CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 9989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9989 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NO RL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale militare, LUIGI MA FLAMINI, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. ROBERTO PORCARO del foro di ROMA, trasmesse digitalmente in data 27/9/2022. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9989 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha respinto l'appello di GI D'RI avverso la sentenza del Tribunale militare di Verona del 9/4/2021, che aveva condannato l'imputato, Maresciallo Capo E.I. in servizio presso il I Reggimento Artiglieria Terrestre in Fossano (CN), per il reato di peculato militare continuato e aggravato (artt. 81 cod. pen., 215 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.) per essersi appropriato, in qualità di gestore della mensa di detto reparto, di generi alimentari destinati alla Brigata Alpina - Comando I Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, nonché di due frigoriferi, dei quali l'imputato aveva proposto la messa fuori uso, generi e frigoriferi che faceva recapitare alla sua persona in Civitavecchia. Fatti commessi in Fossano e accertati in Civitavecchia il 25/6/2016. L'imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Roberto Porcaro, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce le argomentazioni avanzate nel gravame onde evidenziare i dubbi in ordine alla provenienza dei generi alimentari e dei frigoriferi, che non sarebbero stati fugati dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la quale è improntata ad un giudizio di stampo possibilistico, frutto di un apprezzamento generico, ma smentito dalla logica e dalle risultanze dell'id quod plerumque accidit, criterio che ne dovrebbe verificare bontà e fondatezza. In sintesi, l'affermazione di penale responsabilità è stata basata su congetture, in quanto tali soggette ai limiti di utilizzabilità previsti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., che nella specie sono stati violati per la mancanza del requisito della certezza degli indizi. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura l'accertamento riguardante la merce alimentare, che risulta inficiato dalla mancata individuazione del numero di lotto di appartenenza di alcuni generi alimentari, come aveva dichiarato il teste Brig. Alessandro Roversi. 2.3. Nel terzo motivo si critica l'affermazione di responsabilità per l'appropriazione dei due frigoriferi industriali: se anche essi coincidessero con quelli oggetto della procedura di "fuori uso" ceduti a fini di smaltimento alla Cooperativa sociale DA, ciò non integra il contestato peculato militare per 2 mancanza del requisito dell'appartenenza dei beni all'Amministrazione militare, come prevede l'art. 215 cod. pen. m.p. 2.4. Nell'ultimo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 215 cod. pen. m.p. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. A tenore del capo di imputazione, al D'RI si contestava di essersi appropriato di derrate alimentari e dei due frigoriferi disponendo che detti beni fossero inviati al suo recapito di Civitavecchia. Afferma la difesa che i giudici di merito hanno presupposto che l'imputato avesse il possesso fisico e materiale di entrambe le categorie di beni, mentre l'imputazione farebbe ritenere che la disposizione appropriativa fosse riferita al possesso giuridico dei beni, il che presupporrebbe una condotta dissimulatoria nei confronti (o in accordo con) la ditta fornitrice Oppi s.r.l. Inoltre, si censura l'individuato peculato, laddove sarebbe stata invece contestabile la truffa, in quanto nella specie la condotta fraudolenta, cioè la situazione artefatta consistita nell'apparenza del consumo dei beni fungibili e nella dismissione di quelli infungibili, è stata predisposta al fine di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa dei beni, avvenuta soltanto successivamente, nel momento in cui l'imputato - ricevendoli in consegna - poteva comportarsi uti dominus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in massima parte inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Residua soltanto un necessario approfondimento in ordine al contestato peculato riguardante i due frigoriferi industriali, che sarà trattato in seguito. 1.1. È inammissibile, trattandosi di censura generica e confutativa, quella che investe, in termini generali, l'affermazione di responsabilità per il peculato di generi alimentari, rinvenuti in due furgoni, dai quali era in corso un'operazione di scarico di merci, come accertato in un controllo della Guardia di Finanza. Nell'occasione, era presente l'imputato, che si qualificava come militare dell'Esercito, ed era nell'evidente possesso materiale delle derrate alimentari catalogate in sede di sequestro, a prescindere dalle irrilevanti inesattezze circa la denominazione di alcuni beni (limoncello o limonello). Vale la pena evidenziare che il controllo era avvenuto nella zona industriale di Civitavecchia, a molta distanza dal luogo in cui D'RI prestava servizio nella qualità, indicata nell'imputazione, di gestore della mensa della Brigata Alpina - Comando I Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, e che dette derrate alimentari provenivano in parte dalla Oppi Srl., società fornitrice di generi alimentari a 3 mense ospedaliere, aziendali e caserme, che, in particolare, non faceva vendite al dettaglio. È stata inoltre verificata mediante controlli successivi, attraverso il numero dei lotti dei beni rinvenuti, e ricostruendo a ritroso i passaggi dalle ditte fornitrici a quella che curava l'approvvigionamento della Caserma OT di Fossano, la corrispondenza dei documenti di trasporto, sottoscritti per ricevi- mento della merce proprio dall'imputato, e delle relative fatture di acquisto dei beni, pagate dall'Amministrazione militare. Di contro, l'eccezione difensiva per cui detti beni potevano essere stati acquistati ovunque, non è stata supportata da alcuna documentazione - come rilevano i giudici di merito - ed anche le modalità del trasporto erano risultate anomale. Sono state altresì confutate le argomentazioni invocanti l'esito positivo dell'ispezione del magazzino della mensa e l'assenza di riscontrate anomalie o incongruenze quantitative, evidenziando che era sempre l'imputato - mancando la figura del direttore della mensa - a gestire direttamente la contabilità ammini- strativa, così da curare la corrispondenza tra la registrazione dei beni in entrata e lo scarico per le quotidiane esigenze della mensa, mentre i controlli dei superiori avvenivano soltanto in forma cartolare (deposizione del Cap. Bernardi); peraltro, l'ispezione amministrativa aveva evidenziato irregolarità proprio nella predisposizione e compilazione sommaria dei modelli di prelevamento delle derrate, cioè dei documenti compilati dal D'RI per i suoi fini. Orbene, alla stregua di tali cenni tratti dalla ricostruzione della vicenda, concordemente illustrata nelle sentenze di merito, non vi è luogo ad alcuna censura in ordine all'affermazione di un univoco quadro di conferma dell'accusa risultante dalle prove dichiarative e documentali, apprezzate in termini logici, che non risente delle generiche e confutative critiche avanzate nel ricorso, da ritenersi dunque inammissibile quanto alla pretesa congetturalità delle conclusioni cui sono pervenute entrambe le sentenze. 1.2. Va respinta per manifesta infondatezza anche la censura in diritto circa l'asserita discrasia tra l'imputazione, che si assume riferita esclusivamente al possesso giuridico dei beni, dei quali D'RI disponeva la consegna altrove, rispetto alla ricostruzione delle sentenze, che attesta anche il possesso materiale e fisico dei beni medesimi da parte dell'imputato tramite la progressiva creazione di una riserva in nero. Da tali notazioni si è teorizzata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Trattasi di critica confusa e destituita di fondamento. Invero, l'esegesi di legittimità ha chiarito che «In tema di peculato, il possesso quali- ficato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, 4 rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento» (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). Peraltro, D'RI era il gestore della mensa e, in tale veste, aveva sia la disponibilità materiale delle derrate alimentari, sia quella giuridica, e in ogni caso - alla stregua delle concrete connotazioni dell'operazione appropriativa - si deve confermare il corretto inquadramento della vicenda in termini di peculato e non di truffa. È noto, infatti, che «ricorre il delitto di peculato militare, e non quello di truffa militare, quando gli artifici e i raggiri, in particolare consistenti nella falsificazione di dati e di documenti contabili, siano posti in essere dal funzionario infedele per occultare l'illecita appropriazione e non già per procurarsi la disponibilità del bene oggetto dell'illecita condotta» (Sez. 1, n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710); in termini generali, l'elemento di discrimine tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (tra le altre, Sez. 6, n. 10309 del 22/1/2014, Lo Presti e altro, Rv. 259507). In tali termini, dunque, anche la censura per cui si sarebbe al cospetto di una truffa militare e non del peculato si manifesta come destituita di fondamento. 2. Come si anticipava, deve invece riesaminarsi la configurabilità del contestato delitto con riferimento all'appropriazione dei due frigoriferi industriali, per i quali da un canto non è chiaro se essi si identifichino con quelli rinvenuti nella disponibilità dell'imputato al momento del controllo del furgone, in quanto essi erano privi del numero di matricola e di qualsiasi documentazione accompagnatoria, anche se presentavano le stesse caratteristiche strutturali e dimensionali di quelli in uso alla caserma Perrotti;
dall'altro è pure incerto il dato della perdurante appartenenza di detti frigoriferi all'Amministrazione militare, riportando l'impugnata sentenza che negli ultimi tre anni - su segnalazione dell'imputato - si era proceduto alla definitiva dismissione di quattro frigoriferi industriali, dichiarati fuori uso e formalmente smaltiti attraverso la Cooperativa sociale DA (anche se uno di essi era stato ancora rivenuto nella caserma Perrotti). Nel caso in cui fosse accertata la regolare e perfezionata dismissione per malfunzionamento dei detti frigoriferi, non rileverebbe l'eventuale recupero 5 Il Presidente di uno di essi, con modica spesa, da parte dell'ultimo detentore, il teste Gumiero, mentre l'altro frigorifero è stato effettivamente rinvenuto non funzionante ed adibito a ripostiglio. I richiamati profili di incertezza devono essere approfonditi, sia in prospettiva probatoria dell'identità dei frigoriferi, dovendosi sul punto consi- derare anche la documentazione prodotta dalla difesa nell'udienza del 28/1/2021 ed incorporata nel ricorso;
che in termini di configurabilità del reato, non essen- dosi accertato che l'iniziativa della dismissione, attribuita al D'RI, sia stata fraudolentemente rivolta a consentirne l'appropriazione da parte dell'imputato e non invece dettata da effettivi malfunzionamenti o eccessiva vetustà dei frigoriferi. Anche su questo punto, dovrà considerarsi che la documentazione di dismissione dei frigoriferi era stata definita regolare dal teste Col. Domenico Brero, comandante della caserma di Fossano nel periodo di interesse. Ove non fosse possibile pervenire ad un giudizio su tali punti in termini di certezza, peraltro, dovrebbe altresì rivedersi il trattamento sanzionatorio che l'impugnata sentenza ha calibrato su un peculato riguardante anche l'appropriazione dei frigoriferi industriali. 2. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata con esclusivo riferimento al peculato riguardante i due frigoriferi industriali, da riesaminare alla stregua delle considerazioni esposte, e con eventuale revisione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte Militare di appello per nuovo giudizio sul punto. Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, essi risultano inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al peculato di due frigoriferi industriali, e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte Militare di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale militare, LUIGI MA FLAMINI, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. ROBERTO PORCARO del foro di ROMA, trasmesse digitalmente in data 27/9/2022. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9989 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha respinto l'appello di GI D'RI avverso la sentenza del Tribunale militare di Verona del 9/4/2021, che aveva condannato l'imputato, Maresciallo Capo E.I. in servizio presso il I Reggimento Artiglieria Terrestre in Fossano (CN), per il reato di peculato militare continuato e aggravato (artt. 81 cod. pen., 215 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.) per essersi appropriato, in qualità di gestore della mensa di detto reparto, di generi alimentari destinati alla Brigata Alpina - Comando I Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, nonché di due frigoriferi, dei quali l'imputato aveva proposto la messa fuori uso, generi e frigoriferi che faceva recapitare alla sua persona in Civitavecchia. Fatti commessi in Fossano e accertati in Civitavecchia il 25/6/2016. L'imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Roberto Porcaro, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce le argomentazioni avanzate nel gravame onde evidenziare i dubbi in ordine alla provenienza dei generi alimentari e dei frigoriferi, che non sarebbero stati fugati dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la quale è improntata ad un giudizio di stampo possibilistico, frutto di un apprezzamento generico, ma smentito dalla logica e dalle risultanze dell'id quod plerumque accidit, criterio che ne dovrebbe verificare bontà e fondatezza. In sintesi, l'affermazione di penale responsabilità è stata basata su congetture, in quanto tali soggette ai limiti di utilizzabilità previsti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., che nella specie sono stati violati per la mancanza del requisito della certezza degli indizi. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura l'accertamento riguardante la merce alimentare, che risulta inficiato dalla mancata individuazione del numero di lotto di appartenenza di alcuni generi alimentari, come aveva dichiarato il teste Brig. Alessandro Roversi. 2.3. Nel terzo motivo si critica l'affermazione di responsabilità per l'appropriazione dei due frigoriferi industriali: se anche essi coincidessero con quelli oggetto della procedura di "fuori uso" ceduti a fini di smaltimento alla Cooperativa sociale DA, ciò non integra il contestato peculato militare per 2 mancanza del requisito dell'appartenenza dei beni all'Amministrazione militare, come prevede l'art. 215 cod. pen. m.p. 2.4. Nell'ultimo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 215 cod. pen. m.p. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. A tenore del capo di imputazione, al D'RI si contestava di essersi appropriato di derrate alimentari e dei due frigoriferi disponendo che detti beni fossero inviati al suo recapito di Civitavecchia. Afferma la difesa che i giudici di merito hanno presupposto che l'imputato avesse il possesso fisico e materiale di entrambe le categorie di beni, mentre l'imputazione farebbe ritenere che la disposizione appropriativa fosse riferita al possesso giuridico dei beni, il che presupporrebbe una condotta dissimulatoria nei confronti (o in accordo con) la ditta fornitrice Oppi s.r.l. Inoltre, si censura l'individuato peculato, laddove sarebbe stata invece contestabile la truffa, in quanto nella specie la condotta fraudolenta, cioè la situazione artefatta consistita nell'apparenza del consumo dei beni fungibili e nella dismissione di quelli infungibili, è stata predisposta al fine di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa dei beni, avvenuta soltanto successivamente, nel momento in cui l'imputato - ricevendoli in consegna - poteva comportarsi uti dominus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in massima parte inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Residua soltanto un necessario approfondimento in ordine al contestato peculato riguardante i due frigoriferi industriali, che sarà trattato in seguito. 1.1. È inammissibile, trattandosi di censura generica e confutativa, quella che investe, in termini generali, l'affermazione di responsabilità per il peculato di generi alimentari, rinvenuti in due furgoni, dai quali era in corso un'operazione di scarico di merci, come accertato in un controllo della Guardia di Finanza. Nell'occasione, era presente l'imputato, che si qualificava come militare dell'Esercito, ed era nell'evidente possesso materiale delle derrate alimentari catalogate in sede di sequestro, a prescindere dalle irrilevanti inesattezze circa la denominazione di alcuni beni (limoncello o limonello). Vale la pena evidenziare che il controllo era avvenuto nella zona industriale di Civitavecchia, a molta distanza dal luogo in cui D'RI prestava servizio nella qualità, indicata nell'imputazione, di gestore della mensa della Brigata Alpina - Comando I Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, e che dette derrate alimentari provenivano in parte dalla Oppi Srl., società fornitrice di generi alimentari a 3 mense ospedaliere, aziendali e caserme, che, in particolare, non faceva vendite al dettaglio. È stata inoltre verificata mediante controlli successivi, attraverso il numero dei lotti dei beni rinvenuti, e ricostruendo a ritroso i passaggi dalle ditte fornitrici a quella che curava l'approvvigionamento della Caserma OT di Fossano, la corrispondenza dei documenti di trasporto, sottoscritti per ricevi- mento della merce proprio dall'imputato, e delle relative fatture di acquisto dei beni, pagate dall'Amministrazione militare. Di contro, l'eccezione difensiva per cui detti beni potevano essere stati acquistati ovunque, non è stata supportata da alcuna documentazione - come rilevano i giudici di merito - ed anche le modalità del trasporto erano risultate anomale. Sono state altresì confutate le argomentazioni invocanti l'esito positivo dell'ispezione del magazzino della mensa e l'assenza di riscontrate anomalie o incongruenze quantitative, evidenziando che era sempre l'imputato - mancando la figura del direttore della mensa - a gestire direttamente la contabilità ammini- strativa, così da curare la corrispondenza tra la registrazione dei beni in entrata e lo scarico per le quotidiane esigenze della mensa, mentre i controlli dei superiori avvenivano soltanto in forma cartolare (deposizione del Cap. Bernardi); peraltro, l'ispezione amministrativa aveva evidenziato irregolarità proprio nella predisposizione e compilazione sommaria dei modelli di prelevamento delle derrate, cioè dei documenti compilati dal D'RI per i suoi fini. Orbene, alla stregua di tali cenni tratti dalla ricostruzione della vicenda, concordemente illustrata nelle sentenze di merito, non vi è luogo ad alcuna censura in ordine all'affermazione di un univoco quadro di conferma dell'accusa risultante dalle prove dichiarative e documentali, apprezzate in termini logici, che non risente delle generiche e confutative critiche avanzate nel ricorso, da ritenersi dunque inammissibile quanto alla pretesa congetturalità delle conclusioni cui sono pervenute entrambe le sentenze. 1.2. Va respinta per manifesta infondatezza anche la censura in diritto circa l'asserita discrasia tra l'imputazione, che si assume riferita esclusivamente al possesso giuridico dei beni, dei quali D'RI disponeva la consegna altrove, rispetto alla ricostruzione delle sentenze, che attesta anche il possesso materiale e fisico dei beni medesimi da parte dell'imputato tramite la progressiva creazione di una riserva in nero. Da tali notazioni si è teorizzata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Trattasi di critica confusa e destituita di fondamento. Invero, l'esegesi di legittimità ha chiarito che «In tema di peculato, il possesso quali- ficato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, 4 rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento» (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). Peraltro, D'RI era il gestore della mensa e, in tale veste, aveva sia la disponibilità materiale delle derrate alimentari, sia quella giuridica, e in ogni caso - alla stregua delle concrete connotazioni dell'operazione appropriativa - si deve confermare il corretto inquadramento della vicenda in termini di peculato e non di truffa. È noto, infatti, che «ricorre il delitto di peculato militare, e non quello di truffa militare, quando gli artifici e i raggiri, in particolare consistenti nella falsificazione di dati e di documenti contabili, siano posti in essere dal funzionario infedele per occultare l'illecita appropriazione e non già per procurarsi la disponibilità del bene oggetto dell'illecita condotta» (Sez. 1, n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710); in termini generali, l'elemento di discrimine tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (tra le altre, Sez. 6, n. 10309 del 22/1/2014, Lo Presti e altro, Rv. 259507). In tali termini, dunque, anche la censura per cui si sarebbe al cospetto di una truffa militare e non del peculato si manifesta come destituita di fondamento. 2. Come si anticipava, deve invece riesaminarsi la configurabilità del contestato delitto con riferimento all'appropriazione dei due frigoriferi industriali, per i quali da un canto non è chiaro se essi si identifichino con quelli rinvenuti nella disponibilità dell'imputato al momento del controllo del furgone, in quanto essi erano privi del numero di matricola e di qualsiasi documentazione accompagnatoria, anche se presentavano le stesse caratteristiche strutturali e dimensionali di quelli in uso alla caserma Perrotti;
dall'altro è pure incerto il dato della perdurante appartenenza di detti frigoriferi all'Amministrazione militare, riportando l'impugnata sentenza che negli ultimi tre anni - su segnalazione dell'imputato - si era proceduto alla definitiva dismissione di quattro frigoriferi industriali, dichiarati fuori uso e formalmente smaltiti attraverso la Cooperativa sociale DA (anche se uno di essi era stato ancora rivenuto nella caserma Perrotti). Nel caso in cui fosse accertata la regolare e perfezionata dismissione per malfunzionamento dei detti frigoriferi, non rileverebbe l'eventuale recupero 5 Il Presidente di uno di essi, con modica spesa, da parte dell'ultimo detentore, il teste Gumiero, mentre l'altro frigorifero è stato effettivamente rinvenuto non funzionante ed adibito a ripostiglio. I richiamati profili di incertezza devono essere approfonditi, sia in prospettiva probatoria dell'identità dei frigoriferi, dovendosi sul punto consi- derare anche la documentazione prodotta dalla difesa nell'udienza del 28/1/2021 ed incorporata nel ricorso;
che in termini di configurabilità del reato, non essen- dosi accertato che l'iniziativa della dismissione, attribuita al D'RI, sia stata fraudolentemente rivolta a consentirne l'appropriazione da parte dell'imputato e non invece dettata da effettivi malfunzionamenti o eccessiva vetustà dei frigoriferi. Anche su questo punto, dovrà considerarsi che la documentazione di dismissione dei frigoriferi era stata definita regolare dal teste Col. Domenico Brero, comandante della caserma di Fossano nel periodo di interesse. Ove non fosse possibile pervenire ad un giudizio su tali punti in termini di certezza, peraltro, dovrebbe altresì rivedersi il trattamento sanzionatorio che l'impugnata sentenza ha calibrato su un peculato riguardante anche l'appropriazione dei frigoriferi industriali. 2. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata con esclusivo riferimento al peculato riguardante i due frigoriferi industriali, da riesaminare alla stregua delle considerazioni esposte, e con eventuale revisione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte Militare di appello per nuovo giudizio sul punto. Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, essi risultano inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al peculato di due frigoriferi industriali, e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte Militare di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore