Sentenza 3 dicembre 2021
Massime • 1
E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso "in alternativa" a quello oggetto della richiesta.
Commentario • 1
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Rassegna giurisprudenziale Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (art. 409) Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. (La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata …
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Sul provvedimento
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Avellino, decidendo su una richiesta di archiviazione del P.M. in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen. iscritto nei confronti di AN SA, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l'imputazione coatta, per la formulazione in via alternativa di due imputazioni, la prima ai sensi degli artt. 491, 493 bis, comma 2, cod. pen., per falsificazione materiale di testamento olografo, la seconda, ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per uso di testamento olografo falsificato, ipotesi quest'ultima non iscritta nel registro delle notizie di reato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44926 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RICCARDI GIUSEPPE Data Udienza: 28/09/2021 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN SA, deducendo l'abnormità dell'ordinanza, e lamentando che il Giudice abbia disposto l'imputazione coatta in relazione ad una ipotesi di reato non iscritta nel registro delle notizie di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 2. Il giudice per le indagini preliminari, nel formulare l'imputazione alternativa, ha chiaramente ipotizzato non una eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma due distinte condotte tenute dall'indagata, in un caso autore materiale della contraffazione, nell'altro mero utilizzatore dell'atto falso. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inibito ai giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria 2 Così deciso in Roma il 28/09/2021 N dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente disco very delle risultanze delle indagini». Questi principi sono stati di recente ribaditi da questa Corte in un caso, simile a quello in esame, di imputazione alternativa, in cui è stato affermato che costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso "in alternativa" a quello oggetto della richiesta (Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130); invero, richiamando le stesse Sezioni Unite 'Gianforte', che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnornnità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581), è stato chiarito che il principio trova applicazione anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, posto che uno dei possibili dicta giudiziali ha comunque ad oggetto un'ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'imputazione coatta alternativa per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Avellino per l'ulteriore corso, ed il rigetto del ricorso nel resto, non essendo l'intero provvedimento affetto da abnormità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente all'imputazione coatta nei confronti dell'indagata per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi gli atti al P.M. di Avellino per l'ulteriore corso.