Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto investito del ricorso di cui all'art. 203 Cod. strada da parte del trasgressore di norme del codice della strada deve emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, ordinanza motivata contenente l'ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa (salvo che, ritenendo non fondato l'accertamento, egli non ritenga di pronunciare, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio procedente che, a sua volta, ne dà notizia ai ricorrenti), con la conseguenza che l'emanazione dell'ordinanza/ingiunzione oltre il termine predetto, integrando gli estremi della violazione di legge, rende il provvedimento invalido ed annullabile.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di MACERATA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 107/96 della Pretura di CAMERINO, depositata il 15/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 TI IU, con ricorso in data 11 dicembre 1995 al Pretore di Camerino, proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 54835 del Prefetto di Macerata, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 324.000 per violazione degli artt. 7 e 158 del codice della strada, che sarebbe stata commessa il 9 maggio 1995. Deduceva la violazione dell'art. 204 del codice della strada per essere stata l'ordinanza emessa oltre i trenta giorni dalla ricezione del verbale e degli atti da parte dell'Ufficio accertatore. Il Prefetto di Macerata non si costituiva. Il Pretore, con sentenza depositata il 15 marzo 1996, annullava l'ingiunzione, perché emessa dopo la scadenza del termine di tenta giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada. Avverso la sentenza ha proposto opposizione il Prefetto di Macerata, con atto notificato