CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De EO IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 22/04/2022 del GIP del Tribunale di Benevento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia °dello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza di opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il decreto del Pubblico ministero che aveva disposto la distruzione dei caciocavalli sequestrati nell'ambito del procedimento per reati di cui agli art. 515, 517, 334 e 481 cod. pen. 2. La difesa premette in fatto che gli agenti della Regione Carabinieri Forestali Campania - Gruppo di Avellino avevano provveduto al sequestro probatorio in totale di 270 caciocavalli etichettati come "caciocavallo podolico irpino di grotta", perché prodotti con latte vaccino anziché il più pregiato latte vaccino podolico;
che il sequestro probatorio era stato convalidato dal Pubblico Penale Sent. Sez. 3 Num. 12021 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2022 ministero;
che gli stessi militari, insieme ai funzionari del servizio veterinario della ASL di Avellino, avevano proceduto anche al sequestro amministrativo che era stato impugnato con esito favorevole per il ricorrente;
che, in esito al dissequestro amministrativo, l'interessato aveva formulato plurime istanze di dissequestro penale che erano state sempre rigettate;
che i termini per l'espletamento delle indagini erano scaduti il 4 marzo 2021; che il Pubblico ministero aveva notificato al ricorrente un decreto con cui autorizzava il dissequestro per procedere alla distruzione dei prodotti alimentari in assenza di tracciamento;
che il GIP aveva rigettato l'opposizione. Presenta in diritto due censure. Con la prima lamenta la violazione di legge, perché il GIP, esorbitando dai suoi poteri, aveva ritenuto di procedere a un accertamento sul tipo di latte, "podolico" o "vaccino normale", utilizzando quale prova alcune sit rilasciate, senza le garanzie di legge, da SQ BO, indagata nel medesimo procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. Osserva che c'era la tracciabilità del latte, tant'era vero che si era risaliti al produttore del latte facilmente. Con la seconda deduce la violazione di legge, l'omessa assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione. Il Pubblico ministero aveva disposto la distruzione del formaggio dopo due anni e nove mesi dal sequestro probatorio, il latte era tracciabile, il sequestro amministrativo era stato revocato, gli atti d'indagine erano inutilizzabili perché successivi alla scadenza dei termini per le indagini preliminari. Evidenzia che i reati ipotizzati non erano stati accertati;
che l'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. era applicabile a merci che per la loro natura erano deteriorabili e non a quelle che erano divenute tali per l'esecuzione del sequestro;
che la distruzione dei prodotti alimentari era esorbitante dalle finalità di giustizia, perché, anche a voler ritenCiELprovato il reato, i caciocavalli potevano essere rivenduti con rietichettatura di "caciocavallo di latte bovino". Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento ha disposto, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., il dissequestro e la distruzione dei caciocavalli. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ai sensi dell'art. 263 comma 5 cod. proc. pen. innanzi al GIP che ha trattato l'opposizione secondo il rito camerale. Questo Collegio ritiene invece che il decreto del Pubblico ministero, che ha a oggetto la distruzione delle cose deperibili, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., debba essere impugnato ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro. Sul tema si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali. Come già messo in luce da questa Sezione con sentenza n. 27866 del 10/05/2016, Praz, Rv. 267349-01, secondo un primo indirizzo, l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3 (o comma 3-bis), cod. proc. pen. è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, per cui la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19918 del 25/03/2003, Scalvini, Rv. 224569), secondo un diverso indirizzo, avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, (o comma 3-bis), cod. proc. pen., non è esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività, per cui dovrebbe applicarsi il rimedio dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., e cioè l'opposizione al G.I.P. in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1552 del 10/04/2000, Carugati, Rv. 216984). Ritiene il Collegio, conformemente al precedente di questa Sezione citato, che i provvedimenti che hanno ad oggetto la destinazione dei beni già sottoposti a sequestro, che dunque presuppongono un "titolo" già esistente e si giustificano proprio a causa di esso, hanno natura esecutiva, poiché disciplinano le vicende successive all'apposizione del vincolo, sicché avverso di essi è esperibile esclusivamente il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666, cod. proc. pen., senza la necessità di ricorrere ad analogiche applicazioni dell'art. 263, cod. proc. pen., norma quest'ultima che, letta in coordinato disposto con l'art. 262 che la precede, disciplina i casi in cui si controverte sulla sussistenza delle ragioni probatorie del vincolo. Tale orientamento può ritenersi ormai consolidato perché già estesamente enunciato nella sentenza Sez. 3, n. 28362 del 20/04/2016, Riva, Rv. 267614-01 e seguito dalle successive Sez. 1, n. 23723 del 19/01/2017, Kawada;
Sez. 5, n. 10435 del 04/02/2019, Hu e Sez. 1 n. 11688 del 25/02/2020, Di Leverano, tutte non massimate. Viceversa, la più recente sentenza della Sez. 5, n. 37168 del 08/07/2022, Qiang, del pari non massimata, aderisce all'orientamento opposto della Carugati, senza alcuna spiegazione in merito al diverso indirizzo della Scalvini. Anzi, invoca come ulteriore argomento a sostegno della tesi prescelta e in dissenso rispetto alla requisitoria del Procuratore generale l'argomento dell'esperita fase di merito prodromica alla presentazione del ricorso per cassazione. Si tratta all'evidenza di una circostanza non dirimente. L'errore compiuto dal GIP che ha deciso sull'istanza avverso il decreto del Pubblico ministero di distruzione della merce deperibile va sanato con l'annullamento senza 3 rinvio della decisione presa cui segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per la celebrazione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., come spiegato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'opposizione presentata ex art. 263 comma 5 cod. proc. pen. come incidente di esecuzione, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia °dello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza di opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il decreto del Pubblico ministero che aveva disposto la distruzione dei caciocavalli sequestrati nell'ambito del procedimento per reati di cui agli art. 515, 517, 334 e 481 cod. pen. 2. La difesa premette in fatto che gli agenti della Regione Carabinieri Forestali Campania - Gruppo di Avellino avevano provveduto al sequestro probatorio in totale di 270 caciocavalli etichettati come "caciocavallo podolico irpino di grotta", perché prodotti con latte vaccino anziché il più pregiato latte vaccino podolico;
che il sequestro probatorio era stato convalidato dal Pubblico Penale Sent. Sez. 3 Num. 12021 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2022 ministero;
che gli stessi militari, insieme ai funzionari del servizio veterinario della ASL di Avellino, avevano proceduto anche al sequestro amministrativo che era stato impugnato con esito favorevole per il ricorrente;
che, in esito al dissequestro amministrativo, l'interessato aveva formulato plurime istanze di dissequestro penale che erano state sempre rigettate;
che i termini per l'espletamento delle indagini erano scaduti il 4 marzo 2021; che il Pubblico ministero aveva notificato al ricorrente un decreto con cui autorizzava il dissequestro per procedere alla distruzione dei prodotti alimentari in assenza di tracciamento;
che il GIP aveva rigettato l'opposizione. Presenta in diritto due censure. Con la prima lamenta la violazione di legge, perché il GIP, esorbitando dai suoi poteri, aveva ritenuto di procedere a un accertamento sul tipo di latte, "podolico" o "vaccino normale", utilizzando quale prova alcune sit rilasciate, senza le garanzie di legge, da SQ BO, indagata nel medesimo procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. Osserva che c'era la tracciabilità del latte, tant'era vero che si era risaliti al produttore del latte facilmente. Con la seconda deduce la violazione di legge, l'omessa assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione. Il Pubblico ministero aveva disposto la distruzione del formaggio dopo due anni e nove mesi dal sequestro probatorio, il latte era tracciabile, il sequestro amministrativo era stato revocato, gli atti d'indagine erano inutilizzabili perché successivi alla scadenza dei termini per le indagini preliminari. Evidenzia che i reati ipotizzati non erano stati accertati;
che l'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. era applicabile a merci che per la loro natura erano deteriorabili e non a quelle che erano divenute tali per l'esecuzione del sequestro;
che la distruzione dei prodotti alimentari era esorbitante dalle finalità di giustizia, perché, anche a voler ritenCiELprovato il reato, i caciocavalli potevano essere rivenduti con rietichettatura di "caciocavallo di latte bovino". Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento ha disposto, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., il dissequestro e la distruzione dei caciocavalli. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ai sensi dell'art. 263 comma 5 cod. proc. pen. innanzi al GIP che ha trattato l'opposizione secondo il rito camerale. Questo Collegio ritiene invece che il decreto del Pubblico ministero, che ha a oggetto la distruzione delle cose deperibili, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., debba essere impugnato ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro. Sul tema si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali. Come già messo in luce da questa Sezione con sentenza n. 27866 del 10/05/2016, Praz, Rv. 267349-01, secondo un primo indirizzo, l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3 (o comma 3-bis), cod. proc. pen. è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, per cui la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19918 del 25/03/2003, Scalvini, Rv. 224569), secondo un diverso indirizzo, avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, (o comma 3-bis), cod. proc. pen., non è esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività, per cui dovrebbe applicarsi il rimedio dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., e cioè l'opposizione al G.I.P. in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1552 del 10/04/2000, Carugati, Rv. 216984). Ritiene il Collegio, conformemente al precedente di questa Sezione citato, che i provvedimenti che hanno ad oggetto la destinazione dei beni già sottoposti a sequestro, che dunque presuppongono un "titolo" già esistente e si giustificano proprio a causa di esso, hanno natura esecutiva, poiché disciplinano le vicende successive all'apposizione del vincolo, sicché avverso di essi è esperibile esclusivamente il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666, cod. proc. pen., senza la necessità di ricorrere ad analogiche applicazioni dell'art. 263, cod. proc. pen., norma quest'ultima che, letta in coordinato disposto con l'art. 262 che la precede, disciplina i casi in cui si controverte sulla sussistenza delle ragioni probatorie del vincolo. Tale orientamento può ritenersi ormai consolidato perché già estesamente enunciato nella sentenza Sez. 3, n. 28362 del 20/04/2016, Riva, Rv. 267614-01 e seguito dalle successive Sez. 1, n. 23723 del 19/01/2017, Kawada;
Sez. 5, n. 10435 del 04/02/2019, Hu e Sez. 1 n. 11688 del 25/02/2020, Di Leverano, tutte non massimate. Viceversa, la più recente sentenza della Sez. 5, n. 37168 del 08/07/2022, Qiang, del pari non massimata, aderisce all'orientamento opposto della Carugati, senza alcuna spiegazione in merito al diverso indirizzo della Scalvini. Anzi, invoca come ulteriore argomento a sostegno della tesi prescelta e in dissenso rispetto alla requisitoria del Procuratore generale l'argomento dell'esperita fase di merito prodromica alla presentazione del ricorso per cassazione. Si tratta all'evidenza di una circostanza non dirimente. L'errore compiuto dal GIP che ha deciso sull'istanza avverso il decreto del Pubblico ministero di distruzione della merce deperibile va sanato con l'annullamento senza 3 rinvio della decisione presa cui segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per la celebrazione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., come spiegato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'opposizione presentata ex art. 263 comma 5 cod. proc. pen. come incidente di esecuzione, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente