Sentenza 2 maggio 2002
Sul provvedimento
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DE0 62 7 1/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22107/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.18106 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 19/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: SS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato SIUSI CASACCIA, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
CONEROBUS SPA già CO.TR.AN., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, rappresentato e dall'avvocato ROBERTO LUCCHETTI, giusta delega 2002 difeso 1140 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1197/98 del Tribunale di -ANCONA, depositata il 27/11/98 R.G.N. 2684/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CASACCIA;
udito l'Avvocato LUCCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo, quarto motivo;
inammissibilità per il terzo ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 2.2.1994 l'ing. AN AR, già direttore di esercizio del Co.TR.AN consorzio ora ConerobusTrasporti Pubblici della provincia di Ancona, s.p.a., dal 1°.
8.1981 fino al dicembre 1993, ha proposto al Pretore di Ancona, giudice del lavoro, due distinte domande: a) pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, corrispondente a n. 53 giorni, nonché dell'indennità corrispondente a n. 18 giorni di festività non fruite perché coincidenti con il turno di riposo settimanale;
b) pagamento del risarcimento del danno, pari а 12 milioni, derivante Xmy dalla cirocstanza che il datore di lavoro aveva stipulato una polizza assicurativa in favore del direttore di esercizio, a fronte di infortuni anche non professionali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 14 del CCNL di settore, ma, in difformità dalla diposizione contrattuale, una franchigia che aveva comportato un indebito con abbattimento dei danno risarcibile, cosicché, in conseguenza di due infortuni occorsigli nel 1988 e nel 1991, egli aveva sostanzialmente ricevuto un minor indennizzo per £. 12.000.000. Con sentenza 25 settembre/17 novembre 1998 n. 1197 il Tribunale di Ancona, in riforma della sentenza pretorile, 3 che aveva accolto parzialmente le domande, le rigettava in toto. Quanto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, il Tribunale ha accertato in fatto che l'AN risulta aver goduto nell'intero periodo del rapporto di lavoro (secondo il conteggio dello stesso ricorrente in primo grado) 390,5 giorni, a fronte di una spettanza, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro (30 giorni l'anno), di un totale di gg. 372,5 per l'intero rapporto (dal 1-8-1981 al dicembre 1993); ha concluso che non residuano ferie non fruite e non spetta pertanto alcuna somma а titolo di indennità sostitutiva. Per quanto riguarda la indennità per le festività non fruite, il Tribunale notava che l'art. 19 del CCNL per dirigenti del settore, come integrato dall'accordo CISPEL-FNDAI 19-7-1978, le sottopone a un regime contrattuale diverso da quello delle ferie, il quale richiede requisiti diversi ed ulteriori dal mero mancato godimento, per cui non basta la prova della loro Occorre anche quella di altrimancata fruizione, ma presupposti, quali il rifiuto dell'azienda alla loro fruizione, che il ricorrente non ha fornito. Quanto alla questione della differenza della indennità assicurativa, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo certo l'inadempimento del datore di lavoro all'art. 14 u.p. CCNL e 4 certa la superiore entità dell'indennizzo che l'AN se le avrebbe percepito, a parità di gradiente invalidante, condizioni di polizza fossero state corrispondenti a quanto previsto dal CCNL stesso, gli atti di transazione e non solo sottoscritti dal dirigente con la compagniadi quietanza assicuratrice siano preclusivi di qualsiasi ulteriore richiesta afferente ai due infortuni nei confronti de datore di lavoro. Riportava il testo della transazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Alessandrini, con quattro motivi. Aixiy La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 cod. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto omessa, decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata laddove avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l'attendibilità dei prospetti ferie e congedi, predisposti dal datore di lavoro, prodotti in giudizio e da questi non contestati, ai fini della formazione delle buste paga, e non invece ai fini delle ferie e dei permessi non usufruiti, pur indicati in tali prospetti. 5 Il motivo non è fondato, perché il Tribunale ha basatc la propria decisione non sul disconoscimento del valore prodotti, ma sullaprobatorio dei prospetti paga insufficienza della prova del mancato godimento dei permessi, da cui non può automaticamente dedursi la sussistenza delle condizioni prescritte dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il diritto alla conversione dei permessi non utilizzati in ferie o in indennità sostitutiva, condizioni che devono essere sempre verificate. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo viclazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2099 e 1109 가준대 contraddittorietà ed errata valutazione delle cod. civ.; ed inadeguatezza della risultanze istruttorie, illogicità motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la interpretazione operata dalla sentenza impugnata dell'accordo aziendale 22.10.1990. Il motivo inammissibile, perché non indica il canoni ermeneutici che il Tribunale avrebbe violato. del contratto nel suo complesso Infatti l'interpretazione di una singola clausola di esso, mirando ad evidenziare una verità storica (la comune intenzione delle parti contraenti) è tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito, che è censurabile 6 in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e per vizi di motivazione. Perché sia configurabile una violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, non 1e sufficiente che il ricorrente faccia agli artt. 1362 astrattamente richiamo e seguenti cod. civ., ma è necessario che 10 stesso indichi, in modo specifico, i canoni in concreto inosservati e, soprattutto, il modo in cui il giudice del merito si sia da of fu essi discostato, non essendo idonea la mera critica del dal giudice medesimo mediante risultato raggiunto la contrapposizione, quella datane dal giudice stesso, а di una sua difforme interpretazione (Cass. 30-1-1995 n. 1092). Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo contraddittorietà di motivazione,illegittimità per violazione e falsa applicazione di principi di diritto, che non indica, censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto una rinuncia del dirigente alle ferie, contro il principio della loro irrinunciabilità, e contro le risultanze processuali (che non indica) secondo cui egli non aveva un potere dispositivo autonomo di prendersi le ferie o i permessi, ma doveva essere a ciò autorizzato. 7 Il motivo è infondato, perché ignora la netta distinzione che la sentenza impugnata ha posto tra diritto alle ferie, di per irrinunciabile, ma nella specie interamente godute, e sé diritto ai permessi di formazione, soggetti alla apposita disciplina contrattuale, della quale il ricorrente non ha dimostrato di avere realizzato le condizioni. Su questa seconda tematica il Tribunale ha rilevato che l'art. 19 del ccnl, a compensazione delle festività soppresse, ha attribuito al dirigente una settimana di calendario di permesso retribuito per l'aggiornamento culturale e professionale;
le modalità di attuazione (cioè di effettivo godimento dei suddetti permessi) sono state rimesse all'accordo fra l'azienda ed il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
infine, per quanto qui rileva, "i permessi di cui sopra, ove non possono essere usufruiti nel corso dell'anno, per comprovate esigenze di servizio riconosciute dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda, verranno indennizzate fino ad un massimo di 5 giornate con le modalità ed i criteri revisti dal Contratto Nazionale per ferie non godute" Successivamente, l'accordo 22.10.1990 attuativo dell'art. 19 dei CCNL 1986 ha stabilito la cumulabilità dei permessi sostitutivi delle festività soppresse con le ferie, fino ad 8 un massimo di sei giornate, ove non utilizzati per i motivi indicati in oggetto". Sia nella disciplina contrattuale anteriore al 1990, sia in quella successiva, dunque, l'indennizzo sostitutivo dei permessi per aggiornamento o la conversione degli stessi in ferie aggiuntive (eventualmente, se non godute, tramutabili in indennità sostitutiva) sono subordinati al requisito della impossibilità di usufruire dei permessi di aggiornamento per comprovate ragioni di servizio accertate dalla Commissione Aziendale, e cioè per impedimenti derivanti dalla organizzazione aziendale;
non è sufficiente, in altre parcle, per la maturazione della indennità la mera circostanza del mancato godimento delle giornate di permesso entro l'anno, essendo invece rilevante - per espresso dettato normativo la ragione della mancata fruizione. La diversa disciplina dei due istituti si spiega, d'altra parte, con la funzione completamente diversa dei due tipi di congedo, essendo le fede che sono irrinunciabili preordinate al riposo ed alla ricostituzione delle energie fisiche e psichiche dei lavoratore, ed i permessi retribuiti, al contrario, destinati all'aggiornamento culturale e professione, al quale il dirigente potrebbe essere, in ipotesi, disinteressato, tanto da rinunziarvi in partenza. Nel caso in questione il dirigente avrebbe dovuto dimostrare, per ottenere la indennità sostitutiva, di aver richiesto all'azienda i permessi in questione e di aver ottenuto un rifiuto;
d'altra parte, l'accordo 1978 allegato all'art. 19 CCNL espressamente prevede, per la concreta attuazione dei permessi, l'accordo fra azienda e dirigente, ed il successivo protocollo dei 1990 la richiesta dei singoli dirigenti. In mancanza della suddetta dimostrazione, non può attribuirsi inequivoco valore di riconoscimento dei diritto ai prospetti fede redatti dal COTRAN, prodotti dal dipendente, i quali riportano ogni anno la somma fra fede ( 30 gg ) e permessi ( 6 giorni, anche per gli anni anteriori al 1990 ) e, sempre ogni annuo, il numero residuo di fede comprensivo anche dei giorni di permesso: si tratta infatti di meri prospetti riassuntivi contabili da cui non può automaticamente dedursi la sussistenza delle condizioni prescritte dal contratto per il diritto alla conversione dei permessi non utilizzati in fede о alla indennità sostitutiva, condizioni che devono e possono, invece, sempre essere concretamente verificate. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di principi di diritto, non precisati, e dell'art. 14 del ccnl di settore;
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura. la 10 cui ha respinto la sentenza impugnata nella parte in prestazione della risarcitoria per mancata richiesta contratto collettivo assicurativa prevista dal copertura nazionale di lavoro. Assume che la sentenza impugnata è contraddittoria perché avrebbe, da una parte, accertato l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo contrattuale di stipulare una polizza assicurativa di copertura piena degli infortuni anche non professionali, e dall'altra che l'atto di quietanza sottoscritta dal ricorrente al momento della liquidazione dei danni sia preclusiva di qualsiasi ulteriore richiesta anche nei confronti di altri coobbligati. Ritiene che, così facendo, il Tribunale abbia operato un indebito mutamento del titolo della domanda, perché, mentre egli ha fatto valere il mancato rispetto degli obblighi contrattuali (art.14 CCNL) da parte del datore di lavoro (inadempienza pur accertata dal giudicante, sia in primo che in secondo grado), il Tribunale ha deciso come se egli avesse richiesto l'integrazione del risarcimento per danno da lesioni, dichiarando tale diritto estinto per rinuncia nei confronti anche del coobbligato. nonL'accettazione della liquidazione transattiva del danno estingue la violazione di un patto contrattuale e la responsabilità conseguente, né la possibilità, о necessità, 11 di quantificare il risarcimento dovuto per il danno prodotto da tale violazione che ha un titolo diverso - dal danno per lesioni alla persona occorso in occasione degli infortuni. Il minor risarcimento goduto per sinistri (circostanza pacifica emersa dalle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni della compagnia assicuratrice in atti) sarebbe semplicemente parametro di misura nella quantificazione del risarcimento dovuto per responsabilità contrattuale. Il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca genericamente principi di diritto non specificati, nonché un sindacato diretto di questa corte sull'art. 14 di un contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha natura privatistica;
infondato nella restante parte in cui, pur non citandolo, adombra una violazione dell'art. 112 c.p.c.. E' ben vero che il ricorrente ha fondato la propria domanda sull'inadempimento contrattuale all'art. 14 del ccnl, mentre la transazione ha estinto l'obbligazione risarcitoria della al risarcimento dei danniresistente quale coobbligata prodotti dal sinistro, ma il Tribunale non ha confuso i due distinti titoli, bensì ha rilevato, correttamente, che l'avvenuta transazione ha fatto venire meno il parametro differenziale con о senza franchigia) per (liquidazione l'eventuale danno da inadempimento contrattuale. determinare Il ricorso va pertanto respinto. 12 Le spese del presente giudizio vengono compensate.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 19 marzo 2002. Il Presidente rahim. mui Guma Il Consigliere Estensore де е IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DL CAoggi, 2 MAG 2002. A M E R P IL CANCELLIERE T Th R O F Lav ferie-dirigente RG 22107/1999 13