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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2023, n. 26522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26522 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 26522 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, previa qualificazione giuridica della detenzione di cocaina nel delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa dell'Il febbraio 2021 con cui CO GI era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole di reati di detenzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione CO GI, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 - nel testo allora vigente, poi riprodotto nell'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - di disciplina dell'attività giudiziaria durante il periodo ennergenziale per pandemia da Covid-19, per omessa comunicazione via pec al difensore delle conclusioni rese da parte del Procuratore generale. L'intervenuta violazione del contraddittorio cartolare avrebbe determinato, infatti, un'ipotesi di nullità generale a reginno intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita da parte del ricorrente. Con la seconda censura è stata dedotta carenza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione delle fattispecie ascritte all'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che mezzi, modalità e circostanze dell'azione avrebbero dovuto indurre a qualificare tali condotte nell'alveo dell'indicata, meno gravosa, figura. Con la terza doglianza il CO ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 133-bis cod. pen., eccependo l'eccessiva entità della pena inflittagli, in quanto ben superiore rispetto al minimo edittale. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha eccepito violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sussistendo elementi tali da consentirne il relativo riconoscimento. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del primo motivo dedotto. 2. Ed infatti, dall'esame degli atti del fascicolo, cui il giudice di legittimità può accedere essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), non risulta che, fissata l'udienza di appello e dovendosi applicare il rito cartolare emergenziale previsto dall'art. 23- bis della legge n. 176 del 2020, essendo stata ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale avanzata dall'imputato, siano state trasmesse al difensore le conclusioni scritte espresse dal Procuratore generale. 2.1. La giurisprudenza di legittimità si è, ormai, definitivamente orientata nel ritenere che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito - nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). La disposizione che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico ministero alla difesa dell'imputato, infatti, è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere intesa restrittivamente quale mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597- 3 01). La natura cartolare della partecipazione e del contraddittorio, cui la partecipazione è funzionale, caratterizzante la disciplina dettata dalla normativa emergenziale, non modifica il superiore principio, imponendo di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente e fondatamente eccepita da parte dell'imputato mediante la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486-01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901-01; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal CO che, per la natura processuale della questione dedotta, ha natura assorbente rispetto a tutte le ulteriori doglianze eccepite. Deve, quindi, essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, altra Sezione, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 26522 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, previa qualificazione giuridica della detenzione di cocaina nel delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa dell'Il febbraio 2021 con cui CO GI era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole di reati di detenzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione CO GI, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 - nel testo allora vigente, poi riprodotto nell'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - di disciplina dell'attività giudiziaria durante il periodo ennergenziale per pandemia da Covid-19, per omessa comunicazione via pec al difensore delle conclusioni rese da parte del Procuratore generale. L'intervenuta violazione del contraddittorio cartolare avrebbe determinato, infatti, un'ipotesi di nullità generale a reginno intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita da parte del ricorrente. Con la seconda censura è stata dedotta carenza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione delle fattispecie ascritte all'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che mezzi, modalità e circostanze dell'azione avrebbero dovuto indurre a qualificare tali condotte nell'alveo dell'indicata, meno gravosa, figura. Con la terza doglianza il CO ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 133-bis cod. pen., eccependo l'eccessiva entità della pena inflittagli, in quanto ben superiore rispetto al minimo edittale. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha eccepito violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sussistendo elementi tali da consentirne il relativo riconoscimento. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del primo motivo dedotto. 2. Ed infatti, dall'esame degli atti del fascicolo, cui il giudice di legittimità può accedere essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), non risulta che, fissata l'udienza di appello e dovendosi applicare il rito cartolare emergenziale previsto dall'art. 23- bis della legge n. 176 del 2020, essendo stata ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale avanzata dall'imputato, siano state trasmesse al difensore le conclusioni scritte espresse dal Procuratore generale. 2.1. La giurisprudenza di legittimità si è, ormai, definitivamente orientata nel ritenere che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito - nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). La disposizione che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico ministero alla difesa dell'imputato, infatti, è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere intesa restrittivamente quale mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597- 3 01). La natura cartolare della partecipazione e del contraddittorio, cui la partecipazione è funzionale, caratterizzante la disciplina dettata dalla normativa emergenziale, non modifica il superiore principio, imponendo di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente e fondatamente eccepita da parte dell'imputato mediante la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486-01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901-01; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal CO che, per la natura processuale della questione dedotta, ha natura assorbente rispetto a tutte le ulteriori doglianze eccepite. Deve, quindi, essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, altra Sezione, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore