Ordinanza 9 maggio 2024
Massime • 2
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).
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- Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 8 gennaio 2025
Alloggi popolari: illegittimi 10 anni di residenza Alloggi popolari: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 7 novembre 2005. Tali norme prevedevano che, per accedere a benefici in materia di edilizia residenziale pubblica, come l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile e il contributo integrativo per il canone di locazione, fosse necessario avere una residenza in Italia di almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Le ragioni dell'illegittimità costituzionale La Corte costituzionale ha ritenuto che queste disposizioni violassero i …
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Sul provvedimento
Testo completo
ha poi sottolineato che, comunque, per in- Data pubblicazione 09/05/2024 vocare la responsabilità della convenuta, tanto per violazione dell'art. 1218 o dell'art. 1681 cod.civ. quanto per violazione dell'art. 2051 cod.civ., sarebbe stato necessario provare il nesso di causa tra la cosa e l'evento di danno. Detta prova non era, invece, stata fornita dall'appellante, il quale ai soccorritori non solo aveva riferito che la responsabilità dell'incidente occorsogli era sua, ma aveva anche dichiarato che non erano presenti testimoni al momento del fatto. Il che era in netta contraddizione con quanto dichiarato dal suo ami- co/testimone, il quale aveva sostenuto, invece, di avere assistito all'incidente e ne aveva descritto una ben differente dinamica. L'incertezza in ordine al nesso di causa ridonda negativamente a carico del danneggiato – ha affermato il giudice a quo -imponendo il rigetto della domanda risarcitoria. Con un obiter dictum–“per mera completezza” - la Corte d'appello ha aggiunto, evocando la giurisprudenza di questa Corte, che la presenza di ghiaccio durante il periodo invernale non è un fenome- no anomalo e che il pericolo da esso creato avrebbe richiesto una maggiore avvedutezza comportamentale da parte del danneggiato. RA NU ricorre per la cassazione di detta sentenza, for- mulando sei motivi. Resistono con separati controricorsi QB Insurance e Panorama S.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa ed errata pronuncia “sui motivi di appello aventi ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla do- manda di condanna, motivazione apparente e violazione 3 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 dell'articolo 112cod.proc.civ., violazione rilevante in combinato di- Data pubblicazione 09/05/2024 sposto con l'art. 360 (error in procedendo) n. 4 (error in iudicando) e n. 3 cod.proc.civ.”. Sostiene che la sentenza d'appello presenta evidenti contraddizio- ni argomentative che non consentono di individuare né il ragiona- mento giuridico seguito né gli elementi di fatto posti a sostegno della statuizione reiettiva;
a suo giudizio, la Corte d'appello non avrebbe: i) chiarito la natura del danno;
ii) inquadrato giuridica- mente la sua fonte;
iii) spiegato perché, nonostante la presenza di un atto pubblico e l'escussione del teste, ha ritenuto indimostrata la prova del nesso causale;
iv) chiarito sulla scorta di quale prova liberatoria ha escluso la responsabilità dell'appellata. Insiste sul fatto di aver soddisfatto il suo onere di provare i fatti, di avere solo prospettato “le possibili configurazioni giuridiche della richiesta”, sostiene che la sentenza della Corte d'Appello contiene solo una sequenza di richiami giurisprudenziali esposti in modo ca- suale, mal connessi tra di loro e non pertinenti. Mancherebbe, in aggiunta, la pronuncia sui motivi di appello, es- sendosi il giudice a quo limitato “a dire -in modo generico ed apo- dittico- che i capi impugnati sono riassumibili in un unico solo moti- vo”, senza motivare le ragioni per le quali ha preferito una deter- minata prospettazione giuridica rispetto ad un'altra, soprattutto considerando che già con l'atto introduttivo del primo grado la ri- chiesta risarcitoria era stata ricondotta alternativamente e subordi- natamente sia nell'alveo della responsabilità contrattuale sia nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Il motivo è nel suo complesso privo di pregio. La motivazione della Corte d'appello – giusta o sbagliata che sia – c'è, è chiaramente espressa ed è supportata da riferimenti fattuali, normativi e giurisprudenziali. Deve, dunque, escludersi che ricorra un vizio motivazionale che, peraltro, ove vi fosse stato, avrebbe dovuto emergere, secondo il 4 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 consolidato indirizzo di questa Corte, dalla sentenza in sé e per sé Data pubblicazione 09/05/2024 considerata e non dal confronto tra la stessa e altri atti o fatti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053 e n. 7054), non potendosi accogliere una richiesta di verificare la sufficienza e la relazionalità motivazione in raffronto con le risultanze istruttorie o comunque con elementi estrinseci. Va aggiunto che non risponde al vero che la Corte territoriale ab- bia omesso l'esame dei motivi di appello, sol perché li ha esaminati congiuntamente, dopo aver rilevato che tutti lamentavano l'erronea applicazione delle norme di diritto evocate, attribuita ad una non corretta valutazione delle emergenze istruttorie;
motivi che co- munque il ricorrente nemmeno riproduce allo scopo di far emergere il vizio di omessa pronuncia. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del meri- to siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'al- tro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenu- to, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisivi- tà delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazio- ne, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., ricondu- cibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare diretta- mente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibili- tà, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di au- 5 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 tosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'al- Data pubblicazione 09/05/2024 tro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una ve- rifica degli stessi(ex multis cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20924). 2) Con il secondo motivo il ricorrente censura l'omessa ed errata pronuncia sui motivi di appello avente ad oggetto la esatta indivi- duazione della norma applicabile al caso di specie, violazione rile- vante in combinato disposto con l'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Premesso che avrebbe potuto invocare sia la “responsabilità del gestore di aree sciabili”, ai sensi del contratto atipico di skipass, con applicabilità - quindi- della disposizione di cui all'art. 1218 cod.civ. che prevede l'onere del gestore di provare, per esimersi dalla responsabilità conseguente alla carente manutenzione od insi- curezza delle piste, di essere stato oggettivamente impossibilitato ad adempiere o a prevenire infortuni a danno degli sciatori, per la presenza di una specifica causa impeditiva non riconducibile alla sua sfera di controllo – al netto della invocabilità dell'art. 1681 cod.civ. che determina una inversione dell'onere della prova a favo- re della vittima dell'incidente-sia la responsabilità ex art. 2051 cod.civ.. che consente al danneggiato di provare solo che i danni a lui derivati siano la diretta conseguenza della cosa “custodita”, re- stando in capo al custode l'onere di provare il c.d. caso fortuito per liberarsi da ogni responsabilità, il ricorrente osserva che, avendo pagato un biglietto per accedere alla pista, il cui costo era stato calcolato in proporzione ai servizi offerti ad agli standards di sicu- rezza previsti dalla legge, il gestore della pista era obbligato - contrattualmente- a garantire agli utenti una percorrenza della pi- sta esente da pericoli e rispondente a determinati requisiti di quali- tà. 6 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 Detti obblighi – sostiene il ricorrente – sono posti a carico del ge- Data pubblicazione 09/05/2024 store della pista anche dalla l. 24/12/2003, n. 363 (Norme in mate- ria di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) che, nel dettare (art. 1) le norme di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili ed individua, agli artt. 3, 4, 5, comma 3, e agli artt. 6 e 7, le prescrizioni da osservare per la gestione in sicurezza delle aree sciabili[obbligo di: assicurare agli utenti che la pratica delle attività sportive e ricreative abbia luogo in condizioni di sicu- rezza;
di proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo (art. 3, comma 1); di garantire il soccor- so e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso (art. 3, comma 2); di esporre i documenti relativi alla classificazione del- le piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla stessa legge, garantendone l'adeguata visibilità (art. 5, comma 3); di predisporre la segnaletica conformemente alle prescrizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicem- bre 2005 (art. 6); di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 7, comma 1, legge 363/2003); di segnalare le cattive condizioni del fondo, di rimuovere i pericoli dallo stato del fondo ovvero di chiuderlo (art. 7, comma 2)]. Nel caso specifico, la pista era interessata da enormi lastre di ghiaccio, non presegnalate e non rimosse (come previsto dalla leg- ge innanzi richiamata): fatto che sarebbe stato attestato non solo dal testimone oculare, ma anche dalla scheda della Croce Rossa in- tervenuta successivamente ai fatti ed allegata dalla controparte. 3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa ed errata pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l'onere della 7 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 prova con riferimento al nesso eziologico, ai sensi dell'art. 1218 Data pubblicazione 09/05/2024 cod.civ., dell'art. 2051 cod.civ., dell'art. 2697 cod.civ., nonché dell'art. 115cod.proc.civ. e 116cod.proc.civ., l'assenza della prova del caso fortuito da parte della società Panorama e della terza chiamata in causa, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La parte convenuta (come anche la terza chiamata in causa) non avrebbero fornito la prova liberatoria del caso fortuito e/o della for- za maggiore, in quanto sarebbe stato acclarato che, nonostante la presenza di lastre di ghiaccio sulla pista da sci, la società Panorama S.p.A. non aveva adottato alcun provvedimento per evitare ogni conseguenza dannosa agli utenti della pista, in quanto - come pro- vato dal teste e non specificamente contestato dalla convenuta e dalla terza chiamata ex art. 115cod.proc.civ.- era assente ogni se- gnaletica di avviso e di presegnalazione, così come era mancato qualsivoglia intervento di ripristino del manto nevoso. Per tale ra- gione il ricorrente ritiene illogica, contraddittoria e non supportata dal materiale probatorio l'affermazione del giudice del merito in or- dine all'interruzione del nesso eziologico per caso fortuito e all'insussistenza della prova del nesso eziologico tra il danno fisico subito, la cosa e l'attività di custodia. Anzi, il fatto che mancassero segnali di pericolo viene pacifica- mente ammesso dalla QB Insurance Limited nella comparsa con- clusionale, p. 4, 3° cpv., ove si legge: “A noi sembra, in tutta sere- nità, che l'avversa pretesa oltre che essere infondata sia anche te- meraria, atteso che non è dato comprendere per quale motivo ed in base a quale norma la Panorama S.r.l. avrebbe dovuto avvisare l'attore della presenza di ghiaccio sulla pista da scii, essendo oltre- modo evidente che su una pista da scii vi sia, in una giornata sere- na ma fredda come quella che ci occupa, ghiaccio sulle piste”. Det- ta affermazione, al quale il ricorrente attribuisce contenuto confes- sorio, avrebbe dovuto indurre il giudice a quo ad accogliere la do- 8 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 manda, atteso che la Panorama S.r.l. aveva l'obbligo (previsto an- Data pubblicazione 09/05/2024 che dalla legge) di adottare tutti i rimedi elencati in precedenza. Di identico tenore era stata la difesa della Panorama S.r.l. che aveva segnalato che la presenza di ghiaccio sulla pista non costitui- va alcun pericolo per gli sciatori, in quanto elemento di normalità. Aggiunge il ricorrente che il caso fortuito, costituito dal fatto natu- rale o del terzo, deve risultare “oggettivamente imprevedibile ed inevitabile”, secondo la teoria della regolarità causale o della causa- lità adeguata. Se, poi, il giudice avesse ritenuto applicabile la responsabilità con- trattuale, avrebbe dovuto ritenere non provata da parte della socie- tà Panorama l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile. 4) Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 112, 113, 114, 115, 116 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod.civ. con riferimento all'atto pubblico ed alla documentazione prodotta. Pur essendo emerso che la pista era ghiacciata, che presentava condizioni di pericolo che avrebbero dovuto indurre il gestore a vie- tarne l'accesso al pubblico o, quantomeno, a porre dei segnali che escludessero l'accesso in quelle parti dove le lastre di ghiaccio avrebbero potuto costituire maggiore pericolo per l'utenza, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto carente di prova la sussi- stenza del nesso di derivazione causale tra la caduta e la cosa cu- stodita. Per giunta, proprio dalla scheda della Croce Rossa emerge- va che i danni fisici della vittima erano stati causati dalla caduta e, ai sensi dell'art. 2700 cod.civ., avrebbe dovuto esserle attribuita piena prova dei fatti annotati dal personale. Né il giudice a quo avrebbe fatto buon governo del disposto di cui all'art. 2729 cod.civ., perché non avrebbe valutato complessivamente tutti gli elementi indiziari, né accertato se essi erano concordanti e se la lo- ro combinazione era in grado di fornire la prova del fatto richiesto. 9 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame cir- Data pubblicazione 09/05/2024 ca un fatto decisivo e discusso fra le parti (nel giudizio di primo e secondo grado) riguardante il valore probatorio dell'atto pubblico e delle scritture private con riferimento alla documentazione medica nonché circa la liquidazione e quantificazione del danno subito. Il ricorrente ritiene che, avendo provato l'andebeatur, il giudice a quo avrebbe dovuto liquidargli il danno;
invece, ha omesso di am- mettere la CTU medico legale ed ha rigettato la domanda senza pronunciarsi sul quantum. 6) I motivi dal secondo al quinto non meritano accoglimento. Innanzitutto, essi sono accomunati dalla mancata individuazione della ratio decidendi che ha portato la Corte d'appello a rigettare la domanda risarcitoria: ratio decidendi che è stata enunciata in ma- niera inequivoca al punto 1.4. della sentenza, là dove si legge che, indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato dal danneg- giato ed applicabile, era suo l'onere – rimasto insoddisfatto, perché la causa della caduta era rimasta ignota –di dimostrare il nesso eziologico tra la presenza della lastra di ghiaccio e l'evento danno- so. La Corte d'appello non ha mai messo in dubbio che la pista fosse ghiacciata, che la presenza di ghiaccio non fosse segnalata, che il gestore della pista non avesse adottato alcuna misura atta a inter- dire l'accesso alla pista o ad una sua parte (§ 1.6.); il che rende del tutto inutile lo sforzo del ricorrente di denunciare il fatto che il giu- dice a quo non abbia accertato l'inadempimento degli obblighi im- posti al titolare della pista da sci dalla legge, dal contratto o dal fat- to di avere in custodia la pista. Se la responsabilità della società Panorama fosse stata ricondotta all'art. 2051 cod.civ., evocando detta norma una responsabilità og- gettiva, non avrebbe assunto rilievo la colpa del custode, occorren- do, per considerarlo responsabile a titolo risarcitorio, la prova del nesso di causa tra la cosa custodita e l'evento di danno. 10 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 Questa Corte è più volte intervenuta sulla questione. Data pubblicazione 09/05/2024 In particolare, nell'anno 2018 questa Sezione ha ritenuto indi- spensabile un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia, consapevole delle disomogeneità interpretative ri- scontrate nella giurisprudenza di merito e delle incertezze erme- neutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici (Cass. nn. 2477-2483 dell'1/02/2018). Nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943del30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custo- de”. All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), da ritenersi vincolante per la sezione semplice, ai sensi dell'art. 374 cod.proc.civ., le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione, per quanto di interesse in questa sede, di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) l'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custo- dia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen- dentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrin- seche della prima;
11 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di re- Data pubblicazione 09/05/2024 gole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod.civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della co- sa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e pro- va del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Lo statuto della responsabilità del custode riposa su elementi di fatto individuati, dunque, tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuri- dicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 cod.civ., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). È vero che l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva, ma essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustifica- ta ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controlla- ta, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifi- ca (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzio- ne di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ri- 12 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 costruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, Data pubblicazione 09/05/2024 in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostan- ze del caso. Ai fini che qui interessano è del tutto inutile che il danneggiato in- sista, dunque, sul fatto –considerato, come si è detto pacifico, dalla Corte d'appello–che fosse presente la lastra di ghiaccio e che il ge- store della pista non l'avesse segnalata né avesse limitato l'accesso alla stessa. Ciò è irrilevante non essendo la responsabilità per cose in custodia (né una responsabilità soggettiva né) una responsabilità presunta;
di qui anche l'inconferenza del richiamo alle presunzioni da parte dell'odierno ricorrente. Deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muo- vendo dall'assunto (come condivisibilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'ob- bligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente trasceglie tra coloro ai quali il costo del dan- no può essere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, ripara- zione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislatore”. In sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarci- 13 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 toria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo Data pubblicazione 09/05/2024 autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita. La decisione reiettiva è stata determinata dal difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza della la- stra di ghiaccio: onere della prova che ricadeva sul danneggiato. La Corte d'appello ha, pertanto, correttamente ritenuto che l'incertezza eziologica dell'evento di danno ricade negativamente sull'onerato: cfr. Cass. 18/07/2023, n. 20986. L'operazione logica da compiersi, nella fattispecie per cui è causa, era quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa. La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimen- to della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quel- la della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dun- que sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la di- namica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo de- terminati effetti. Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragio- ne, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'inciden- 14 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 te, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisi- Data pubblicazione 09/05/2024 va al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dagli odierni ri- correnti la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 6.1) Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove la respon- sabilità evocata fosse stata quella da inadempimento di un'obbligazione, trovante fonte nella legge o nel contratto atipico di skipass. La previsione dell'art. 1218 cod.civ., difatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di prova- re la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento. Non deve trarre in inganno la giurisprudenza di questa Corte che, operando una distinzione tra (inadempimento di) prestazioni pro- fessionali e (inadempimento di) di altre obbligazioni, ritiene quanto a queste ultime assorbito il nesso di derivazione causale nell'inadempimento. Questa Corte ha precisato che, sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamen- te coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rap- presentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall'inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 cod.civ. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello rela- tivo all'inadempimento. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l'onere di provare la causalità giuri- dica, mentre l'inadempimento che “assorbe” (ma non elide, sul piano concettuale, poiché – diversamente opinando - non avrebbe 15 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 alcun senso la norma di cui all'art. 1227, 1° e 2° comma cod.civ.) Data pubblicazione 09/05/2024 la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di presta- zioni professionali, invece, ove l'interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all'interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ma questo non si- gnifica automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al cre- ditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà an- che che egli provi che l'inadempimento abbia provocato la lesione l'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare l'inadempimento della prestazione professio- nale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materia- le (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Sol- tanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debi- tore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod.civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme). Ora, “l'assorbimento” di cui parla questa Corte e da cui il ragio- namento fin qui condotto ha preso le mosse non significa che si possa predicare l'irrilevanza del nesso di causa nemmeno in punto di ricadute di carattere processuale – distribuzione dell'onere della prova -. L'assorbimento deve intendersi (non diversamente da quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello tede- sco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di Anscheinsbeweis ossia di prova auto-evidente) come prova evidenziale dell'esistenza del nesso di causa, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, 16 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto Data pubblicazione 09/05/2024 quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. Se così è, e quindi se di norma la causalità materiale è immanen- te all'inadempimento del contratto, sì da ritenere che, allegando l'inadempimento, il creditore soddisfa gli oneri probatori posti a suo carico, ciò non significa né che il nesso di causa si dissolva in una impredicabile dimensione di inesistenza, prima ancora che di irrile- vanza (come non condivisibilmente sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica dell'esistenza, prima ancora che del significato, dell'art. 1227 cod.civ., ne liquida la portata pre- cettiva con qualche arguto illusionismo semantico), né che il credi- tore sia esonerato dall'onere di provarlo, ma solo che il fatto (so- cialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi vale a giustifica- re l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conse- guenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il princi- pio generale codificato dall'art. 2697 cod.civ. (Cass. 19/02/2024, n. 2114; Cass. 31/03/2021, n. 8849). Questi principi, proprio di re- cente, sono stati applicati con riferimento alle prestazioni di facere degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle loro cure;
questa Corte ha statuito che “la descrizione di misu- re di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che ap- paiono di per sé tali – di regola e ove normalmente osservate – a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verificazione di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili” costruiscono regole e “modelli di adempimento contrattuale (o, più in generale, di adem- pimento delle obbligazioni caratterizzate dalla descritta tipicità so- ciale) la cui prefigurazione vale a riflettersi, sul piano processuale, 17 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 da un lato, nella corrispondente tipicità sociale dei modelli di dili- Numero di raccolta generale 12760/2024 genza imposti dall'art. 1176, co. 1, c.c. …e, dall'altro, nella più Data pubblicazione 09/05/2024 agevole individuabilità, da parte del giudice (in caso di contrasto tra le parti) di elementi rappresentativi di carattere presuntivo su- scettibili di corroborare, sul piano critico, la ricostruzione dei fatti di causa” (Cass. 19/01/2024, n. 2114). Per completezza di indagine, sia pur nei limiti di una motivazione che non consente ulteriori digressioni (pur necessarie), va chiarito che tale conclusione non è affatto in contrasto (come pure, del tut- to erroneamente, ipotizzato in dottrina) con i principi di cui a Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, come è provato dal fatto che le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 577 dell'11/01/2008, han- no affermato un principio ulteriore che non riguarda la distribuzione tra le parti del contratto dell'onere della prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (sent. n. 13533/2001), ma quello del- la prova del nesso di causalità tra l'azione e l'omissione imputabile e l'evento di danno: l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'a- zione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) effi- ciente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente effi- ciente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale. Detto principio – si ribadisce - non so- lo non contrasta con quello enunciato nel 2001, perché il principio della maggiore vicinanza della prova che lo aveva ispirato non ap- pare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta 18 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 Numero di raccolta generale 12760/2024 dell'obbligato e l'evento di danno, rispetto al quale non può che va- Data pubblicazione 09/05/2024 lere il principio che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, ma ne costituisce lo sviluppo con riguardo ad un profilo, quello della prova del nesso causale, di cui la pronuncia del 2001 non si era interessata. Tornando alla vicenda per cui è causa, deve rilevarsi che due giu- dici di merito hanno ritenuto non soddisfatto, da parte del ricorren- te, l'onere probatorio relativo al nesso causale tra la condotta del gestore della pista e l'evento di danno, perciò nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha correttamente appli- cato, dopo aver altrettanto correttamente qualificato la fattispecie in esame, la distribuzione dell'onere della prova derivante dall'ap- plicazione dell'art. 1218 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 2697 cod.civ. Il nesso di causa ben avrebbe potuto essere dimostrato come poc'anzi osservato, attraverso il ricorso alle presunzioni, ma il ricor- rente, che pure censura la sentenza impugnata per non aver tratto dai fatti di causa gli elementi per ritenere provato il fatto ignoto, non confuta efficacemente sul punto la decisione della Corte terri- toriale. Le sue critiche sono del tutto generiche ed assertive e si appuntano sostanzialmente sull'esito della valutazione delle prove raccolte. Chi ricorre in cassazione dolendosi del mancato ricorso da parte del giudice del ragionamento presuntivo non può limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprez- zato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessa- riamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori;
per- tanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento 19 di 20 Numero registro generale 16752/2021 Numero sezionale 1386/2024 (ex plurimis cfr. Cass. 02/11/2021, n. 31071) e tanto è mancato Numero di raccolta generale 12760/2024 nel caso di specie. Data pubblicazione 09/05/2024 6) Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la palese violazione degli artt. 91 e 92cod.proc.civ. per immotivata compensazione del- le spese di giudizio ed ingiusta condanna alle spese del giudizio di secondo grado. La censura qui scrutinata rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a se- guito dell'accoglimento di alcuno dei motivi di ricorso, venga elimi- nata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenzia- le alla mera applicazione dell'art. 336, 1° comma, cod.proc.civ. 7) Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole per ciascuna in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15/04/2024. Il Presidente MO RA 20 di 20