CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Cremona nel procedimento nei confronti di MA DI ED avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIBUNALE DI CREMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica della stessa città in data 21/09/2022, deducendo con un unico articolato motivo di ricorso l'ingiustificata regressione del procedimento conseguente al disposto del Tribunale monocratico che, a fronte di una contestazione per rapina impropria, aveva ritenuto all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la diversità del fatto, atteso che non vi sarebbe stato un impossessamento del telefono cellulare, ma una consegna volontaria, alla quale era conseguita la sottrazione per mancata restituzione e la violenza posta in essere nei confronti del proprietario del telefono da parte dell'imputato per darsi alla fuga. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14894 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 25/01/2023 Richiamando il contesto di indagine e gli elementi allegati dalla pubblica accusa, il Pubblico ministero ricorrente ha sottolineato che il Tribunale ha ritenuto impropriamente la diversità del fatto con riferimento ad elemento marginale ed irrilevante rispetto alla fattispecie contestata di rapina impropria, creando una stasi processuale non rimediabile nell'impossibilità di modificare l'imputazione in relazione al fatto per come emerso in dibattimento. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso proposto è infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Dalla considerazione degli atti acquisiti emerge che il fatto, per come descritto dalla persona offesa, si è effettivamente manifestato quale fatto solo parzialmente diverso nella sua materialità in relazione alla contestazione del delitto di rapina impropria quanto all'impossessamento del telefono cellulare. Questa Corte ha chiarito che per aversi effettivamente mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551de1 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame, attesa la compiuta conoscenza da parte della difesa di tutti gli elementi volti a connotare il fatto oggetto di contestazione che avrebbe ben potuto essere riqualificato ad esito della istruttoria dibattimentale dal giudice procedente, attesa l'illegittima interversione del possesso del bene spontaneamente consegnato. Tuttavia, sebbene tale provvedimento non sia corretto, non rappresenta un elemento di stasi superabile solo con la realizzazione di una attività processuale contra legern e non può dunque essere ritenuto abnorme, atteso che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare, in concreto, lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni;
Rv. 243590-01; Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290 - 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso il 25 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica della stessa città in data 21/09/2022, deducendo con un unico articolato motivo di ricorso l'ingiustificata regressione del procedimento conseguente al disposto del Tribunale monocratico che, a fronte di una contestazione per rapina impropria, aveva ritenuto all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la diversità del fatto, atteso che non vi sarebbe stato un impossessamento del telefono cellulare, ma una consegna volontaria, alla quale era conseguita la sottrazione per mancata restituzione e la violenza posta in essere nei confronti del proprietario del telefono da parte dell'imputato per darsi alla fuga. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14894 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 25/01/2023 Richiamando il contesto di indagine e gli elementi allegati dalla pubblica accusa, il Pubblico ministero ricorrente ha sottolineato che il Tribunale ha ritenuto impropriamente la diversità del fatto con riferimento ad elemento marginale ed irrilevante rispetto alla fattispecie contestata di rapina impropria, creando una stasi processuale non rimediabile nell'impossibilità di modificare l'imputazione in relazione al fatto per come emerso in dibattimento. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso proposto è infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Dalla considerazione degli atti acquisiti emerge che il fatto, per come descritto dalla persona offesa, si è effettivamente manifestato quale fatto solo parzialmente diverso nella sua materialità in relazione alla contestazione del delitto di rapina impropria quanto all'impossessamento del telefono cellulare. Questa Corte ha chiarito che per aversi effettivamente mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551de1 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame, attesa la compiuta conoscenza da parte della difesa di tutti gli elementi volti a connotare il fatto oggetto di contestazione che avrebbe ben potuto essere riqualificato ad esito della istruttoria dibattimentale dal giudice procedente, attesa l'illegittima interversione del possesso del bene spontaneamente consegnato. Tuttavia, sebbene tale provvedimento non sia corretto, non rappresenta un elemento di stasi superabile solo con la realizzazione di una attività processuale contra legern e non può dunque essere ritenuto abnorme, atteso che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare, in concreto, lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni;
Rv. 243590-01; Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290 - 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso il 25 gennaio 2023.