CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19241 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, con cui si è chiesto convertire in appello il ricorso, disponendo la restituzione degli atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19241 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2024, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ha dichiarato CA NA responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4000 di multa, di poi sostituendo, in sede di integrazione del dispositivo, la predetta pena in quella di giorni 1095 di lavoro di pubblica utilità presso l'associazione di pubblica assistenza "OVD". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, attesa la natura congetturale della stessa. Il collegamento tra il reato presupposto (furto aggravato presso sportelli bancomat, scassinati con materiale esplosivo) e il reato ascritto all'imputato è stato affermato malgrado l'assenza di adeguati riscontri e, anzi, per il tramite di una contraddittoria valorizzazione delle risultanze istruttorie. Dalle stesse, emergeva, infatti, l'impossibilità di istituire un collegamento certo tra le banconote rinvenute in possesso dell'imputato e i vari episodi furtivi presupposti. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato ascritto. Con illogica valorizzazione di un singolo passaggio della conversazione intercettata tra imputato e padre dello stesso, il Tribunale ha tratto la conseguenza della consapevolezza, in capo al NA, della provenienza illecita delle banconote. È del resto incontestato che il ricorrente abbia ricevuto il denaro soltanto dal padre. Inoltre, il ricorrente era al corrente delle cospicue disponibilità finanziarie in capo al genitore, ragion per cui egli non aveva ragioni per dubitare della provenienza lecita delle banconote ricevute dal genitore stesso. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e violazione di legge in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, per avare il giudice valorizzato precedenti risalenti al 2012. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto convertire in appello il ricorso, disponendo la restituzione degli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 1 0/5 2. Va premesso che il ricorso è esaminabile alla luce dell'art. 593, u. c., cod. proc. pen.: la sentenza non poteva essere appellata, atteso che il giudice ha applicato, come già ricordato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Tanto puntualizzato, si ritiene che i primi due motivi -congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi — siano inammissibili, in quanto aspecifici, eludendo, il ricorrente, il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'avversata sentenza. Le censure in ordine agli asseriti vizi motivazionali non hanno pregio, avendo il Tribunale rispettato, in coerenza con i principi enucleati da questa Corte in tema di valutazione della prova (v., ad es. Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, [...], Rv. 260071 - 01, in motivazione, sub par. 2) il fondamentale canone ermeneutico, che impone al giudice di «prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto. Viola tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato». Tanto ribadito deve rilevarsi che, nella motivazione dell'avversata sentenza, sono stati adeguatamente valorizzati gli esiti intercettivi, le dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che le immagini di videosorveglianza;
da queste ultime emergeva la materiale presenza dell'imputato e del concorrente, presso vari distributori automatici di denaro, intenti a sostituire le banconote danneggiate con quelle integre, fornite dagli sportelli. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che gli imputati stessi riferivano di utilizzare le banconote danneggiate presso varie casse di supermercati. Del pari, adeguatamente analizzati sono stati i diversi esiti intercettivi, in cui l'imputato, per un verso, forniva istruzioni a terzi circa il modo in cui operare al fine di "ripulire" banconote con bordi bruciati o altrimenti danneggiati e, per l'altro, comunicava col padre, coimputato, dando mostra di essere ben consapevole dell'origine illecita dei beni oggetto di riciclaggio. Il che rende priva di pregio anche la doglianza oggetto del secondo motivo, di tenore meramente contestativo e sfornita di rilievi utili a scardinare il razionale apprezzamento del giudice. A tanto, deve aggiungersi il dato, egualmente rimarcato in sentenza, di una mancata, persuasiva giustificazione della 2 (19 provenienza delle banconote (sul punto, v. Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287719 - 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, [...], Rv. 284522 - 01; prima ancora, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120 - 01, anche in motivazione, sub 5.2.1: «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede»). Deve quindi ritenersi che, in coerenza col principio di diritto prima enunciato (PI e a., Rv. 260071 - 01), il giudice abbia correttamente analizzato, dapprima, i singoli elementi indiziari, ricomponendoli, poi, in un apparato argomentativo affatto scevro dai dedotti vizi, e fornendo, nel complesso, adeguata prova logica della provenienza delittuosa delle banconote (v., sul punto, ad es., Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, tra gli elementi negativi presi in considerazione ai fini del diniego, si sono adeguatamente evidenziate, da un lato, le plurime condotte di riciclaggio, poste in essere in un apprezzabile lasso temporale e avvalendosi anche di terzi, e, dall'altro, l'assenza di elementi di segno positivo, valorizzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze. 5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle 3 ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31/03/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, con cui si è chiesto convertire in appello il ricorso, disponendo la restituzione degli atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19241 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2024, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ha dichiarato CA NA responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4000 di multa, di poi sostituendo, in sede di integrazione del dispositivo, la predetta pena in quella di giorni 1095 di lavoro di pubblica utilità presso l'associazione di pubblica assistenza "OVD". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, attesa la natura congetturale della stessa. Il collegamento tra il reato presupposto (furto aggravato presso sportelli bancomat, scassinati con materiale esplosivo) e il reato ascritto all'imputato è stato affermato malgrado l'assenza di adeguati riscontri e, anzi, per il tramite di una contraddittoria valorizzazione delle risultanze istruttorie. Dalle stesse, emergeva, infatti, l'impossibilità di istituire un collegamento certo tra le banconote rinvenute in possesso dell'imputato e i vari episodi furtivi presupposti. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato ascritto. Con illogica valorizzazione di un singolo passaggio della conversazione intercettata tra imputato e padre dello stesso, il Tribunale ha tratto la conseguenza della consapevolezza, in capo al NA, della provenienza illecita delle banconote. È del resto incontestato che il ricorrente abbia ricevuto il denaro soltanto dal padre. Inoltre, il ricorrente era al corrente delle cospicue disponibilità finanziarie in capo al genitore, ragion per cui egli non aveva ragioni per dubitare della provenienza lecita delle banconote ricevute dal genitore stesso. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e violazione di legge in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, per avare il giudice valorizzato precedenti risalenti al 2012. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto convertire in appello il ricorso, disponendo la restituzione degli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 1 0/5 2. Va premesso che il ricorso è esaminabile alla luce dell'art. 593, u. c., cod. proc. pen.: la sentenza non poteva essere appellata, atteso che il giudice ha applicato, come già ricordato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Tanto puntualizzato, si ritiene che i primi due motivi -congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi — siano inammissibili, in quanto aspecifici, eludendo, il ricorrente, il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'avversata sentenza. Le censure in ordine agli asseriti vizi motivazionali non hanno pregio, avendo il Tribunale rispettato, in coerenza con i principi enucleati da questa Corte in tema di valutazione della prova (v., ad es. Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, [...], Rv. 260071 - 01, in motivazione, sub par. 2) il fondamentale canone ermeneutico, che impone al giudice di «prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto. Viola tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato». Tanto ribadito deve rilevarsi che, nella motivazione dell'avversata sentenza, sono stati adeguatamente valorizzati gli esiti intercettivi, le dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che le immagini di videosorveglianza;
da queste ultime emergeva la materiale presenza dell'imputato e del concorrente, presso vari distributori automatici di denaro, intenti a sostituire le banconote danneggiate con quelle integre, fornite dagli sportelli. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che gli imputati stessi riferivano di utilizzare le banconote danneggiate presso varie casse di supermercati. Del pari, adeguatamente analizzati sono stati i diversi esiti intercettivi, in cui l'imputato, per un verso, forniva istruzioni a terzi circa il modo in cui operare al fine di "ripulire" banconote con bordi bruciati o altrimenti danneggiati e, per l'altro, comunicava col padre, coimputato, dando mostra di essere ben consapevole dell'origine illecita dei beni oggetto di riciclaggio. Il che rende priva di pregio anche la doglianza oggetto del secondo motivo, di tenore meramente contestativo e sfornita di rilievi utili a scardinare il razionale apprezzamento del giudice. A tanto, deve aggiungersi il dato, egualmente rimarcato in sentenza, di una mancata, persuasiva giustificazione della 2 (19 provenienza delle banconote (sul punto, v. Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287719 - 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, [...], Rv. 284522 - 01; prima ancora, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120 - 01, anche in motivazione, sub 5.2.1: «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede»). Deve quindi ritenersi che, in coerenza col principio di diritto prima enunciato (PI e a., Rv. 260071 - 01), il giudice abbia correttamente analizzato, dapprima, i singoli elementi indiziari, ricomponendoli, poi, in un apparato argomentativo affatto scevro dai dedotti vizi, e fornendo, nel complesso, adeguata prova logica della provenienza delittuosa delle banconote (v., sul punto, ad es., Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, tra gli elementi negativi presi in considerazione ai fini del diniego, si sono adeguatamente evidenziate, da un lato, le plurime condotte di riciclaggio, poste in essere in un apprezzabile lasso temporale e avvalendosi anche di terzi, e, dall'altro, l'assenza di elementi di segno positivo, valorizzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze. 5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle 3 ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31/03/2026