Sentenza 14 luglio 1999
Massime • 2
In tema di decisione sulla dichiarazione di ricusazione, l'acquisizione delle conclusioni del Pubblico ministero anche nell'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen. - che tale acquisizione non prevede - non produce alcuna nullità.
Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché sono limitative del potere giurisdizionale e in ispecie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività , non soltanto nel senso che non possono essere applicate in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 14.7.1999
Dott. NN CASO Consigliere SENTENZA
Dott. NN DE ROBERTO Consigliere N.2798
Dott. UGO CANDELA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.5738/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RU PA, nato a [...] il [...],
nei confronti di
TA HE
e
RI NN
avverso l'ordinanza 28.12.1998 della Corte d'Appello di Salerno. Udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 28.12.1998 la Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile la ricusazione proposta ritualmente dal difensore di AR SO nei confronti dei dottori LE VI e NI IL, membri del Collegio della Sezione prima penale del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di AN NZ + 46, iscritto al n. 406/1994 R.G..-
Il ricusante, sollecitando una pronunzia in linea con un interpretazione estensiva dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 24.4.1996 aveva dedotto che i predetti magistrati avevano fatto parte di Collegi, dai quali erano state adottate decisioni a lui sfavorevoli in sede di appello avverso misure cautelari applicategli in procedimenti che, come quello nel quale erano stati chiamati a decidere, avevano ad oggetti delitti da lui commessi contro la pubblica amministrazione in violazione dei doveri propri delle cariche da lui rivestite e delle funzioni esplicate, afferenti come quello in corso ad affidamenti di opere pubbliche collocati nel medesimo contesto temporale e ambientali, di guisa che detti giudici dovevano ritenersi negativamente condizionati dai giudizi già espressi nei suoi confronti.
La Corte di merito, pronunziando in conformità alla requisitoria del Procuratore Generale datata 19.12.1998, fondava la decisione adottata sostanzialmente sul rilievo che punto focale dell'autorevole fermo giurisprudenziale citato dal ricorrente e di quelli, che si collocavano sulla sua stessa linea, era la conoscenza del fatto coinvolgente l'imputato acquisita dal giudice in altre fasi processuali, antecedenti la fase dibattimentale e afferenti quindi il medesimo procedimento, di guisa che nulla autorizzava un'interpretazione dei principi, ispiratori di dette pronunce della Corte Costituzionale, estesa alla conoscenza della personalità dell'imputato - come disvelata ai medesimi giudici da altra e diversa fonte processuale - e quindi così vasta e profonda da sconvolgere in modo devastante l'assetto e la funzionalità della giurisdizione. A messo dei propri difensori, ricorre per cassazione il SO denunziando erronea applicazione o inosservanza della legge penale e del codice di rito nonché omessa valutazione di questioni sollevate nell'istanza presentata.
Deduce in particolare e sostanzialmente che
1. l'applicazione al caso concreto della disciplina dettata all'art. 41/1 c.p.p. non prevede la richiesta di parere al Procuratore Generale, ma l'adozione de plano e inaudite le parti del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità e che la produzione cartolare di una soltanto delle parti aveva nel caso di specie squilibrato la procedura, determinandone la nullità;
2. la Corte territoriale è andata oltre l'esame prima facie consentito da una dichiarazione immediata di inammissibilità della ricusazione nelle forme e nei limiti segnati dal citato art. 41/1, esaminando ???? la documentazione prodotta e traendone il convincimento di una genericità dei motivi di connessione oggettiva e soggettiva segnalati dalla difesa del SO;
3. poiché l'ordito dell'istituto della ricusazione non fonda soltanto sul presupposto dell'unico procedimento, come inequivocamente si evince dalla formula degli artt. 36 e 37 c.p.p., il ricorrente aveva posto un problema di compatibilità coi principi del giusto processo quali l'imparzialità del giudice e la sua indipendenza dai condizionamenti derivanti dai giudizi già espressi sulla persona del giudicando e sulle modalità di esercizio della funzione pubblica rivestita;
di guisa che le motivazioni addotte dalla difesa dell'imputato appaiono meritevoli di essere valutate in contraddittorio "sia dal punto di vista del merito, sia quali elementi fondanti di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice a partecipare al dibattimento allorquando, anche se in diverso procedimento, abbia valutato la personalità dell'imputato e la sua attitudine a commettere reati". IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con la prima delle censure sollevate il ricorrente sostiene che l'acquisizione del parere del Procuratore Generale - non prevista dalla procedura dettata all'art. 41/1 c.p.p., del quale la Corte di merito ha inteso fare applicazione nel caso concreto - comportando un'attivazione parziale del rito disciplinato dall'art. 127 stesso codice e per ciò stesso una violazione - per disparità di trattamento - del diritto di difesa e di intervento dell'imputato: ha determinato la nullità dell'ordinanza impugnata.
Di vero il comma primo dell'art. 41 predetto, mentre per i casi di manifesta infondatezza della ricusazione in esso previsti impone l'adozione della pronunzia d'inammissibilità "senza ritardo", non richiama, come invece fa il successivo comma terzo, le forme dell'art. 127 stesso codice, il quale al comma terzo prevede l'audizione del pubblico ministero e delle altre parti. Ne consegue che in ipotesi il Giudice deve pronunziare l'inammissibilità della ricusazione senza acquisire previamente le conclusioni del pubblico ministero (Cass. I, 27.1.1992 n. 4490, rv. 169028). Epperò la violazione della norma predetta non produce in alcun modo la nullità dedotta del ricorrente.
Non la produce in via diretta perché l'acquisizione di detto parere non è sanzionata da alcuna delle nullità tassativamente previste dalla legge processuale (cfr. Cass. VI, c.c. 30.3.1999 n. 1127, Ferri, Pres. Trojano, rel. De Roberto); non la produce in via indiretta perché, essendo il parere del pubblico ministero vincolato alle deduzioni della parte privata, che in excipiendo fit actor, l'acquisizione di essa, men che ledere, come si assume, di fatto ristabilisce la parità delle parti - et audiatur altera pars - sacrificata nelle limitate ipotesi previste dalla norma in esame alla rapidità di procedura imposte dal preminente interesse pubblico all'immediata soluzione - anche inaudita altera parte - di una controversia, che investe in radice l'identificazione del giudice naturale, terzo e imparziale, e in definitiva l'esercizio stesso della giurisdizione.
La censura esaminata è dunque infondata.
Altrettanto infondato è il secondo motivo.
Il ricorrente asserisce che l'infondatezza manifesta dei motivi, cui nel sistema di legge è collegata la possibilità di rigettare de plano e senza audizione collegiale la ricusazione proposta, "esclude, concettualmente, la necessità di analisi in termini critici, del merito delle motivazioni addotte" nell'atto di ricusazione. Tale asserto è insostenibile sul piano razionale tanto nel metodo quanto nei limiti. Di vero, mentre, se non si vuole ridurre l'esame ad una mera catalogazione di fatti o di argomenti, è semplicemente impossibile concepire in termini non critici un'analisi di alcunché e in particolare di una scritto giuridico, che al di là della forma, deve inserire la poliedricità del reale nelle coordinate proprie dell'ordinamento, si deve ritenere che l'aggettivo qualificativo dell'infondatezza postulata dalla norma attenga all'evidenza incontrovertibile della stessa, risultante dall'esame degli atti da parte di persone munite della qualificazione professionale e degli strumenti di indagine ordinariamente necessari per condurre un'analisi accurata degli atti.
Ciò detto, è ovvio che l'infondatezza imposta dal legislatore nell'art. 41/1 predetto sta a significare che questa può dar luogo ad una dichiarazione d'inammissibilità della ricusazione, diretta e senza ricorso alla procedura ex art. 127 c.p.c., alla condizione che essa, alla stregua degli ordinari criteri di ermeneusi processuale, appaia evidente e incontrastabile agli occhi di qualsiasi esperto posto in condizione di valutare gl'incarti.
Nel caso di specie peraltro la valutazione, che la Corte di merito ha fatto dei motivi addotti dal ricusante, non è nemmeno rigorosa ne' analitica nel significato prospettato dal ricorrente, essendosi il Giudice di merito limitato sostanzialmente a rilevare dagli atti doverosamente esaminati che le pronunzie attribuite ai Giudici ricusati afferiscono a due diversi procedimenti incidentali de libertate estranei al procedimento in corso e che le pronunzie della Corte Costituzionale a torto invocate dal ricusante sono inconferenti nel caso di specie perché fondate tutte sulla conoscenza che il Giudice aveva del fatto dedotto in giudizio e non già, come nel caso di specie si pretenderebbe, sulla conoscenza della personalità del giudicando.
Quest'ultima considerazione introduce al terzo motivo di ricorso. In proposito e preliminarmente è opportuno rilevare che nel sistema di legge le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché sono limitative del potere giurisdizionale e in ispecie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice.
Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non soltanto nel senso che non possono essere applicate in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva (Cass. II, 18.6.1992, n. 2703, rv. 190793; Cass. VI, c.c. 16.4.1997 n. 1606, Andreatta, in Cass,. Pen., 1999, Aprile, n. 550, pag. 1183). Il che significa nel caso si specie l'impossibilità di applicare - addirittura in via analogica impropria, come dal ricorrente si pretenderebbe, con riferimento non già al fatto, ma alla persona del giudicando - i principi applicati nell'ultimo decennio della Corte Costituzionale in tema d'incompatibilità, tutti rigorosamente imperniati sulla conoscenza dei fatti di causa proveniente al giudice da fonte diversa della istruzione dibattimentale e degl'incarti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento. Nè si può fondatamente sostenere che la Corte di merito non abbia esaminato anche sotto il profilo della legittimità costituzionale la pretesa d'interpretazione estensiva prospettata dal ricusante. Esplicitato con opportuna concisione ma con altrettanta chiarezza il punto focale delle decisioni adottate in tema della Corte Costituzionale, individuato nella conoscenza che aliunde e come sopra il giudice abbia acquisito dei fatti di causa;
la Corte di merito, infatti, ha incisivamente concluso con la considerazione che una "soluzione diversa porterebbe del resto a risultati paradossali, che potrebbero al limite inibire al giudice di occuparsi più di una volta delle vicende processuali di un singolo soggetto con conseguenze inique e devastanti per l'intera" giurisdizione. Non sussistendo nella legislazione ordinaria e non apparendo ipotizzabile alla stregua dell'ordinamento costituzionale l'incompatibilità dedotta dai ricorrenti a supporto della ricusazione, coerentemente e correttamente il Giudice di merito ha ritenuto e dichiarato la ricusazione manifestamente infondata. Il ricorso deve esser dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999