CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Massime3

L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da adeguata motivazione e purché conforme alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, norme applicabili anche all'esegesi di atti della P.A., nel rispetto, peraltro, della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione.

La parte che denunzi, in sede di giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati, in concreto, violati, poiché, in mancanza di ciò, la ricostruzione della volontà della P.A., sì come operata in sede di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle opinate dalla parte stessa, bensì quando esse risultino obbiettivamente insufficienti od inficiate da contraddittorietà logica e giuridica.

La legittima configurabilità di una "mutatio libelli" -non consentita in grado di appello - postula che la parte abbia, in quella sede, radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, a fronte di una domanda di risarcimento danni per illecita demolizione di un fabbricato da parte della P.A., era stato richiesto dai condomini in appello - sia pur in via gradata - un indennizzo per l'utilizzazione, da parte della stessa P.A., del terreno di sedime di detto fabbricato a titolo di arricchimento senza causa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5152
Data del deposito : 6 aprile 2001

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