Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 3
A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
La "scoperta" di documenti non conosciuti all'epoca della transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 cod. civ. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.
Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico. Esse vanno trattate unitariamente anche in fase di gravame, ove siano state decise in un unico processo di primo grado, determinandosi tra di esse un litisconsorzio necessario. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso la ipotesi di dipendenza tra l'azione proposta per l'esatto adempimento di un contratto di transazione avente ad oggetto l'obbligo del convenuto di ripristinare il muro di recinzione condominiale e la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto attinente al pagamento di spese condominiali di espurgo).
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Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7134 del 28 giugno 1993 «Pertanto, nel caso di vendita di animali, non può ravvisarsi l'anzidetta attività capziosa nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità, atteso che non sussiste un obbligo in tal senso per il venditore, non rientrando esso in...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5138 del 3 aprile 2003 «A norma dell'art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata «generale», cioè posta in essere relativamente ad una...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3407 del 18 marzo 1994 «In …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI GI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI IA Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DELL'UNTO, che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELE MONACO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET TI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPPADOCIA 10, presso lo studio legale LA RUSSA, difeso dall'avvocato DOMENICO DI PASSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 771/99 del Tribunale di CASSINO, sezione civile emessa il 2/5/97; depositata il 14/12/99; RG.6/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8.2.1991 PE ON IA conveniva dinanzi al pretore di Sora NI GI per sentirlo condannare all'adempimento dell'obbligazione assunta con la transazione del 14.10.1987, con la quale il convenuto si era obbligato a ripristinare il muro di recinzione condominiale. L'NI si costituiva e resisteva alla domanda ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di L. 238.000, quale quota per l'espurgo della fossa settica. Assumendo l'attore il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla riconvenzionale, il convenuto chiamava in causa ON AL OR.
Il Pretore, con sentenza del 6.5.1997, rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice e del chiamato in causa.
Proponeva appello l'attrice. Resisteva il convenuto. Il tribunale di Cassino, con sentenza depositata il 14.12.1999, accoglieva la domanda.
Riteneva il tribunale che l'ipotesi in questione configurava una transazione generale e non su un affare determinato;
che, conseguentemente la fattispecie addotta dal convenuto (secondo cui aveva scoperto successivamente che, dall'atto per notar ON, il suo dante causa era proprietario esclusivo del muro in questione) era regolata dall'art. 1975, c. 1, c.c.; che, in ogni caso, poiché nell'atto per notar Venditti, con cui il convenuto aveva acquistato la sua proprietà nell'edificio condominiale, era richiamato l'atto per notar ON, l'NI non poteva assumere di essere venuto a conoscenza dell'atto per notar ON, solo successivamente alla transazione in questione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'NI. Resiste con controricorso l'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 101 c.p.c. ed all'art. 331 c.p.c).
Secondo il ricorrente il procedimento di secondo grado e la relativa sentenza sarebbero nulli, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa ON AL OR.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che due cause si trovano in rapporto di dipendenza, quando la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra; esse vanno pertanto trattate unitariamente anche in fase di gravame, ove siano state decise in un unico processo di primo grado, determinandosi tra loro un litisconsorzio necessario (Cass. n. 1354/1994). Tanto non sussiste nella fattispecie.
Infatti, premesso che nel presente giudizio instaurato dall'attrice per l'esatto adempimento del contratto di transazione nei confronti del convenuto NI, questi aveva proposto una domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, attinente a spese condominiali di espurgo, e che, a seguito della contestazione dell'attrice di non essere tenuta a tanto, aveva chiamato in causa ON AL;
che il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e che la detta decisione non era stata impugnata, va osservato che non sussiste alcun ipotesi di dipendenza di causa tra quella introdotta dall'attrice nei confronti del convenuto e quella introdotta da quest'ultimo nei confronti dell'attrice, con successiva chiamata in causa del ON. Il ON, inoltre, fu chiamato in causa non in relazione alla controversia instaurata dall'attrice nei confronti del convenuto, ma in relazione a quella instaurata da quest'ultimo con la riconvenzionale, ed in merito alla dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla sentenza di primo grado della sua riconvenzionale, il convenuto, attuale ricorrente, non propose impugnazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1975 c.c.), nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n 5 c.p.c. in relazione all'art. 1975 c.c. ).
Secondo il ricorrente la transazione in questione atteneva ad un affare determinato in quanto le varie controversie tra le parti erano relative tutte al rapporto di condominio.
Pertanto non andava applicata la norma di cui all'art. 1975, c. 1, c.c, come aveva fatto la sentenza impugnata, bensì quella di cui al secondo comma.
4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c), in relazione agli artt. 1975 e 1429 c.c. Secondo il ricorrente il concetto di scoperta del documento, cui fa riferimento l'art. 1975, c.c, non attiene alla scoperta cartacea dell'atto, ma alla conoscenza dello stesso, al momento della transazione. Assume il ricorrente che nel momento in cui egli effettuò la transazione, versava in completo stato di ignoranza sull'esistenza del suo diritto di proprietà esclusiva del muro di recinzione, proveniente dall'atto per notar ON in favore del suo dante causa.
5.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'art. 1975 c.c. ripete la distinzione tra transazione generale e transazione speciale, già fatta dall'art. 1977 c.c. del 1865. Nonostante il tenore letterale della norma, va condiviso l'orientamento dottrinale prevalente, secondo cui per transazione conclusa generalmente sopra tutti gli affari (c. 1, art. 1975 c.c.) si deve intendere non una transazione relativa alla generalità delle controversie in atto o in potenza tra le parti, bensì un'unica transazione che venga posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non alle singole liti, ma a tutte le liti insieme. La transazione speciale riguarda, invece, un "affare determinato" (art. 1975, c. 2, c.c), producendo, quindi, l'effetto preclusivo limitatamente ad esso.
5.2.A norma dell'art. 1975 c.c. i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti dopo non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata generale e quindi regolante tutte le controversie esistenti.
La transazione è invece annullabile quando, riguardando un solo oggetto, ovvero più oggetti determinati nella loro specie, sia provato da documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto su di esso o su di essi.
Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, in quanto trattasi di un accertamento del contenuto contrattuale, e come tale è insindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici rilevabili in questa sede.
6. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha correttamente applicato i suddetti principi di diritto, ritenendo che nella fattispecie, trattandosi di transazione che investiva le varie controversie insorte tra le parti, per quanto tutte relative al rapporto di condominio, si versava in ipotesi di transazione generale e quindi sottoposta alla disciplina di cui al 1 c. dell'art. 1975 e non a quella del 2 c.
7. Quanto alla censura di vizio motivazionale, essa è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 4/17/2000), poiché il ricorrente che faccia valere in sede di legittimità detto vizio in merito all'assunta erronea interpretazione del contenuto del contratto da parte del giudice di merito, deve riportare nel ricorso quelle parti del contratto (nella specie della transazione) su cui si fonda il suo assunto.
8.1. Infondata è anche la censura secondo cui la "conoscenza di documenti", cui fa riferimento l'art. 1975 c.c. atterrebbe non all'esistenza dell'elemento "cartaceo", ma al contenuto dello stesso e che nella fattispecie esso ricorrente era completamente all'oscuro che con l'atto per notar ON esisteva un suo diritto esclusivo sul muro di cinta, in favore del suo dante causa.
Va anzitutto osservato che, al fine di dare autonomia alla fattispecie prevista dall'art. 1975 c.c, rispetto a quella prevista dall'art. 1972 c.c. (ed in parte anche da quella prevista dagli artt. 1969 e 1971 c.c), occorre ritenere che la non conoscenza dell'esistenza del documento attenga al documento come mezzo di prova e, quindi, come rappresentazione grafica di un fatto che, prima della transazione, dimostrava l'infondatezza della pretesa di una delle parti, e non attenga, invece, alla situazione giuridica preesistente.
Inoltre nello stesso art. 1975, e 2, si fa chiaro riferimento alla funzione del documento come mezzo di prova, allorché si specifica la fattispecie normativa in quella per cui "........con documenti posteriormente scoperti si prova............".
Ritenuto, quindi, che la conoscenza del documento si identifica con quella del mezzo di prova, tale documentazione grafica deve essere scoperta dopo la transazione, nel senso cioè, che prima era affatto sconosciuta e, quindi, non si sapeva dove fosse.
8.2. Non può essere parifica all'ipotesi della scoperta quella di una più' attenta lettura di un documento noto o di indicazione da parte di terzi di un punto specifico di un documento che era già acquisito o acquisibile, perché l'esistenza o la reperibilità di esso erano già a conoscenza delle parti (Cass. 1.4.1960, n. 734). Infatti non possono ritenersi sconosciuti, ai fini della norma in questione, i documenti che la parte ha ignorato, perché non si è curata di conoscerli (Cass. 8.5.1958, n. 1537). Nella fattispecie il giudice di appello ha accertato che nell'atto per notar Venditti, con cui il convenuto aveva acquistato il proprio diritto, risultava citato l'atto per notar ON (ai fini della ricostruzione della provenienza del titolo del dante causa), da cui emergeva la proprietà esclusiva del muro di cinta in favore del suo dante causa, per cui detto documento non poteva ritenersi sconosciuto dal convenuto.
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 65,00, oltre Euro mille per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003