CASS
Ordinanza 14 luglio 2011

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È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, ordinanza 14/07/2011, n. 30021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30021
Data del deposito : 14 luglio 2011

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