Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
Poiché, contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs 385/1993, secondo la disciplina previgente, il frazionamento del mutuo fondiario garantito da ipoteca costituisce una rinuncia facoltativa del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca, con la suddivisione del finanziamento e della garanzia ipotecaria nelle quote a carico degli acquirenti delle singole unità immobiliari, il terzo acquirente, non avendo al riguardo alcun diritto, non può pretendere il danno per il ritardo nel frazionamento.
Commentario • 1
- Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 settembre 2022
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FELICETTI ES - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OB, RI FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLE PORCINA 19, presso l'avvocato MARIA NEVE VIGLIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FR AR, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA S. PAOLO TORINO SPA, CURATELA FALLIMENTO SCHIPANI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 506/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato RA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2-5-92 la Curatela del fallimento della AN Immobiliare s.r.l. (dichiarata fallita nel luglio 1990) conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino s.p.a. - sezione del credito fondiario - per sentirlo condannare alla restituzione di L. 150.000.000, oltre interessi e svalutazione, quale somma originariamente versata, a titolo di pegno, a garanzia di un mutuo fondiario, accollato dalla AN nel febbraio 1987 a seguito dell'acquisto di un suolo edificatorio dalla Lopilato Costruzioni s.r.l., e per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Istituto Bancario a percepire gli interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo fondiario, in quanto, secondo l'assunto della parte istante, detto Istituto mutuante aveva colposamente ritardato il frazionamento del mutuo, e della relativa ipoteca, nei confronti degli acquirenti degli appartamenti facenti parte dell'immobile costruito inizialmente dalla Lopilato ed ultimato dalla stessa AN.
Costituitosi l'Istituto convenuto, ed intervenuti, tra gli altri, volontariamente, RA ES e RA OB, quali acquirenti di un appartamento di detto immobile gravato da ipoteca, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 22-1/11-4-97, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento di L. 150.000.000 ed accoglieva l'ulteriore domanda di accertamento promossa dall'attrice, dichiarando che la sezione di credito fondiario dell'Istituto S. Paolo di Torino s.p.a. non aveva diritto alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dalle rate di mutuo da parte della AN Immobiliare;
il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda di accertamento promossa da RA ES e RA OB, affermando che questi ultimi non erano tenuti al pagamento di alcuna somma a titolo di rate arretrate di mutuo e relativi interessi. Sosteneva, in particolare, il Tribunale che "dei maggiori oneri economici conseguenti al ritardo nel compimento della formalizzazione della ripartizione del mutuo, ritardo che deve ritenersi imputabile esclusivamente all'Istituto mutuante, non possono certamente rispondere gli acquirenti dei lotti ricompresi nell'immobile ipotecato".
A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dall'Istituto Bancario ed, in via incidentale, dalla Curatela, costituitisi, altresì, quali appellati, RA ES e RA OB, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza in esame, in riforma di quanto statuito in primo grado, accoglieva l'appello principale dell'Istituto, rigettando le domande di accertamento sia della AN che del RA e della RA, con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento della somma di L. 49.275.382, quale ad essi versata dall'Istituto, a seguito della sentenza di primo grado, a titolo di restituzione delle rate di mutuo arretrate e dei relativi interessi moratori. Sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che "stante la morosità della AN Immobiliare fin dall'1-7-87 e considerato che la ripartizione del mutuo era, tra l'altro, subordinata alla condizione che le semestralità scadute relativa all'intero mutuo fossero pagate, non si appalesa configurabile un comportamento illegittimo dell'Istituto Bancario, tale da escludere l'obbligo della AN alla corresponsione degli interessi di mora" e che "solo con il decreto legislativo 1-9-93 n. 385, entrato in vigore in data 1-1-94, è
stato affermato che, in caso di edificio o complesso condominiale, il debitore ed il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia".
Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, RA TO e RA FR;
non ha svolto attività difensiva ne' l'intimato Istituto Bancario ne' la Curatela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale, difformemente dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro, di "come la ripartizione tardiva del mutuo sia da addebitare esclusivamente all'istituto bancario". Con il secondo motivo si afferma che "il tempo così lungo intercorso tra la delibera e la messa in atto del frazionamento evidenzia vieppiù la malafede e la scorrettezza dell'Istituto mutuante nei confronti dei ricorrenti".
Con il terzo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione dell'impugnata decisione laddove ha disposto a carico degli odierni ricorrenti la restituzione della somma di L. 49.275.382, senza indicare il titolo posto a base di tale obbligo di pagamento e senza specificare il quantum dovuto per ratei e per interessi. Con il quarto motivo, infine, si sostiene, in particolare, la "non addebitabilità degli interessi di mora", stante il già detto (secondo motivo) lungo tempo trascorso tra la delibera e la messa in atto del frazionamento.
Il ricorso è infondato.
Tutte, infatti, le suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto lo stesso thema decidendum dell'obbligo della restituzione da parte degli odierni ricorrenti di quanto ad essi corrisposto dall'Istituto a seguito della decisione di primo grado, non sono meritevoli di accoglimento.
A parte la considerazione che la sentenza della Corte di Catanzaro, con ampie, logiche ed articolate argomentazioni, da conto del proprio assunto, rendendo, tra l'altro, agevole il relativo percorso decisionale, va preliminarmente osservato che unico punto ancora controverso, nel giudizio in questione, risulta essere quello, in relazione alla correttezza del comportamento posto in essere dalla Banca, degli "effetti" del ritardo da parte di quest'ultima nel provvedere ad effettuare, come contrattualmente previsto, il frazionamento del mutuo fondiario, garantito da ipoteca, originariamente concesso alla AN Immobiliare per la costruzione di un immobile, nelle quote corrispondenti agli acquirenti dei singoli appartamenti (tra cui il RA e la RA).
In proposito, deve osservarsi che, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, il frazionamento in questione, in quanto antecedente al D.lgs. n. 385/93 (e quindi non applicabile al caso in esame) che riconosce ai terzi acquirenti il diritto alla suddivisione in quote e del finanziamento concesso al debitore originario e della relativa garanzia ipotecaria, configura una facoltativa rinuncia del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca e che, nel caso in esame, se è vero che in data 3-6-1987 esso Istituto di credito aveva deliberato in tal senso, è altrettanto vero che l'aver eseguito detta operazione nel 1990 non può, comunque, aver causato alcun danno alla parte mutuataria essendo quest'ultima in ritardo con i pagamenti delle semestralità di mutuo sin dall'1-7-87.
Pertanto, fermo restando che tali statuizioni della Corte territoriale si fondano anche su alcune circostanze di fatto e di tempo non ulteriormente sindacabili nella presente sede di legittimità e che, comunque, le stesse non risultano contraddette o smentite dagli odierni ricorrenti, deve ulteriormente osservarsi che a fronte delle argomentazioni specifiche e dettagliate dei giudici di secondo grado, le doglianze espresse dagli ricorrenti appaiono alquanto generiche e fondate su elementi ed asserzioni assolutamente non in grado di contrastarle.
a) è logicamente implicito che l'indicata somma in sentenza di L. 49.275.382 è da ritenersi comprensiva dell'importo complessivo dovuto dal RA e dalla RA, non contestata, peraltro, in quanto tale ma solo in relazione all'omessa suddistinzione di detta somma in singole "voci";
b) è altrettanto evidente, una volta accertata da parte della Corte di merito, a seguito, da un lato, dell'incolpevole ritardo nel frazionamento da parte della Banca e, dall'altro,
dell'ingiustificato inadempimento della AN Immobiliare in ordine a varie semestralità di mutuo, l'obbligo per gli odierni ricorrenti, quali acquirenti di una porzione di immobile, di concorrere pro quota al pagamento delle somme non corrisposte dalla AN stessa come originario debitore principale, anche a titolo di interessi moratori nel frattempo maturati. Sul punto, quindi, pienamente condivisibile è l'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Corte (in particolare, Cass. n. 1110/94 m. 485204), secondo cui in tema di credito fondiario, soggetto a speciale disciplina che comporta deroghe alla normativa codicistica, in ordine alla richiesta di realizzo del credito sono da considerarsi assolutamente "identiche" le posizioni del debitore originario e dei successori a titolo universale o particolare. Infine, quanto alla dedotta, da parte dei ricorrenti, "scorrettezza" dell'Istituto mutuante non può non rilevarsi come la Corte territoriale, come già esposto, ha, in punto di fatto, ampiamente motivato ed, in punto di diritto, correttamente richiamato la disciplina vigente ed applicabile alla fattispecie in esame. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Istituto comporta non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2003