CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.

La "scoperta" di documenti non conosciuti all'epoca della transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 cod. civ. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.

Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico. Esse vanno trattate unitariamente anche in fase di gravame, ove siano state decise in un unico processo di primo grado, determinandosi tra di esse un litisconsorzio necessario. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso la ipotesi di dipendenza tra l'azione proposta per l'esatto adempimento di un contratto di transazione avente ad oggetto l'obbligo del convenuto di ripristinare il muro di recinzione condominiale e la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto attinente al pagamento di spese condominiali di espurgo).

Commentari3

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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7134 del 28 giugno 1993 «Pertanto, nel caso di vendita di animali, non può ravvisarsi l'anzidetta attività capziosa nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità, atteso che non sussiste un obbligo in tal senso per il venditore, non rientrando esso in...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5138 del 3 aprile 2003 «A norma dell'art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata «generale», cioè posta in essere relativamente ad una...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3407 del 18 marzo 1994 «In …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5138
Data del deposito : 3 aprile 2003

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