CASS
Sentenza 22 giugno 2026
Sentenza 22 giugno 2026
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Lo TO SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale della Libertà di Palermo udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udito il Procuratore generale che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito;
udito il difensore del ricorrente, avv. Riccardo Bellotta, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 22843 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/03/2026 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Lo TO SE avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato la misura custodiale massima in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, e 80, comma 1, lett.e) d.P.R. 309/90, quale partecipe col ruolo di stabile fornitore di stupefacenti (capo 1), e ai reati fine di cui ai capi 7.3), 7.5), 7.6), 7.7), 7.9), 7.11), 7.12), 7.14), 7.16), 7.18), 7.20), 7.22), 7.24). 2. Lo TO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -artt. 273, 292, comma 2, lett.c), 309, comma 9, cod.proc.pen., e 73 e 74 d.P.R. 309/90- nonché correlata carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. I giudici di merito avrebbero errato nella valutazione della complessiva contestata al Lo TO;
contestato un periodo di sua operatività tra il novembre 2019 ed il gennaio 2021, in realtà l'arco temporale delle sue condotte sarebbe ricompreso tra il mese di novembre 2020 e il mese di gennaio 2021; illogica e lacunosa sarebbe dunque la motivazione, così in ordine alla durata, come alla qualificazione giuridica della sua condotta in termini di stabile fornitore del gruppo criminale, in assenza di una essenzialità del suo apporto (nello stesso periodo sono stati censiti altri canali di approvvigionamento), oltre che della sua consapevole adesione al perseguimento del fine comune del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale della libertà ha preliminarmente richiamato l'ordinanza genetica , facendola propria quanto alla ritenuta esistenza della associazione (comunque neppure dalla difesa revocata in dubbio); ha, poi, quanto allo specifico ruolo del ricorrente, ripercorso le emergenze procedimentali e ricostruito l'interazione quasi quotidiana cogli indagati di partecipazione al sodalizio -cfr. pagg. 10 e segg. dell'ordinanza impugnata- e, in particolare con AN SE, segnalando specificamente le conversazioni a commento del sequestro di un grossissimo quantitativo di stupefacente e dell'ampiezza del giro di affari, quelle vertenti in tema di accordi per definire quantità, prezzo e modalità di consegna della droga, sì da inferirne il consapevole apporto alla realizzazione del programma criminoso 2 e l'affectio societatis, rafforzata quest'ultima anche dal legame di parentela, nel rispetto delle reciproche competenze, e nella reiterazione di modalità esecutive tali da costituire una comune prassi organizzativa. 1.2. Ha puntualmente ripercorso anche le fonti investigative disponibili a supporto della ritenuta gravità indiziaria in ordine a ciascuna delle condotte contestate nei capi relativi ai reati fine (cfr. pagg. 12 e segg. dell'ordinanza impugnata), confermando integralmente nell'ordinanza genetica. valutazione di gravità indiziaria postulata 2. Osserva il collegio che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire (ovvero ad acquistare) le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, [...], Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, [...], Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, [...], Rv. 251574 - 01) e, da ultimo, Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01, che ha ribadito come «[I]n tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi». Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 259881 - 01, aveva condivisibilmente affermato come « [...] può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile -fornitore o acquirente- sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile alraffectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i 3 soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo». 3. Non può allora concordarsi con la difesa che censura l'affermazione del ruolo di partecipe del sodalizio in capo al prevenuto nella veste di fornitore stabile di quest'ultimo, e ciò sulla scorta dell' errore' nella indicazione della durata del suo apporto e della non esclusività del suo apporto nell'economia del sodalizio in quanto uno e non il solo tra i fornitori stabili. Si osserva, infatti, innanzi tutto che t quand'anche vi fosse stata una erronea perimetrazione del tempus delle condotte poste in essere dall'indagato, comunque il Tribunale che lo ha apprezzato nella sua assoluta brevità, lo ha comunque ritenuto indicativo dell'organico inserimento dell'indagato nel consesso associativo per la stabilità e per la quantità e ripetitività delle transazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un corrispettivo in denaro di 115.000 euro circa. Si rileva poi come proprio le conversazioni citate dai giudici di merito diano atto della compenetrazione del Lo TO negli affari del gruppo, nella misura in cui si preoccupa, col AN, dell'ingente sequestro a carico del suo canale privilegiato e consiglia all'interlocutore sodale di apprendere quanto nella sua disponibilità (due trecento) a meno di non rimanerne del tutto sfornito;
discetta con il medesimo delle rilevanti somme di cui è creditore, 'della qualità della droga ceduta. Si tratta, a ben vedere, della plastica/ concreta/ rappresentazione della comunanza di scopo costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, a prescindere dalla obiettiva diversità degli scopi personali e degli utili che fornitore, il Lo TO, ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, rientrante a pieno titolo nel programma criminoso della associazione, nella comprovata consapevolezza in capo al ricorrente dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento t circostanza, questa, che trascende il significato negoziale delle pur rilevanti singole operazioni per costituire elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. 4 Con la conseguenza della assoluta irrilevanza della non esclusività delle forniture garantite dal Lo TO, e ciò proprio in virtù delle considerazioni sopra svolte a proposito di qualità e quantità delle stesse. La decisione assunta allora, corretta in diritto, è altresì motivata senza contraddizioni e senza manifeste cesure logiche. 4. Il motivo è, pertanto, infondato, ed il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc. pen. Così deciso in Roma, 3 marzo 2026
udito il Procuratore generale che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito;
udito il difensore del ricorrente, avv. Riccardo Bellotta, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 22843 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/03/2026 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Lo TO SE avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato la misura custodiale massima in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, e 80, comma 1, lett.e) d.P.R. 309/90, quale partecipe col ruolo di stabile fornitore di stupefacenti (capo 1), e ai reati fine di cui ai capi 7.3), 7.5), 7.6), 7.7), 7.9), 7.11), 7.12), 7.14), 7.16), 7.18), 7.20), 7.22), 7.24). 2. Lo TO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -artt. 273, 292, comma 2, lett.c), 309, comma 9, cod.proc.pen., e 73 e 74 d.P.R. 309/90- nonché correlata carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. I giudici di merito avrebbero errato nella valutazione della complessiva contestata al Lo TO;
contestato un periodo di sua operatività tra il novembre 2019 ed il gennaio 2021, in realtà l'arco temporale delle sue condotte sarebbe ricompreso tra il mese di novembre 2020 e il mese di gennaio 2021; illogica e lacunosa sarebbe dunque la motivazione, così in ordine alla durata, come alla qualificazione giuridica della sua condotta in termini di stabile fornitore del gruppo criminale, in assenza di una essenzialità del suo apporto (nello stesso periodo sono stati censiti altri canali di approvvigionamento), oltre che della sua consapevole adesione al perseguimento del fine comune del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale della libertà ha preliminarmente richiamato l'ordinanza genetica , facendola propria quanto alla ritenuta esistenza della associazione (comunque neppure dalla difesa revocata in dubbio); ha, poi, quanto allo specifico ruolo del ricorrente, ripercorso le emergenze procedimentali e ricostruito l'interazione quasi quotidiana cogli indagati di partecipazione al sodalizio -cfr. pagg. 10 e segg. dell'ordinanza impugnata- e, in particolare con AN SE, segnalando specificamente le conversazioni a commento del sequestro di un grossissimo quantitativo di stupefacente e dell'ampiezza del giro di affari, quelle vertenti in tema di accordi per definire quantità, prezzo e modalità di consegna della droga, sì da inferirne il consapevole apporto alla realizzazione del programma criminoso 2 e l'affectio societatis, rafforzata quest'ultima anche dal legame di parentela, nel rispetto delle reciproche competenze, e nella reiterazione di modalità esecutive tali da costituire una comune prassi organizzativa. 1.2. Ha puntualmente ripercorso anche le fonti investigative disponibili a supporto della ritenuta gravità indiziaria in ordine a ciascuna delle condotte contestate nei capi relativi ai reati fine (cfr. pagg. 12 e segg. dell'ordinanza impugnata), confermando integralmente nell'ordinanza genetica. valutazione di gravità indiziaria postulata 2. Osserva il collegio che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire (ovvero ad acquistare) le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, [...], Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, [...], Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, [...], Rv. 251574 - 01) e, da ultimo, Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01, che ha ribadito come «[I]n tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi». Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 259881 - 01, aveva condivisibilmente affermato come « [...] può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile -fornitore o acquirente- sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile alraffectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i 3 soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo». 3. Non può allora concordarsi con la difesa che censura l'affermazione del ruolo di partecipe del sodalizio in capo al prevenuto nella veste di fornitore stabile di quest'ultimo, e ciò sulla scorta dell' errore' nella indicazione della durata del suo apporto e della non esclusività del suo apporto nell'economia del sodalizio in quanto uno e non il solo tra i fornitori stabili. Si osserva, infatti, innanzi tutto che t quand'anche vi fosse stata una erronea perimetrazione del tempus delle condotte poste in essere dall'indagato, comunque il Tribunale che lo ha apprezzato nella sua assoluta brevità, lo ha comunque ritenuto indicativo dell'organico inserimento dell'indagato nel consesso associativo per la stabilità e per la quantità e ripetitività delle transazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un corrispettivo in denaro di 115.000 euro circa. Si rileva poi come proprio le conversazioni citate dai giudici di merito diano atto della compenetrazione del Lo TO negli affari del gruppo, nella misura in cui si preoccupa, col AN, dell'ingente sequestro a carico del suo canale privilegiato e consiglia all'interlocutore sodale di apprendere quanto nella sua disponibilità (due trecento) a meno di non rimanerne del tutto sfornito;
discetta con il medesimo delle rilevanti somme di cui è creditore, 'della qualità della droga ceduta. Si tratta, a ben vedere, della plastica/ concreta/ rappresentazione della comunanza di scopo costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, a prescindere dalla obiettiva diversità degli scopi personali e degli utili che fornitore, il Lo TO, ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, rientrante a pieno titolo nel programma criminoso della associazione, nella comprovata consapevolezza in capo al ricorrente dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento t circostanza, questa, che trascende il significato negoziale delle pur rilevanti singole operazioni per costituire elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. 4 Con la conseguenza della assoluta irrilevanza della non esclusività delle forniture garantite dal Lo TO, e ciò proprio in virtù delle considerazioni sopra svolte a proposito di qualità e quantità delle stesse. La decisione assunta allora, corretta in diritto, è altresì motivata senza contraddizioni e senza manifeste cesure logiche. 4. Il motivo è, pertanto, infondato, ed il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc. pen. Così deciso in Roma, 3 marzo 2026