CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29150 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Di MA LU, nato a [...] il [...]1 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 18/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica dell'avv. Vannetiello RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza di condanna n. 2586/2018, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3 ottobre 2018 nei confronti di LU De MA per plurimi reati di estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. in 152 del 1991, in relazione alla sopravvenienza di nuove prove risultanti da : Penale Sent. Sez. 6 Num. 29150 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/04/2023 -- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli (proc. n. 32060 R.G. N.R.) in data 21 ottobre 2019; -- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno (proc. n. 8472/17/21) in data 19 novembre 2021. 2. Propone ricorso il condannato, con atto a firma del difensore, avv. Dario Vannetiello, il quale articola i seguenti motivi, sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione degli artt. 630, 633, comma 2, 634 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU;
vizi motivazionali. La difesa lamenta che la pronunzia impugnata abbia espropriato il ricorrente del diritto al contraddittorio, avendo la Corte territoriale ritenuto di poter pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza dopo avere valutato nel merito le nuove prove e la loro idoneità a travolgere il giudicato, attività che avrebbe dovuto essere compiuta nell'ambito della ordinaria dialettica processuale. 2.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 630, lett. c) e 634 cod. proc. pen. La Corte di merito non ha considerato che, alla stregua dei titoli cautelari prodotti dalla difesa, LO, ritenuto persona offesa dei reati per cui è stata pronunciata condanna, e fonte principale d'accusa, pagava il ricorrente Di MA per soddisfare un proprio personale interesse, in corrispettivo dell'attività svolta dal clan Cesarano per vedere imposte le proprie slot machines, avendo il sodalizio la possibilità di "incidere" sui noleggiatori. Egli era dunque un imprenditore colluso con il sodalizio, ai cui referenti era legato da rapporti di affari, ed aveva strumentalmente denunciato il ricorrente, quando il gruppo criminale si era adoperato per il progressivo insediamento nel mercato locale della ditta dei fratelli FI ed DR CE, antagonisti di esso LO, i quali avrebbero dovuto assumere una posizione di monopolio nel settore delle macchine da gioco.Erroneamente la Corte di appello ha poi ritenuto che LO non fosse coinvolto nelle estorsioni ai parcheggiatori;
di contro l'assunzione del ruolo di concorrente in tali illecite attività ha determinato la necessità di operare una nuova valutazione probatoria del suo narrato e di individuare idonei elementi corroborativi. Peraltro, l'omessa instaurazione del contraddittorio non ha consentito la produzione di "voluminose informative" da cui avrebbe potuto evincersi la fondatezza di quanto dedotto nell'istanza di revisione, e comunque tali atti la Corte avrebbe dovuto acquisire d'ufficio. Come meglio puntualizzato nella memoria difensiva, la Corte di merito: - ha ritenuto una delle conversazioni captate (riportata da pag. 175 e ss.) irrilevante ai fini che interessano, tuttavia confermando che LO lavorava proprio perché pagava la tangente "rivolgendosi al clan"; - non ha negato che l'attività svolta da LO fosse funzionale agli interessi del clan;
- non ha considerato che LO ha affermato di non avere subito estorsioni a Scafati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Si assume che, nel dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di merito abbia violato i principi secondo i quali tale declaratoria esige che non sia necessario un particolare approfondimento degli elementi addotti per ribaltare il giudicato penale. Al proposito deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, basata sulla prospettazione di nuove prove, comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi dimostrativi e della loro astratta idoneità, che va compiuta sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato, in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione, che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014 Molinari, Rv. 260563). Il requisito della idoneità è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, mentre resta riservata alla fase di merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). Anche nella fase rescindente è richiesta, in altri termini, una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di condanna e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 dep. 2021, L., Rv. 280405). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta non esime, dunque, dal confronto con il tessuto motivazionale del provvedimento di cui si chiede la revisione, al fine di valutare se i noviter producta abbiano le anzidette connotazioni di affidabilità, persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione, sulla base di una doverosa comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, da ancorare alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali enunciati delibando, con motivazione sommaria, ma non superficiale, gli elementi desumibili dai titoli cautelari prodotti dalla difesa, in rapporto agli elementi acquisiti nella sentenza di condanna, alla luce dei quali l'istanza di revisione si appalesa generica e manifestamente infondata. Ciò perché il quadro probatorio si compone non delle sole dichiarazioni dell'estorto LO, ma anche di quelle, sostanzialmente confermative, di FI e DR Bambace, di SC VI (dipendente di LO) e delle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia DR NE, nonché delle risultanze delle intercettazioni. Le deduzioni difensive, ictu ()cui/ prive di decisiva rilevanza nella misura in cui non si confrontano con tali elementi dimostrativi, non lasciano neppure prefigurare la possibilità di una ricostruzione in termini diversi dei rapporti tra LO ed il clan, al di là di eventuali suoi legami collusivi con il sodalizio (in ragione dei quali è stato successivamente indagato); come rilevato nella ordinanza impugnata, quand'anche l'attività imprenditoriale del detto nel settore delle slot machines fosse stata funzionale agli interessi del clan Cesarano, nondimeno non è confutabile, alla luce dei noviter producta, che egli sia stato costretto alla corresponsione di una tangente, con cadenze periodiche, per poter svolgere la propria attività imprenditoriale. Come esplicato alle pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato, i nuovi elementi dimostrativi sembrano ppiurttosto confermare il ruolo di vittima di LO. Su tali basi la Corte di merito ha correttamente osservato, attraverso la sintetica indicazione dei profili più significativi, come le prove dedotte non sarebbero idonee a modificare il giudicato, facendo buon governo della regola iuris per la quale, ai fini della revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01); e ha esaustivamente spiegato come 4 non fosse necessario alcun approfondimento istruttorio per pervenire a tale conclusiva valutazione. 3. Alla luce di tutto quanto precede anche il secondo motivo, relativo alla pretesa contraddittorietà o illogicità motivazionale del provvedimento impugnato, risulta, oltre che generico nei suoi enunciati, manifestamene infondato. La doglianza proposta è anche sotto altro profilo inammissibile. La richiesta difensiva sollecita una diversa valutazione di dati già esaminati, in ordine alla attendibilità del teste/persona offesa LO (v. pagg. 9 e ss. della sentenza di appello). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335 - 01). A fortiori nella vicenda in esame non può essere modificato il giudizio di attendibilità di un soggetto che, all'epoca in cui è stato escusso, non aveva neppure assunto la qualifica di indagato o imputato in procedimento interprobatoriamente collegato. E comunque il ricorrente non si spinge a. confutare il dato storico che egli pagasse la periodica tangente, limitandosi ad invocare il riconoscimento di una diversa veste processuale e l'applicazione di una correlata, differente, regola di valutazione probatoria, con l'acquisizione di elementi corroborativi del suo narrato (che peraltro risultano già acquisiti e vagliati nella sentenza di cui si chiede la revisione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 05/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica dell'avv. Vannetiello RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza di condanna n. 2586/2018, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3 ottobre 2018 nei confronti di LU De MA per plurimi reati di estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. in 152 del 1991, in relazione alla sopravvenienza di nuove prove risultanti da : Penale Sent. Sez. 6 Num. 29150 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/04/2023 -- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli (proc. n. 32060 R.G. N.R.) in data 21 ottobre 2019; -- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno (proc. n. 8472/17/21) in data 19 novembre 2021. 2. Propone ricorso il condannato, con atto a firma del difensore, avv. Dario Vannetiello, il quale articola i seguenti motivi, sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione degli artt. 630, 633, comma 2, 634 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU;
vizi motivazionali. La difesa lamenta che la pronunzia impugnata abbia espropriato il ricorrente del diritto al contraddittorio, avendo la Corte territoriale ritenuto di poter pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza dopo avere valutato nel merito le nuove prove e la loro idoneità a travolgere il giudicato, attività che avrebbe dovuto essere compiuta nell'ambito della ordinaria dialettica processuale. 2.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 630, lett. c) e 634 cod. proc. pen. La Corte di merito non ha considerato che, alla stregua dei titoli cautelari prodotti dalla difesa, LO, ritenuto persona offesa dei reati per cui è stata pronunciata condanna, e fonte principale d'accusa, pagava il ricorrente Di MA per soddisfare un proprio personale interesse, in corrispettivo dell'attività svolta dal clan Cesarano per vedere imposte le proprie slot machines, avendo il sodalizio la possibilità di "incidere" sui noleggiatori. Egli era dunque un imprenditore colluso con il sodalizio, ai cui referenti era legato da rapporti di affari, ed aveva strumentalmente denunciato il ricorrente, quando il gruppo criminale si era adoperato per il progressivo insediamento nel mercato locale della ditta dei fratelli FI ed DR CE, antagonisti di esso LO, i quali avrebbero dovuto assumere una posizione di monopolio nel settore delle macchine da gioco.Erroneamente la Corte di appello ha poi ritenuto che LO non fosse coinvolto nelle estorsioni ai parcheggiatori;
di contro l'assunzione del ruolo di concorrente in tali illecite attività ha determinato la necessità di operare una nuova valutazione probatoria del suo narrato e di individuare idonei elementi corroborativi. Peraltro, l'omessa instaurazione del contraddittorio non ha consentito la produzione di "voluminose informative" da cui avrebbe potuto evincersi la fondatezza di quanto dedotto nell'istanza di revisione, e comunque tali atti la Corte avrebbe dovuto acquisire d'ufficio. Come meglio puntualizzato nella memoria difensiva, la Corte di merito: - ha ritenuto una delle conversazioni captate (riportata da pag. 175 e ss.) irrilevante ai fini che interessano, tuttavia confermando che LO lavorava proprio perché pagava la tangente "rivolgendosi al clan"; - non ha negato che l'attività svolta da LO fosse funzionale agli interessi del clan;
- non ha considerato che LO ha affermato di non avere subito estorsioni a Scafati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Si assume che, nel dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di merito abbia violato i principi secondo i quali tale declaratoria esige che non sia necessario un particolare approfondimento degli elementi addotti per ribaltare il giudicato penale. Al proposito deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, basata sulla prospettazione di nuove prove, comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi dimostrativi e della loro astratta idoneità, che va compiuta sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato, in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione, che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014 Molinari, Rv. 260563). Il requisito della idoneità è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, mentre resta riservata alla fase di merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). Anche nella fase rescindente è richiesta, in altri termini, una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di condanna e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 dep. 2021, L., Rv. 280405). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta non esime, dunque, dal confronto con il tessuto motivazionale del provvedimento di cui si chiede la revisione, al fine di valutare se i noviter producta abbiano le anzidette connotazioni di affidabilità, persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione, sulla base di una doverosa comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, da ancorare alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali enunciati delibando, con motivazione sommaria, ma non superficiale, gli elementi desumibili dai titoli cautelari prodotti dalla difesa, in rapporto agli elementi acquisiti nella sentenza di condanna, alla luce dei quali l'istanza di revisione si appalesa generica e manifestamente infondata. Ciò perché il quadro probatorio si compone non delle sole dichiarazioni dell'estorto LO, ma anche di quelle, sostanzialmente confermative, di FI e DR Bambace, di SC VI (dipendente di LO) e delle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia DR NE, nonché delle risultanze delle intercettazioni. Le deduzioni difensive, ictu ()cui/ prive di decisiva rilevanza nella misura in cui non si confrontano con tali elementi dimostrativi, non lasciano neppure prefigurare la possibilità di una ricostruzione in termini diversi dei rapporti tra LO ed il clan, al di là di eventuali suoi legami collusivi con il sodalizio (in ragione dei quali è stato successivamente indagato); come rilevato nella ordinanza impugnata, quand'anche l'attività imprenditoriale del detto nel settore delle slot machines fosse stata funzionale agli interessi del clan Cesarano, nondimeno non è confutabile, alla luce dei noviter producta, che egli sia stato costretto alla corresponsione di una tangente, con cadenze periodiche, per poter svolgere la propria attività imprenditoriale. Come esplicato alle pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato, i nuovi elementi dimostrativi sembrano ppiurttosto confermare il ruolo di vittima di LO. Su tali basi la Corte di merito ha correttamente osservato, attraverso la sintetica indicazione dei profili più significativi, come le prove dedotte non sarebbero idonee a modificare il giudicato, facendo buon governo della regola iuris per la quale, ai fini della revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01); e ha esaustivamente spiegato come 4 non fosse necessario alcun approfondimento istruttorio per pervenire a tale conclusiva valutazione. 3. Alla luce di tutto quanto precede anche il secondo motivo, relativo alla pretesa contraddittorietà o illogicità motivazionale del provvedimento impugnato, risulta, oltre che generico nei suoi enunciati, manifestamene infondato. La doglianza proposta è anche sotto altro profilo inammissibile. La richiesta difensiva sollecita una diversa valutazione di dati già esaminati, in ordine alla attendibilità del teste/persona offesa LO (v. pagg. 9 e ss. della sentenza di appello). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335 - 01). A fortiori nella vicenda in esame non può essere modificato il giudizio di attendibilità di un soggetto che, all'epoca in cui è stato escusso, non aveva neppure assunto la qualifica di indagato o imputato in procedimento interprobatoriamente collegato. E comunque il ricorrente non si spinge a. confutare il dato storico che egli pagasse la periodica tangente, limitandosi ad invocare il riconoscimento di una diversa veste processuale e l'applicazione di una correlata, differente, regola di valutazione probatoria, con l'acquisizione di elementi corroborativi del suo narrato (che peraltro risultano già acquisiti e vagliati nella sentenza di cui si chiede la revisione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 05/04/2023