CASS
Sentenza 22 giugno 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e correlata carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la partecipazione del ricorrente all'associazione in qualità di fornitore stabile, basandosi sulla stabilità, quantità e ripetitività delle transazioni, nonché sulla sua interazione con altri membri del sodalizio e sulla consapevolezza di contribuire al mantenimento dell'organizzazione. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante la non esclusività delle forniture.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2026, n. 22843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22843
Data del deposito : 22 giugno 2026

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