Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10288
CASS
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei reati commessi prima del compimento dei dieci anni di età della persona offesa

    Il Collegio ritiene che ai fini della prescrizione si debbano tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento. Tuttavia, il termine prescrizionale massimo per il reato di violenza sessuale aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609-ter, decorrente dal 25/09/2008, è di diciassette anni e sei mesi, termine non ancora decorso alla data della decisione.

  • Accolto
    Estinzione per prescrizione dei reati commessi dopo il compimento dei dieci anni di età della persona offesa

    Il venir meno del raddoppio dei termini prescrizionali ai sensi del sesto comma dell'art. 157 cod. pen., per effetto del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, impone di ritenere applicabile il termine ordinario massimo di dodici anni e sei mesi. Conseguentemente, devono ritenersi prescritte le condotte poste in essere in epoca successiva al compimento dei dieci anni da parte della DI, ma anteriore al periodo di dodici anni e sei mesi antecedenti l'odierna decisione, ovvero i reati commessi tra il 25/09/2012 e il 28/07/2013.

  • Rigettato
    Mancata scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa

    Le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sono infondate. I giudici di merito hanno adeguatamente scrutinato la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. I rilievi difensivi sono stati affrontati in termini immuni da censure, anche in relazione all'ampiezza dell'arco temporale decorso tra i fatti e il loro disvelamento. La Corte d'Appello ha valorizzato le conclusioni della consulente del P.M., attribuito carattere neutro agli approfondimenti dei consulenti del Tribunale dei Minori, e ha escluso che l'attendibilità fosse inficiata dalla conflittualità dei rapporti o da intenti calunniatori. La Corte ha ritenuto che le modalità del disvelamento delle condotte abusive, avvenuto a distanza di anni in circostanze fortuite, fossero indicative della genuinità delle dichiarazioni. La scarsa precisione della persona offesa sulle date e frequenza degli abusi è stata considerata un ulteriore elemento indicativo della genuinità del narrato. Le incertezze ricostruttive sulle specifiche modalità del disvelamento in pronto soccorso sono state ritenute inidonee ad intaccare il nucleo essenziale dei fatti.

  • Altro
    Calcolo della pena all'esito del bilanciamento delle attenuanti

    La riduzione dell'arco temporale rilevante per l'affermazione della penale responsabilità rende necessaria una nuova complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, pertanto la disamina delle censure svolte in ordine al calcolo della pena con riferimento alle attenuanti è ultronea in questa sede.

  • Altro
    Conferma dell'aumento cumulativo applicato in primo grado a titolo di continuazione interna

    La riduzione dell'arco temporale rilevante per l'affermazione della penale responsabilità rende necessaria una nuova complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, pertanto la disamina delle censure svolte in ordine alla misura dell'aumento per la continuazione è ultronea in questa sede.

  • Accolto
    Conferma della quantificazione del danno nonostante l'assoluzione dal reato di lesioni e il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità

    Condivisibili le considerazioni del Procuratore Generale in ordine alla fondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla conferma della quantificazione del danno, nella misura determinata in primo grado, nonostante la sopravvenuta declaratoria di non doversi procedere per il delitto di lesioni (in relazione al quale era stato tra l'altro parametrato il danno biologico), e nonostante il riconoscimento, in appello, dell'ipotesi di minore gravità per tutti gli episodi delittuosi contestati. Si annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

  • Altro
    Individuazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare senza audizione dell'imputato e coinvolgimento dell'UEPE

    La riduzione dell'arco temporale rilevante per l'affermazione della penale responsabilità rende necessaria una nuova complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, pertanto la disamina delle censure svolte in ordine alle modalità con cui era stata in concreto applicata la detenzione domiciliare è ultronea in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10288
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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