CASS
Sentenza 16 luglio 2026
Sentenza 16 luglio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Sale Vito, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22-09-2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26689 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto del 14 maggio 2025, con cui il P.M. della Procura di Bari aveva convalidato la perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti (7.393,50 grammi di marijuana e 290 grammi di hashish) operati dalla P.G. nei confronti di Vito Sale, indagato del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Sale, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 192 cod. proc. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 18 del decreto legge n. 48 del 2025, osservando che risulta documentalmente provato che il principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata è ampiamente inferiore allo 0,5%, per cui la condotta dell'indagato, in ossequio al principio di offensività, doveva essere ritenuta penalmente irrilevante, non avendo la sostanza alcun effetto drogante. Con il secondo motivo, è stata ribadita l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge n. 48 del 2025, eccezione che sarebbe stata obliterata dal Tribunale del riesame, sebbene fosse rilevante, come desumibile dalla memoria GONL et/YLuit, ttr i (/ depositata all'udienza cameraleWparere del prof. avv. Alfonso Celotto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve prendersi atto che, in data 20 gennaio 2026, la Procura della Repubblica di Bari ha trasmesso a questa Corte il provvedimento con cui, il 19 gennaio 2026, è stato disposto il dissequestro di quanto già oggetto di cautela, alla luce degli esiti dell'acquisita relazione del Laboratorio di analisi scientifiche. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. in termini Sez. 2, n. 36035 del 09/10/2025, [...], n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato venga nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. (7. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.03.2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26689 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto del 14 maggio 2025, con cui il P.M. della Procura di Bari aveva convalidato la perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti (7.393,50 grammi di marijuana e 290 grammi di hashish) operati dalla P.G. nei confronti di Vito Sale, indagato del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Sale, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 192 cod. proc. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 18 del decreto legge n. 48 del 2025, osservando che risulta documentalmente provato che il principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata è ampiamente inferiore allo 0,5%, per cui la condotta dell'indagato, in ossequio al principio di offensività, doveva essere ritenuta penalmente irrilevante, non avendo la sostanza alcun effetto drogante. Con il secondo motivo, è stata ribadita l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge n. 48 del 2025, eccezione che sarebbe stata obliterata dal Tribunale del riesame, sebbene fosse rilevante, come desumibile dalla memoria GONL et/YLuit, ttr i (/ depositata all'udienza cameraleWparere del prof. avv. Alfonso Celotto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve prendersi atto che, in data 20 gennaio 2026, la Procura della Repubblica di Bari ha trasmesso a questa Corte il provvedimento con cui, il 19 gennaio 2026, è stato disposto il dissequestro di quanto già oggetto di cautela, alla luce degli esiti dell'acquisita relazione del Laboratorio di analisi scientifiche. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. in termini Sez. 2, n. 36035 del 09/10/2025, [...], n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato venga nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. (7. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.03.2026