CASS
Sentenza 28 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l' "animus" e la "causa novandi", consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo. L'accertamento se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto le parti abbiano voluto o meno stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., con riferimento a contratto di locazione ad uso non abitativo, aveva interpretato il contratto nel senso che le parti avevano convenuto la rinnovazione della locazione per il termine di sei anni previsto dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, alla prima scadenza, con semplice maggiorazione del canone, ed aveva escluso, con motivazione immune da vizi logici, che le medesime parti avessero inteso novare il contratto).

Commentari2

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2004, n. 20906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20906
Data del deposito : 28 ottobre 2004

Testo completo