economica. A tali fini – si è ulteriormente puntualizzato - non è tuttavia sufficiente la residenza anagrafica, ma occorre la residenza effettiva, assumendo preminente rilievo il rapporto tra il soggetto richiedente la prestazione ed il territorio in cui vive. Tale requisito, solo formalmente esistente al momento della richiesta avanzata da RO LA, era certamente venuto meno nelle annualità successive, in cui la beneficiaria, nuovamente allontanatasi dal territorio, si limitava a soggiornarvi solo per brevi periodi;
e certamente non sussisteva nel momento in cui il ricorrente è stato dalla stessa investito, con delega, della riscossione dei ratei mensili. L’addebito è, invero, perimetrato al periodo successivo al 2009, in cui la residenza effettiva della richiedente in Italia non era pacificamente più in essere. 5.4. L’ulteriore doglianza, vertente sulla assenza di prova di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del reato, è a sua volta reiterativa e manifestamente infondata. I Giudici di merito hanno evidenziato che l’apporto di ON è consistito non solo nella materiale riscossione del sussidio, che egli mensilmente eseguiva presso l’ufficio postale (sia pure per consegnarlo alla beneficiaria, le rare volte che era presente in Italia, o alla sorella di lei), ma, soprattutto, nelle attestazioni che egli rendeva sulla effettività della residenza dell’avente diritto in Italia, essenziali ai fini delle riscossioni. Non si evidenziano lacune probatorie sul punto, avendo la Corte territoriale espressamente menzionato la documentazione relativa ai singoli pagamenti emessi da Poste Italiane S.p.a. Ma nemmeno si ravvisano lacune motivazionali, avendo su tali basi i Giudici di merito razionalmente fondato l’inferenza che l'imputato abbia concorso, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, alla percezione indebita delle prestazioni assistenziali, ad essa offrendo un decisivo contributo sul piano causale. Secondo un collaudato modulo operativo, il mendacio era volto ad asseverare i presupposti richiesti dalla normativa, occultando una condizione (l’assenza di residenza effettiva) ostativa alla erogazione del beneficio. Del tutto privo di pregio il rilievo che il ricorrente non avesse alcun obbligo comunicativo, posto che la dichiarazione sostitutiva o comunque l’attestazione sulla sussistenza dei requisiti erano specificamente richieste allo stesso come delegato. A nulla rileva, al fine di escludere la responsabilità del ricorrente, il fatto che non sia stata imputata - nel presente procedimento, a quanto è dato conoscere - la beneficiaria. 5 5.5. Venendo alla doglianza relativa alla mancanza di risposta alle deduzioni difensive formulate in appello, si è osservato da questa Corte che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01). Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le eccezioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (nella stessa prospettiva si è affermato da Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 che, in sede di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, poiché è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione 6. Il terzo motivo di ricorso, afferente all’elemento soggettivo della fattispecie, è anch’esso ripetitivo di doglianze già proposte e respinte con motivazione non illogica. La Corte di merito ha precisato come non valga ad elidere il dolo l’omessa percezione di alcuni ratei pensionistici, in considerazione del loro limitato numero (pari a sei o sette, nell’arco di oltre sei anni) e delle causali riferite dal ricorrente, riconducibili alla presenza della delegante in Italia e, dunque, all’implicito convincimento che ella vi provvedesse autonomamente, ovvero a situazioni di contingente impedimento del medesimo delegato. Senza discrasie sul piano logico si è argomentato che, a suffragare la esistenza dell’elemento soggettivo rilevano, non solo il vincolo di parentela con la fruitrice (e dunque la conoscenza certa della sua mancanza di residenza effettiva in Italia), ma anche le dichiarazioni rese dal ON in sede di esame, relative alle ragioni per le quali gli era stata conferita delega (in seguito a domande “scomode” rivolte da parte dell’operatore di sportello di Poste Italiane S.p.a. alla sorella di lui, inizialmente incaricata della riscossione mediante accredito di un conto corrente cointestato). Tali elementi sono stati vieppiù ritenuti significativi alla luce della specifica professionalità del ricorrente, derivante dalla cogestione di un patronato o comunque di una società di servizi, ancorché in prevalenza dedita alla assistenza fiscale. In ogni caso, se anche egli si fosse determinato a sottoscrivere le dichiarazioni 6 sostitutive sulla residenza in Italia di RO LA in forza dell’erroneo convincimento che alla stessa spettasse il diritto alla percezione dell’assegno, si verterebbe in ipotesi di errore su un elemento normativo della fattispecie – la norma extrapenale relativa al presupposto per l’accesso alla prestazione - che si risolve in errore di diritto inescusabile. 7. Alla luce della inammissibilità dei motivi residui di ricorso, non può operare la causa estintiva della prescrizione. 8. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7