Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8603 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8603/2026 Roma, li, 04/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 1530/2025 UP 04/12/2025 R.G.N. 29824/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: BU NO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. Tommaso Manduca, difensore della parte civile ND MI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1° aprile 2025, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, ha ritenuto NI BU responsabile del reato di minaccia grave nei confronti di ND MI, condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione.
Firmato Da: AR NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe considerato, al fine di valutare la gravità della minaccia, la condotta tenuta dalla persona offesa successivamente alle presunte minacce, e in particolare il fatto che ella, dopo i litigi, mandasse messaggi d'amore all'imputato, e ciò anche quando, dopo le sue denunce, gli era stata applicata la misura cautelare. Tale condotta denoterebbe l'assenza di effetto intimidatorio, di tal che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità del BU per il reato contestato.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. I giudici dell'appello avrebbero fondato la propria decisione unicamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, senza vagliarne la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca. Invero, le dichiarazioni della MI sarebbero in parte smentite e in parte contraddittorie, sicché non sarebbero utilizzabili ai fini della prova.
2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in tema di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della conflittualità reciproca della coppia e dei comportamenti contraddittori tenuti dalla persona offesa, che continuava a frequentare l'imputato sia dopo l'applicazione della misura cautelare disposta in conseguenza delle sue denunce, sia durante la celebrazione del processo. Ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla erronea liquidazione del danno morale in favore della persona offesa costituita parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo, concernente l'idoneità delle minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa, è infondato. Esso reitera le censure già prospettate con l'atto di appello e alle quali la Corte territoriale ha dato risposta con motivazione scrupolosa e puntuale, con la quale la difesa non si è in alcun modo confrontata e prospetta giudizi valutativi che non possono formare oggetto di critica in sede di legittimità.
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Firmato Da: AR NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740-01; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819-02). In tale ultima pronuncia questa Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui anche l'eventuale reciproca conflittualità tra autore e vittima del reato, o l'eventuale atteggiamento provocatorio di questa non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (nello stesso senso, ex multis, Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 26828901). Il reato di minaccia, infatti, è reato di pericolo, rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv. 257951), sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. Quanto alla configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., secondo la giurisprudenza di legittimità ciò che assume rilievo è l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889-01).
2.2. I giudici del merito, attenendosi a tali principi, hanno valutato come gravi le minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa, sulla base sia del contenuto dei messaggi che l'imputato le inviava, sia in base alle dichiarazioni del vicedirettore della banca dove la donna lavorava, il quale aveva affermato che dopo le telefonate del BU, ella appariva visibilmente agitata;
sia, infine, dalle dichiarazioni della figlia, che davano conto dello spavento e dell'ansia provocate nella madre dall'imputato. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla gravità del turbamento che le minacce dell'imputato determinavano nella persona offesa risulta pertanto logica e coerente con le risultanze processuali, sicché si sottrae alle censure svolte dal ricorrente.
3. Il secondo motivo è infondato.
La censura non solo sollecita a questa Corte un sindacato sul merito della valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alle dichiarazioni della
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Firmato Da: AR NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
costituita parte civile, che deve ritenersi non ammesso in sede di legittimità, ma è generico anche con riguardo alla contestazione del ragionamento probatorio svolto dalla Corte d'appello.
3.1. Deve ribadirsi che, per giurisprudenza costante, le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, purché il provvedimento di condanna sia adeguatamente motivato in merito alla credibilità soggettiva del teste e alla coerenza intrinseca dell'oggetto della deposizione. Invero, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Si deve, altresì, considerare che questa Corte ha chiarito che la valutazione di credibilità e di coerenza intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, configurandosi quale giudizio di fatto, operato alla luce della dialettica dibattimentale e attinente al <<modo di essere» della persona esaminata, è insindacabile in sede di legittimità, salvo che il giudice del merito sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575).
3.2. La sentenza impugnata, con motivazione logica e congrua - con la quale il ricorrente non si confronta - ha dato conto di aver valutato la credibilità della persona offesa, accertando che le sue dichiarazioni erano corroborate dai riscontri forniti dai messaggi che l'imputato le aveva inviato e nei quali sono contenute minacce con cui vengono prospettati alla donna danni gravi e addirittura la sua morte, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi che hanno riferito di come la persona offesa fosse spaventata dalle minacce dell'imputato.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Il profilo di censura che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto della cornice edittale, ha ridotto la sanzione irrogata dal giudice di primo grado, fissandola
Firmato Da: AR NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a7537c4- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: UC LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
complessivamente in tre mesi di reclusione (pena base due mesi di reclusione, aumentata per la continuazione), sicché, essendo stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
4.2. Neppure è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, il profilo di censura con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Questa Corte ha affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale, concordando con le valutazioni espresse dal Tribunale, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto che la ripetizione delle condotte minatorie e l'atteggiamento aggressivo tenuto dall'imputato anche successivamente all'applicazione della misura cautelare giustificavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
5. Il quarto motivo, concernente le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile. La quantificazione del danno, infatti, non può essere sindacata in sede di legittimità, ma resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231-01). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha confermato le determinazioni del primo giudice, che aveva equitativamente liquidato il danno in 1.000 euro, in ragione del carattere fortemente intimidatorio delle minacce e della reiterazione delle stesse. Pertanto, la censura è preclusa in sede di legittimità.
6. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
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Firmato Da: AR NA EL Emesso Da: TRUSTPRO
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Deve infine essere disposto ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore Maria Elena Mele
Il Presidente
UC PI
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