Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 3896
CASS
Sentenza 9 febbraio 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di territorialità dell'Iva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f quinquies), del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile "ratione temporis", le prestazioni di intermediazione di servizi di autonoleggio, svolte da una società residente all'estero in favore di società estere intermediate, si considerano svolte in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società estere intermediate a clienti finali, che li utilizzano sul territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 3896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3896
    Data del deposito : 9 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo

    SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11332 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

    - ricorrente -

    contro

    Vacances Preferences Inc.; - intimata - Civile Sent. Sez. 5 Num. 3896 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 09/02/2023 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5504/6/2019, depositata in data 27 settembre 2019; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
    lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

    Fatti di causa

    Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Vacances Preference Inc., società di diritto canadese, un avviso di accertamento, relativo alla dichiarazione iva per l'anno 2010, con il quale aveva disconosciuto il rimborso iva già concesso, riprendendo a tassazione gli importi già concessi a rimborso ed irrogando le conseguenti sanzioni;
    in particolare, la contribuente, società di diritto canadese, aveva operato acquisendo in Italia servizi di autonoleggio per poi cederli a propri clienti esteri, cioè agenzie di viaggi canadesi che, a loro volta, inserivano tali servizi nei pacchetti turistici successivamente ceduti a consumatori finali che utilizzavano in Italia i servizi;
    la società aveva chiesto a rimborso l'iva corrisposta ma questa, inizialmente riconosciuta, era stata disconosciuta dall'Agenzia delle entrate in quanto la suddetta società aveva operato come intermediario per il servizio di autonoleggio, con la conseguenza che, poiché le prestazioni erano destinate ad essere utilizzate in Italia, sussisteva il requisito della territorialità e, correlativamente, l'obbligo di sottoporre ad iva le prestazioni relative ai servizi ceduti ai clienti canadesi;
    avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma;
    avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: alla fattispecie in esame non poteva 2 applicarsi il regime speciale di cui all'art. 74ter, d.P.R, n. 633/1972, poiché la società non aveva ceduto pacchetti turistici e, quindi, non poteva essere qualificata quale agenzia di viaggi e turismo;
    la società canadese non aveva alcun stabile organizzazione in Italia ed aveva operato per il tramite di un rappresentate fiscale, pertanto non poteva essere considerata un soggetto passivo in Italia;
    la società aveva svolto solo una attività di intermediazione, acquisendo in Italia servizi di autonoleggio per poi cederli ad agenzia di viaggio estere che, successivamente, inserivano i relativi servizi nei pacchetti turistici;
    non era, quindi, ravvisabile alcun presupposto di territorialità e, quindi, non era legittimo il disconoscimento del diritto al rimborso iva. Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di ricorso. La società è rimasta intimata. Il Pubblico
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