Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8188
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza giurisdizione giudice italiano per art. 414 c.p.

    Il reato di istigazione a delinquere è stato commesso sia all'estero che in Italia, dato che i video erano ancora disponibili sul profilo social dell'indagato mentre si trovava in Italia. Pertanto, si applica l'art. 6, comma 2, c.p. che radica la giurisdizione italiana.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale su gravità indiziaria per art. 270-quinquies.3 c.p.

    La difesa non ha fornito elementi che dimostrino il coinvolgimento dell'indagato in un conflitto armato, rendendo infondata la tesi dell'uso legittimo della forza. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-quinquies.3 c.p. è infondata poiché la norma prevede un criterio selettivo basato sulla finalità terroristica e i presupposti di urgenza per l'emanazione del decreto-legge sono stati valutati dal Governo e dal Parlamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8188
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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