CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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Massime1

Poiché, contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs 385/1993, secondo la disciplina previgente, il frazionamento del mutuo fondiario garantito da ipoteca costituisce una rinuncia facoltativa del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca, con la suddivisione del finanziamento e della garanzia ipotecaria nelle quote a carico degli acquirenti delle singole unità immobiliari, il terzo acquirente, non avendo al riguardo alcun diritto, non può pretendere il danno per il ritardo nel frazionamento.

Commentario1

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2073
Data del deposito : 12 febbraio 2003

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