CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PP AL, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 224/2022 R.Es. del Tribunale di Catania del 28 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con una prima ordinanza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 8 giugno 2020 con la quale PP AL, assumendo la esistenza di provvedimenti amministrativi ostativi, ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di LP, disposto con sentenza n. 60/1999 emessa, a carico del medesimo PP, in data 9 marzo 1999 dal Gip Penale Sent. Sez. 3 Num. 20286 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/03/2023 della Pretura circondariale di Catania, divenuta definitiva in data 27 aprile 1999, sulla base della considerazione che in data 26 novembre 2013 il Comune di LP aveva rilasciato, per le opere oggetto della sentenza di condanna, concessione edilizia in sanatoria n. 174/2013 e che, pertanto, ad oggi l'immobile della cui demolizione si tratta risultava essere stato regolarmente assentito. Il Tribunale aveva tuttavia rilevato che la predetta concessione in sanatoria era stata rilasciata sulla base di un prospettato assetto dei luoghi che si è palesato essere diverso rispetto a quello effettivamente esistente, sicché la concessione rilasciata doveva ritenersi inefficace ai fini della revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 30345 del 24/06/2021. 3. Il ricorrente presentava quindi nuova istanza di revoca dell'ordine di demolizione, con parere positivo del pubblico ministero del 23/03/2022, avendo il medesimo presentato una SCIA avente ad oggetto le difformità riscontrate rispetto alla concessione in sanatoria. 4. Il giudice dell'esecuzione di Catania, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza ritenendo che l'assenza di conformità tra le opere oggetto di permesso di costruire in sanatoria e quelle effettivamente realizzate (preclusivo alla sanabilità dell'intervento edilizio) non potrebbe essere surrettiziamente eleminata mediante presentazione di una SCIA avente ad oggetto una parte degli interventi edilizi che, in quanto eseguiti su immobile abusivo, non possono che ripetere le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui accedono. 5. Avverso tale provvedimento propone ricorso il PP, lamentando con un unico motivogl:trazzOla illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto avrebbe ritenuto l'assenza di titoli abilitativi (concessione edilizia in sanatoria e successiva SCIA) incompatibili con l'ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, occorre sottolineare come questa Corte non ha accesso agli atti del procedimento, sicché i plurimi richiami effettuati in ricorso ai provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito dei procedimenti attivati dal' 2 ricorrente non possono comportare alcuna valutazione degli stessi da parte del Collegio. Ciò nonostante, dal contenuto del ricorso e del provvedimento impugnato si desume che, a fronte della costruzione di un fabbricato abusivo, consistente in un edificio a tre livelli per una consistenza di circa 280 metri quadri, il ricorrente avrebbe ottenuto in data 26 novembre 2013 un permesso a costruire in sanatoria, che il giudice dell'esecuzione di Catania avrebbe ritenuto illegittimo per l'accertata difformità tra lo stato di fatto di quanto realizzato e di quanto oggetto di sanatoria. La questione è già stata affrontata da questa Corte che, con sentenza n. 30345 del 24/06/2021, ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'odierno ricorrente. 3. Scendendo in concreto, la giurisprudenza della Corte ha sempre ribadito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 30168 del 25/05/2017, Pepe, Rv. 270252; Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971. Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, Rv. 234469, con dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema) e che tale potere/dovere deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3, n. 36366 del 16/6/2015, Faiola, Rv. 26503401; Sez. 3, n. 23080 del 16/04/2008, Proietti, non massimata;
Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Papa, Rv. 24072801 ed altre prec. conf.). Questa Corte ha anche affermato che analogo potere/dovere deve essere svolto nel giudizio di esecuzione, con riferimento al quale ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di «condono edilizio» non determina l'automatica revoca dell'ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 26097201; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 25667901; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 24930601; Sez. 3, n. 39767 del 28/9/2010, Esposito, non massimata;
Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 23264201). Il giudice dell'esecuzione dovrà pertanto procedere ad una valutazione unitaria di quanto realizzato. 3 Come reiteratamente affermato dalla Corte, infatti (v. da ultimo n. 24478 del 17/02/2021, Sarcone), «qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente" (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014)». Analogamente n. 6604/2017: «non si possono realizzare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo, che non sia stato oggetto di sanatoria edilizia, e che tale ulteriore attività costruttiva va valutata in modo unitario rispetto alle opere precedentemente,realizzata». Ancora, questa Corte ha sempre escluso la possibilita4Péseguire interventi soggetti a D.I.A. (ora S.C.I.A.) su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, poiché gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie di opere realizzabili tramite tale strumento autorizzativo, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (così Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006, Pagano, Rv. 23447201. Conf. Sez. 3, n. 45070 del 24/10/2008, Rubino non mass.; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.M. in proc. Cardito, Rv. 24226901: Sez. 3, n.2112 del del 2/12/2008 (dep. 2009), Pizzolante, non massimata. Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001. V. anche Sez. 3, n. 8865 del 8/11/2016 (dep.2017), Visone, non massimata). Analoga posizione assume la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ribadito che «in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente» (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2171 del 25/11/2021) Rispetto alle citate pronunce, la Corte precisa che al caso descritto (immobili abusivi non sanati né condonati) va equiparato quello in cui vi sia stata una procedura di condono o sanatoria, ma essa risulti illegittima. Anche in questo caso, infatti, attraverso il meccanismo della c.d. «eliminazione mentale», il giudice dovrà valutare il manufatto nella sua consistenza materiale prescindendo dal titolo edilizio in sanatoria o condono e verificare se esso sia o meno conforme alla disciplina urbanistica (e paesaggistica e sismica). Infatti, se è ben vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della 4 ) competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 47402 del 18/11/2014, Chisci, Rv. 260973), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere/dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 10/12/2018, Bertolami, Rv. 274135 - 01; Sez. 3, n. 47402 del 18/11/2014, citata;
Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642). 4. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi sovraesposti. Egli ha infatti valutato in concreto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., i titoli abilitativi rilasciati ed è pervenuto ad un giudizio negativo in ordine alla validità ed efficacia dei provvedimenti, ritenendo, correttamente, che in presenza di un condono o una sanatoria illegittimi per mancata corrispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle per le quali è stata ottenuta la sanatoria, tutto l'immobile deve ritenersi tuttora abusivo e quindi non sia possibile < procedere alla regolarizzazione mediante SCIA delle difformità riscontrate. La Corte non può che prendere atto dell'accertamento di fatto della originaria natura abusiva delle opere realizzate, accertata con sentenza irrevocabile;
della illegittimità della procedura di condono, rilevata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento che non può essere oggetto di censura in questa sede;
della perdurante abusività delle opere realizzate, e infine della loro insanabilità mediante semplice SCIA, essendo ancora abusivo l'immobile nel suo complesso. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con una prima ordinanza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 8 giugno 2020 con la quale PP AL, assumendo la esistenza di provvedimenti amministrativi ostativi, ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di LP, disposto con sentenza n. 60/1999 emessa, a carico del medesimo PP, in data 9 marzo 1999 dal Gip Penale Sent. Sez. 3 Num. 20286 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/03/2023 della Pretura circondariale di Catania, divenuta definitiva in data 27 aprile 1999, sulla base della considerazione che in data 26 novembre 2013 il Comune di LP aveva rilasciato, per le opere oggetto della sentenza di condanna, concessione edilizia in sanatoria n. 174/2013 e che, pertanto, ad oggi l'immobile della cui demolizione si tratta risultava essere stato regolarmente assentito. Il Tribunale aveva tuttavia rilevato che la predetta concessione in sanatoria era stata rilasciata sulla base di un prospettato assetto dei luoghi che si è palesato essere diverso rispetto a quello effettivamente esistente, sicché la concessione rilasciata doveva ritenersi inefficace ai fini della revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 30345 del 24/06/2021. 3. Il ricorrente presentava quindi nuova istanza di revoca dell'ordine di demolizione, con parere positivo del pubblico ministero del 23/03/2022, avendo il medesimo presentato una SCIA avente ad oggetto le difformità riscontrate rispetto alla concessione in sanatoria. 4. Il giudice dell'esecuzione di Catania, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza ritenendo che l'assenza di conformità tra le opere oggetto di permesso di costruire in sanatoria e quelle effettivamente realizzate (preclusivo alla sanabilità dell'intervento edilizio) non potrebbe essere surrettiziamente eleminata mediante presentazione di una SCIA avente ad oggetto una parte degli interventi edilizi che, in quanto eseguiti su immobile abusivo, non possono che ripetere le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui accedono. 5. Avverso tale provvedimento propone ricorso il PP, lamentando con un unico motivogl:trazzOla illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto avrebbe ritenuto l'assenza di titoli abilitativi (concessione edilizia in sanatoria e successiva SCIA) incompatibili con l'ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, occorre sottolineare come questa Corte non ha accesso agli atti del procedimento, sicché i plurimi richiami effettuati in ricorso ai provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito dei procedimenti attivati dal' 2 ricorrente non possono comportare alcuna valutazione degli stessi da parte del Collegio. Ciò nonostante, dal contenuto del ricorso e del provvedimento impugnato si desume che, a fronte della costruzione di un fabbricato abusivo, consistente in un edificio a tre livelli per una consistenza di circa 280 metri quadri, il ricorrente avrebbe ottenuto in data 26 novembre 2013 un permesso a costruire in sanatoria, che il giudice dell'esecuzione di Catania avrebbe ritenuto illegittimo per l'accertata difformità tra lo stato di fatto di quanto realizzato e di quanto oggetto di sanatoria. La questione è già stata affrontata da questa Corte che, con sentenza n. 30345 del 24/06/2021, ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'odierno ricorrente. 3. Scendendo in concreto, la giurisprudenza della Corte ha sempre ribadito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 30168 del 25/05/2017, Pepe, Rv. 270252; Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971. Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, Rv. 234469, con dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema) e che tale potere/dovere deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3, n. 36366 del 16/6/2015, Faiola, Rv. 26503401; Sez. 3, n. 23080 del 16/04/2008, Proietti, non massimata;
Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Papa, Rv. 24072801 ed altre prec. conf.). Questa Corte ha anche affermato che analogo potere/dovere deve essere svolto nel giudizio di esecuzione, con riferimento al quale ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di «condono edilizio» non determina l'automatica revoca dell'ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 26097201; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 25667901; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 24930601; Sez. 3, n. 39767 del 28/9/2010, Esposito, non massimata;
Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 23264201). Il giudice dell'esecuzione dovrà pertanto procedere ad una valutazione unitaria di quanto realizzato. 3 Come reiteratamente affermato dalla Corte, infatti (v. da ultimo n. 24478 del 17/02/2021, Sarcone), «qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente" (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014)». Analogamente n. 6604/2017: «non si possono realizzare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo, che non sia stato oggetto di sanatoria edilizia, e che tale ulteriore attività costruttiva va valutata in modo unitario rispetto alle opere precedentemente,realizzata». Ancora, questa Corte ha sempre escluso la possibilita4Péseguire interventi soggetti a D.I.A. (ora S.C.I.A.) su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, poiché gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie di opere realizzabili tramite tale strumento autorizzativo, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (così Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006, Pagano, Rv. 23447201. Conf. Sez. 3, n. 45070 del 24/10/2008, Rubino non mass.; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.M. in proc. Cardito, Rv. 24226901: Sez. 3, n.2112 del del 2/12/2008 (dep. 2009), Pizzolante, non massimata. Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001. V. anche Sez. 3, n. 8865 del 8/11/2016 (dep.2017), Visone, non massimata). Analoga posizione assume la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ribadito che «in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente» (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2171 del 25/11/2021) Rispetto alle citate pronunce, la Corte precisa che al caso descritto (immobili abusivi non sanati né condonati) va equiparato quello in cui vi sia stata una procedura di condono o sanatoria, ma essa risulti illegittima. Anche in questo caso, infatti, attraverso il meccanismo della c.d. «eliminazione mentale», il giudice dovrà valutare il manufatto nella sua consistenza materiale prescindendo dal titolo edilizio in sanatoria o condono e verificare se esso sia o meno conforme alla disciplina urbanistica (e paesaggistica e sismica). Infatti, se è ben vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della 4 ) competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 47402 del 18/11/2014, Chisci, Rv. 260973), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere/dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 10/12/2018, Bertolami, Rv. 274135 - 01; Sez. 3, n. 47402 del 18/11/2014, citata;
Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642). 4. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi sovraesposti. Egli ha infatti valutato in concreto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., i titoli abilitativi rilasciati ed è pervenuto ad un giudizio negativo in ordine alla validità ed efficacia dei provvedimenti, ritenendo, correttamente, che in presenza di un condono o una sanatoria illegittimi per mancata corrispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle per le quali è stata ottenuta la sanatoria, tutto l'immobile deve ritenersi tuttora abusivo e quindi non sia possibile < procedere alla regolarizzazione mediante SCIA delle difformità riscontrate. La Corte non può che prendere atto dell'accertamento di fatto della originaria natura abusiva delle opere realizzate, accertata con sentenza irrevocabile;
della illegittimità della procedura di condono, rilevata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento che non può essere oggetto di censura in questa sede;
della perdurante abusività delle opere realizzate, e infine della loro insanabilità mediante semplice SCIA, essendo ancora abusivo l'immobile nel suo complesso. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2023.