Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
Testo completo
ее76538 E 6 5 8 N 9 . O 1 A I / N I Z 4 . 047 7 5 /0 2 / R A 6 EPUBBLICA ITALIANA B R A 2 T T L S R L I . U P A E D OPO O ITALIANO, G . IN B I E D B R R L A E T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A D A Oggetto I D I 3 S Iva - Eseurina- R 1 N E E E T . S SEZIONE TRIBUTARIA Istituto vigil. priv. T N N I E A A S E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14716/01 PresidenteDott. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Cron. 10795 Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COOP MEDAGLIA D'ORO MAGGIORE CARABINIE RI ROCCO LAZAZZERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO D'ADDABBO VIA DEI MILLE 5 BARI (avviso postale), giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del 2002 Mini stro pro tempore, elettivamente domiciliato in 18 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 1 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente Commissione avversO la sentenza n. 303/99 della depositata il tributaria regionale di POTENZA, 16/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ NA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso n.807365/96 del 14 novembre 1996, notificato il 21 novembre 1996 alla Società cooperativa a r.l. Medaglia d'oro Maggiore Carabinieri Rocco Lazaz- zera esercente attività di vigilanza privata nottur- na, campestre ed urbana l'Ufficio i.v.a. di Matera, in relazione alla rettifica della dichiarazione i.v.a. della Società, relativa all'anno 1991 che aveva recu- perato a tassazione tutti i corrispettivi percepiti per prestazioni di vigilanza, erroneamente ritenuti esenti dall'imposta ai sensi dell'art.10 n.26 del d. P.R. n.633 2 del 1972, accertando un debito d'imposta di £.210.352.000, oltre interessi di £.67.393.000, ed ir- rogando le conseguenti sanzioni pecuniarie, pari a - irrogò sanzioni pecuniarie, pari a £.549.114.000 £.399.480.000, per mancata indicazione dell'imposta nelle fatture, per omessa registrazione delle stesse e per mancata tenuta dei registri di cui agli artt.23, 24, 25 e 39 del d.P.R. n. 633 del 1972; che la Società, con ricorso del 29 gennaio 1997, impugnò detto avviso dinanzi alla Commissione tributa- ria provinciale di Matera, chiedendone l'annullamento ed insistendo nella tesi dell'esenzione da i.v.a. delle prestazioni rese da istituti di vigilanza privata;
che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò - la Commissione adita, la reiezione del ricorso per con sentenza n.197/2/98 del 18 marzo 1998, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, la Com- missione tributaria regionale di Potenza, con sentenza n. 303/4/98 del 16 ottobre 2000, in riforma della sen- tenza impugnata, accolse il gravame, osservando quanto segue: "Le motivazioni esposte nell'atto di appello proposto dall'Ufficio delle Entrate di Matera sono ac- coglibili. Ed invero la Società... non ha diritto all'esenzione, in quanto ai sensi dell'art.10 n.26 3 D. P. R. 633/72 l'esenzione dall'imposta sul valore ag- giunto è limitata alle sole prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle guardie giurate operanti in veste di lavoratori autonomi, escludendola, invece, per ana- loghe prestazioni rese dagli Istituti di vigilanza che utilizzano guardie giurate a loro legate da un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto legittimo risulta esse- re l'avviso di irrogazione sanzioni emessa dal predetto Ufficio"; che avverso tale sentenza la Cooperativa Medaglia d'oro Maggiore Carabinieri Rocco Lazazzera S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione del punto 26 dell'art. 10 del D. P.R. n.633/72 con riferimento al R.D.L. n.1952 del 1935 e agli artt.133 e segg. T.U.L.P.S., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.") ed il secondo motivo (con cui deduce: “ Violazione e falsa applicazione del punto 26 dell'art.10 del D.P.R. n. 633/72 a) con riferimento al R.D.L. n.1952 del 1935 e agli artt.133 e segg. T.U.L.P.S., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. b) 4 con riferimento all'art.2511 C.C. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.C. Omessa, 01 quantomeno, in- sufficiente motivazione su punto decisivo della
contro
- versia Nullità") che possono essere esaminati con- giuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connes- sione la Società ricorrente critica la sentenza impu- gnata, sostenendo che: a) - l'interpretazione oggettiva dell'art. 10 n.26 del d. P. R. n.633 del 1972, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.l. n.953 del 1982, intro- dotto dalla legge di conversione n.53 del 1983, appli- cabile alla fattispecie ratione temporis, giustifiche- rebbe la conclusione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di tutte le prestazioni rese da istitu- ti di vigilanza privata;
b)- comunque, l'esenzione non potrebbe essere negata ad una società cooperativa, qua- le disciplinata dal codice civile;
c) - la Commissione di appello avrebbe omesso di motivare sulle articolate argomentazioni difensive svolte dalla Società; che il ricorso non merita accoglimento;
che, infatti, questa Corte, con la recente sen- tenza n.7811 del 2000 (seguita da altre, in corso di pubblicazione), ha affrontato in modo approfondito il problema dell'interpretazione dell'art.10 n.26 del d. P. R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.l. n.953 del 1982, pervenendo con argomentazio- 5 ni integralmente condivise dal Collegio alla conclu-- sione che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ivi prevista in materia di servizi di vigilanza deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese diretta- mente dalle guardie particolari giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta relativamente alle prestazioni fornite, quand' anche а mezzo di guardie giurate, dagli istituti di vigilanza privata previsti dal R.d.l. 12 novembre 1936 n.2144; che la sentenza impugnata, sia pure con motiva- zione succinta, si è correttamente conformata a tale principio di diritto;
che, sotto tale profilo, la Società ricorrente non adduce argomenti nuovi o diversi che inducano que- sta Corte ad un diverso orientamento;
che, inoltre, la mera circostanza della forma giuridica rivestita dalla Società ricorrente - società cooperativa a responsabilità limitata non incide mi- - nimamente su diversa soluzione del problema, posto che, come noto, anche le società cooperative sono considera- te dalla legge soggetti i.v.a. (art. 4 comma 2 n.1 del d. P.R. n.633 del 1972); che, infine, tenuto conto delle considerazioni che precedono, non si scorge alcun contrasto tra la 6 norma applicata e l'art. 45 comma 1 Cost., in quanto la protezione costituzionale della cooperazione che tro- giustificazione nella più stretta inerenza che la va "funzione sociale" presenta nella organizzazione coope- rativistica rispetto a quella che la detta funzione ri- vesta nelle altre forme di organizzazione produttiva e, in particolare, nella congiunta realizzazione del de- centramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produ- zione stessa (in tal senso, Corte costituzionale, sent. - non comporta, di per se sola, una de- n. 408 del 1989) roga al principio, sancito dall'art. 53 comma 1 Cost., secondo cui "tutti" sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
che la circostanza del solo recente pronunciamen- to di questa Corte sul problema de quo integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. 2 9 1 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- Ę C E N R E O I I L L Z la Sezione Tributaria, 1'8 gennaio 2002 E 2 0 C A . 0 N 2 A R R T C P . S A A I P Il Presidente Il relatore ed estensore . I 3 G D R E L A R E D Bruno Saccucci Salvatore D} A I B A S D I I E N E D R E L R T L T I E A T IL CANCELLIERE B A A T Innocenzo BattistaBattista 1 3