Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
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REPUBBLICA ITALIANA
10288-26
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
IO Pazienza - Relatore
ACR
Sent. n. sez. 159 UP - 27/01/2026
R.G.N. 31665/2025
IO LL
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ha pronunciato la seguente
caso di diffusione de
provvedimen
SENTENZA
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Sul ricorso proposto da:
DI AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 21/03/2025 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore della parte civile, avv. Roberta Gentileschi, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte già depositate, ed insistendo per il loro accoglimento;
udito il difensore del ricorrente, avv. Roberto Brancaleoni, che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/03/2025, la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, in data 15/06/2023, con la quale DI AN era stato condannato alla pena di
giustizia in relazione ai reati di violenza sessuale continuata ed aggravata (capo a), e di lesioni aggravate (capo b), in danno della propria figlia DI Rebecca, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, costituitasi parte civile (danni liquidati definitivamente, in via equitativa, in complessivi Euro 45.000). In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del DI quanto al reato sub b), prendendo atto della sentenza di proscioglimento emessa dal G.l.p. del Tribunale di Rimini in data 19/05/2021; ha applicato a tutti gli episodi in contestazione l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen., ritenuta prevalente (unitamente alle già concesse attenuanti generiche) sulle contestate aggravanti;
ha conseguentemente ridotto il trattamento sanzionatorio;
ha sostituito la pena detentiva, così rideterminata, con la detenzione domiciliare con alcune prescrizioni contestualmente fissate.
2. Ricorre per cassazione il DI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati commessi prima del 25/09/2012. Si premette che i reati contestati erano anteriori sia all'introduzione del terzo comma dell'art. 158 cod. pen., sia alla modifica del primo comma del predetto articolo;
si evidenzia poi che il tempus commissi delicti era rimasto incerto anche quanto alla prima condotta abusiva, e che per il favor rei doveva aversi riguardo alla data più remota, quando la persona offesa aveva sei anni (come da risposta fornita in sede di controesame). Tanto premesso, si deduce che l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 609-ter cod. pen. era irrilevante, mentre l'eventuale rilievo conferito all'aggravante del secondo comma, pur non applicata in concreto, darebbe luogo a conclusioni irragionevoli ed incostituzionali: con l'applicazione del termine ordinario, invece, le condotte del 2008 dovevano ritenersi ormai prescritte.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla datazione degli episodi successivi al primo. Si censura la sentenza per non aver determinato con precisione i fatti commessi dopo il compimento dei dieci anni da parte della persona offesa, in relazione ai quali non era più applicabile il raddoppio dei termini di prescrizione in virtù dell'applicazione, in appello, dell'attenuante dell'ultimo comma dell'art. 609- bis cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza per non avere la Corte scrutinato con il necessario rigore le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e non avere quindi adeguatamente risposto ai rilievi, formulati in appello, concernenti: il contesto fortemente conflittuale tra i genitori della giovane e le sue conseguenze sul piano psicologico, anche quanto alla formazione di falsi ricordi;
il falso convincimento della parte civile, indotto dalla
madre, circa presunte protezioni di cui il DI avrebbe goduto presso le Forze dell'Ordine, le strutture ospedaliere e la stessa magistratura;
il falso episodio della minaccia con un coltello quando la parte civile aveva due o tre anni;
l'inverosimiglianza di una asserita cadenza biennale degli abusi, e la contraddittorietà della loro collocazione temporale;
le false generalità fornite dalla parte civile in un'occasione che, in dibattimento, aveva tentato di negare;
l'illogica affermazione di irrilevanza delle dichiarazioni di CLEMENTI Fiammetta, peraltro travisate nel contenuto;
il mancato rilievo attribuito alle contraddizioni rilevabili tra le dichiarazioni della parte civile e quelle della madre, quanto alla diretta visione di atti masturbatori e alla frequenza degli episodi, nonché quanto all'episodio del pronto soccorso in data 29/03/2019 e alla genesi della denuncia;
la ritenuta irrilevanza della lettera scritta dalla parte civile al padre nel 2017, avente un contenuto incompatibile con gli abusi contestati.
2.4. Violazione di legge con riferimento al calcolo della pena all'esito del bilanciamento. Si censura l'unicità della diminuzione nella misura di un terzo, nonostante la necessità di tener conto di due attenuanti ai sensi del secondo comma dell'art. 63 cod. pen. (la doppia diminuzione avrebbe consentito di applicare una pena inferiore ai tre anni, sostituibile con il lavoro di pubblica utilità).
2.5. Violazione di legge con riferimento alla conferma dell'aumento cumulativo applicato in primo grado a titolo di continuazione interna, nonostante il riconoscimento, in appello, dell'attenuante della minore gravità e del giudizio di prevalenza sull'aggravante.
2.6. Vizio di motivazione con riferimento alla misura della condanna al risarcimento. Si censura la conferma della statuizione di primo grado, motivata con un apodittico richiamo alle "tabelle milanesi", nonostante l'assoluzione dal reato sub b), in relazione al quale era stato calcolato il danno biologico (senza peraltro alcuna certificazione a sostegno), e nonostante il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena sostitutiva. Si censura la sentenza per avere la Corte d'Appello individuato, in dispositivo, una serie di prescrizioni senza sentire l'imputato e senza il doveroso coinvolgimento dell'UEPE per la redazione di un programma di trattamento compatibile con le esigenze lavorative.
3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili, condividendo i rilievi formulati sul punto dalla difesa, ed il rigetto del ricorso nel resto, per la complessiva infondatezza delle residue censure.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua, agli effetti penali - limitatamente alla intervenuta estinzione di una parte dei reati ascritti al DI, per intervenuta prescrizione, come meglio verrà chiarito nel paragrafo seguente. Sono invece infondate le doglianze relative alla conferma della responsabilità penale del ricorrente quanto alle residue condotte abusive, che non risultano ancora prescritte alla data dell'odierna pronuncia. In ordine infine alle residue statuizioni, relative al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, deve essere adottata anche in conseguenza di quanto appena esposto - una pronuncia di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
2. Con i primi due motivi di ricorso, la difesa ha sollecitato una declaratoria di estinzione dei reati ascritti al DI, sia quanto alle condotte poste in essere dopo il compimento dei dieci anni di età della persona offesa (25/09/2012), in conseguenza della sopravvenuta inapplicabilità del raddoppio dei termini, essendo stata riconosciuta, in appello, la diminuente della minore gravità; sia quanto agli abusi perpetrati (prima del compimento dei dieci anni) nel corso del 2008, sostenendo che, nel calcolo della prescrizione, non dovrebbe conferirsi rilievo all'aggravante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 609-ter (nel testo vigente all'epoca dei fatti) essendo tale aggravante stata ritenuta subvalente, nel giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale.
2.1. Prendendo le mosse dalle condotte più remote, ritiene il Collegio la prospettazione difensiva sia priva di fondamento.
2.1.1. Anzitutto, quanto al dies a quo, non può essere condiviso l'assunto secondo cui, in un'ottica di favor rei, l'inizio delle condotte abusive dovrebbe essere individuato alla data del 01/01/2008, dal momento che la persona offesa, nata il [...], avrebbe iniziato ad essere vittima di tali condotte quando aveva sei o sette anni. Al riguardo, deve osservarsi che l'accertamento giudiziale, sul punto, individua in effetti il momento iniziale della condotta delittuosa quando la figlia del ricorrente "aveva sei o sette anni" (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata). Tale statuizione deve peraltro essere posta in stretta correlazione con quanto riferito sul punto dalla DI, secondo la quale l'inizio delle condotte risaliva al periodo in cui ella frequentava le scuole elementari (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata, cui si rimanda anche per le ulteriori specificazioni operate della persona offesa e riportate in nota).
Il collegamento con la propria condizione di alunna delle scuole elementari è stato operato dalla parte civile in termini di certezza (né la difesa ha fornito elementi per dubitarne), mentre l'ulteriore sua precisazione, secondo cui i primi approcci del padre non erano certamente stati commessi nei mesi estivi (cfr. pag. 28, cit), consente di escludere che gli abusi fossero inziati nell'estate del 2008, prima dell'inizio dell'anno scolastico. In tale complessivo contesto, la collocazione del dies a quo al compimento dei sei anni di età (ovvero alla data del 25/09/2008) appare pienamente rispettosa delle esigenze di garanzia prospettate dalla difesa, tenuto conto delle risultanze processuali acquisite a tale specifico riguardo.
2.1.2. Nel caso di specie (abusi commessi in data anteriore al raddoppio di cui al vigente art. 157, sesto comma, cod. pen.), il termine prescrizionale massimo per il reato di violenza sessuale aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609- ter all'epoca vigente, decorrente dal 25/09/2008 deve essere individuato in diciassette anni e sei mesi (quattordici anni aumentati di un quarto), essendo stata ritenuta sussistente - sia pure con un giudizio di subvalenza - l'aggravante speciale operante in caso di violenza sessuale in danno di minori di anni dieci. Detto termine, alla data dell'odierna decisione, non risulta ancora decorso per alcuna delle condotte poste in essere dal ricorrente prima del compimento dei dieci anni da parte della persona offesa. Non può in alcun modo condividersi, a tale specifico proposito, la tesi difensiva secondo cui non si dovrebbe tener conto dell'aggravante speciale, perché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento. Occorre invero richiamare, in proposito, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto pacifico, secondo cui ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4 n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 01). Priva di consistenza appare poi la questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata ma in termini totalmente generici, e senza alcuna considerazione della diversità delle esigenze sottese, da un lato, alla individuazione di un trattamento sanzionatorio adeguato e proporzionato alla concreta fattispecie, e dall'altro alla determinazione del tempo entro cui permane l'interesse statuale a perseguire delitti connotati, in astratto, da un particolare allarme se connotati dalle aggravanti che implicano un trattamento sanzionatorio marcatamente più rigoroso (per questa impostazione,
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affermata con riferimento alla recidiva qualificata ma pianamente applicabile alla fattispecie che qui rileva, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 38234 del 25/11/2025, locco).
2.2. Con riferimento alle condotte delittuose successive al compimento dei dieci anni di età, il ricorso risulta parzialmente fondato. Invero, il venir meno del raddoppio dei termini prescrizionali ai sensi del sesto comma dell'art. 157 cod. pen. (nel testo modificato dalla I. n. 172 del 2012), per effetto del riconoscimento, in appello, dell'attenuante della minore gravità, impone di ritenere applicabile il termine ordinario massimo di dodici anni e dei mesi (dieci anni aumentato di un quarto). Conseguentemente, devono ritenersi prescritte le condotte poste in essere in epoca successiva al compimento dei dieci anni da parte della DI, ma anteriore al periodo di dodici anni e sei mesi antecedenti l'odierna decisione: risultano quindi estinti, per intervenuta prescrizione, i reati commessi nell'arco temprale compreso tra il 25/09/2012 e il 28/07/2013. 3. Per ciò che riguarda le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritiene il Collegio che le stesse siano prive di fondamento. Si è invero dinanzi ad una "doppia conforme" in cui i giudici di merito hanno adeguatamente scrutinato la credibilità della persona offesa e l'attendibilità di quanto da lei riferito in ordine agli abusi (consistiti, secondo quanto dichiarato dalla DI, in toccamenti delle parti intime subiti dal padre che compiva poi atti di masturbazione): abusi posti in essere dopo la separazione dei genitori della minore, nelle occasioni in cui ella rimaneva a casa del padre, dormendo nello stesso letto). Si ritiene, in particolare, che i rilievi difensivi - riproposti anche in questa sede - siano stati affrontati in termini immuni da censure qui deducibili, anche quanto all'attribuzione di un particolare rilievo all'ampiezza dell'arco temporale decorso tra le condotte abusive (protrattesi fino al 2015: cfr. pag. 29) e il disvelamento delle stesse, avvenuto nel 2019: un momento, quest'ultimo, ritenuto di assoluto rilievo, ai fini specifici che qui interessano, anche per le peculiari circostanze in cui la ragazza, ormai diciassettenne, si decise a raccontare quanto subito negli anni precedenti (cfr. sul punto infra, § 3.2).
3.1. Le questioni relative alla possibile incidenza della separazione dei genitori sullo sviluppo psicofisico della parte civile, e sulla sua attendibilità, sono state superate dalla Corte d'Appello valorizzando le conclusioni della consulente del P.M. (la quale aveva escluso conseguenze patologiche idonee a compromettere la capacità a testimoniare della giovane), ed attribuendo carattere "neutro" ai remoti approfondimenti operati dai consulenti del Tribunale dei Minori nell'ambito della procedura di affidamento, non solo perché risalenti al 2007 (e quindi anteriori all'inizio delle condotte abusive), ma anche perché, da quelle stesse indagini, era
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emerso che la DI era legata al padre. Tale circostanza è stata confermata dalle stesse dichiarazioni della persona offesa (che negli anni di interesse aveva sempre continuato a frequentare il padre,, tanto da decidere di andare a vivere da lui dopo il trasferimento della madre con il suo nuovo nucleo familiare: cfr. pag. 23 seg. della sentenza impugnata). Su tali basi, la Corte territoriale ha escluso - tutt'altro che illogicamente - che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie fosse stata inficiata dalla marcata conflittualità dei rapporti, ovvero e a maggior ragione da intenti di rivalsa o comunque calunniatori (sul punto, cfr. anche pag. 10 della sentenza di appello, in cui si riportano le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alle più che plausibili ragioni per le quali la persona offesa non aveva rivelato ad alcuno le condotte del padre: la ovvia fragilità della bambina, la mancanza nella prima fase di "strumenti" cognitivi idonei a comprendere il significato degli atti del DI, il timore di perdere il padre che minacciava di non vederla più se si fosse confidata con qualcuno, la iniziale convinzione che si trattasse di comportamenti "normali", come sostenuto dal padre). La stessa DI aveva peraltro riferito anche di disturbi alimentari e di propri comportamenti anomali insorti verso i 13 anni, dopo la comprensione del significato delle condotte del padre: in particolare, ella aveva preso a lavarsi le mani continuamente ed ossessivamente, addirittura provocandosi dei tagli (cfr. sul punto pag. 3).
3.2. Come già accennato, la Corte territoriale (pag. 31) ha attribuito particolare rilievo alle modalità in cui era avvenuto il disvelamento delle condotte abusive, avvenuto a distanza di anni (in data 29/03/2019) e in circostanze per così dire "fortuite". Emerge infatti, dalle sentenze di merito, che, in conseguenza di una lite tra l'odierno ricorrente e la ragazza, la madre di quest'ultima (CERRI Nikita) si era recata a riprendere la figlia, e l'aveva portata al pronto soccorso della propria zona di residenza, per verificare le conseguenze della predetta lite con il DI. Nell'occasione, ella chiese incidentalmente al sanitario di controllare anche le mani della ragazza: il medico si rese immediatamente conto delle possibili ragioni alla base del problema alle mani, invitando la DI a confidarsi con la madre, alla quale consigliò poi di rivolgersi ai Carabinieri (cfr. pagg. 6, 31, 34 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, la valorizzazione di quanto emerso a proposito del disvelamento appare del tutto immune da censure, dal momento che le circostanze in cui la ragazza prese a confidarsi sono state ritenute non solo indicative della genuinità delle sue dichiarazioni, ma anche logicamente incompatibili con l'ipotesi difensiva secondo cui tutta la vicenda sarebbe stata orchestrata dalla CERRI, in un contesto di massima contrapposizione con il DI. Sul punto, la Corte
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territoriale ha infatti osservato che "appare davvero bizzarro che CERRI, anziché strumentalizzare la figlia quando era ancora in tenera età per aver la meglio sull'ex compagno rispetto a tutte le discussioni inerenti il mantenimento della figlia, abbia oprato a porre in essere le asserite manipolazioni a distanza di anni, quando la figlia era quasi maggiorenne e viveva da tempo stabilmente con il padre, riuscendo a convincerla ad attribuire al genitore condotte invero mai avvenute, senza ottenere per sé un diretto vantaggio economico" (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata).
3.3. Le valutazioni di piena attendibilità della odierna parte civile sono state tenute ferme dalla Corte territoriale, come già dal primo giudice, anche dinanzi ai rilievi difensivi concernenti l'imprecisione della ragazza sulle date e sulla frequenza con cui si ripetevano gli abusi. Quanto al primo aspetto, la Corte bolognese ha fatto leva sia sulla sicurezza con cui la DI aveva collocato l'inizio delle condotte abusive nel periodo di frequentazione delle elementari, sia i particolari offerti nel descrivere l'ultimo episodio abusivo (vestaglia indossata, ecc. cfr. pag. 29). Quanto poi alla frequenza delle condotte abusive, la Corte d'Appello ha rilevato che la scarsa precisione, lungi dal rappresentare in sé un sintomo di inattendibilità, appariva piuttosto un ulteriore elemento indicativo della genuinità del narrato, dal momento che laddove si fosse trattato di una manovra calunniatoria orchestrata dalla CERRI, come sostenuto a più riprese dall'accusa - tali aspetti del narrato sarebbero stati esposti in termini privi di incertezze (cfr. pag. 30 della sentenza). Allo stesso modo, i rilievi difensivi in ordine alle incertezze ricostruttive sulle specifiche modalità del disvelamento degli abusi in pronto soccorso sono stati ritenuti inidonei, dalla Corte territoriale, ad intaccare "il nocciolo di quanto accaduto quella sera, ossia che Rebecca, grazie all'invito del medico, si sia lasciata andare e abbia finalmente avuto il coraggio di confidare alla madre gli abusi subiti, peraltro con una dinamica che avvalora la sua autenticità, dato che la ragazzina ha riportato alla madre i fatti in maniera diluita e progressiva anche nel corso dei giorni successivi, secondo una modalità tipica della vittima di abusi che si lascia andare alle confidenze via via che il suo interlocutore si mostra comprensivo e accudente" (cfr. pag. 34 della sentenza impugnata).
3.4. In definitiva, si è dinanzi ad un compendio dichiarativo desumibile dalle sentenze di primo e di secondo grado (da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme") che resiste ai rilievi difensivi, in quanto la valutazione di attendibilità della persona offesa si fonda su considerazioni del tutto prive di illogicità o contraddittorietà, avuto anche riguardo non solo al tempo trascorso dai fatti (in parte prescritti nonostante la gravità delle accuse), ma anche al lunghissimo periodo in cui la DI evitò di confidarsi con chicchessia, fino al
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"crollo", anche emotivo, dinanzi al medico che aveva immediatamente compreso la possibile origine dei problemi alle mani. Si tratta di una valutazione che deve essere tenuta ferma anche quanto agli ulteriori e più marginali profili denunciati, in relazione ai quali (episodio del coltello, dichiarazioni della zia, false generalità dichiarate dalla giovane quando era sena biglietto, ecc.) la Corte d'Appello ha fornito risposte non censurabili se non attaccando inammissibilmente, in questa sede il merito degli apprezzamenti compiuti dalla Corte medesima in ordine alle risultanze acquisite.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono di ritenere infondate - fermo quanto già osservato, agli effetti penali, in ordine agli episodi prescritti - le censure svolte con riferimento alla sussistenza del reato continuato ascritto al DI. Peraltro, la riduzione dell'arco temporale tuttora rilevante, per l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, rende intuitiva la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata, per una nuova complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna: risulta perciò ultronea, in questa sede, la disamina delle censure svolte in ordine al calcolo della pena con riferimento alle attenuanti, alla misura dell'aumento per la continuazione e alle modalità con cui era stata in concreto applicata la detenzione domiciliare in sostituzione della pena detentiva. Ad analoghe conclusioni di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte bolognese deve pervenirsi quanto alle statuizioni civili, risultando condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla fondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla conferma della quantificazione del danno, nella misura determinata in primo grado, nonostante la sopravvenuta declaratoria di non doversi procedere per il delitto di lesioni (in relazione al quale era stato tra l'altro parametrato il danno biologico), e nonostante il riconoscimento, in appello, dell'ipotesi di minore gravità per tutti gli episodi delittuosi contestati. Al giudice di rinvio deve essere altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente ai fatti commessi dal 25 settembre 2012 al 28 luglio 2013, essendo i reati estinti per prescrizione e annulla la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente alla continuazione, al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione del danno cagionato alla parte civile, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
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Bologna, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore
Il Presidente
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
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18 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO DO IS RA
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