Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2022, n. 40793
CASS
Sentenza 27 ottobre 2022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2022, n. 40793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40793
    Data del deposito : 27 ottobre 2022

    Testo completo

    SENTENZA sul ricorso proposto da: HORVAT 7ARDI rato a SERIATE il 03/12/1992 avverso ia sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e h ricorso;
    udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRiNA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. , Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art 616 C.P.P. udito ,.:sif-zisore L'avvocatci GIUSEPPE PIERFRANCESCO MUSSUMECI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accegiirnento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40793 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA RENATA Data Udienza: 15/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 14.03.2021, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 7.02.2020 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Horvat Fardi in relazione alle condotte di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. per essere í reati ascritti estinti per remissione di querela, accettata;
    ha, altresì, rideterminato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché la sospensione condizionale ex. art. 163 cod. pen., la pena per le residue imputazioni - sostituzione di persona ex. art. 494 cod. pen. - in giorni venti di reclusione;
    e ha, infine, revocato le statuizioni civili.

    2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, prospettando due motivi.

    2.1.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere, la Corte di appello, ritenuto erroneamente integrata la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) in luogo di quella prevista dall'art. 640 cod. pen. (truffa). In particolare, si evidenzia che l'art. 494 cod. pen. punisce colui che per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare ad alti un danno induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o artribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, mentre la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. punisce chi induce la vittima in errore a mezzo di artifizio raggiri per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno;
    pertanto, le due fattispecie sono poste a tutela di beni giuridici differenti, atteso che la truffa mira a preservare il patrimonio della vittima raggirata, mentre l'oggetto di tutela riguardo al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 46674/2007), è l'interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare a ristretta cerchia di un determinato destinatario;
    sicchè il legislatore na ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome;
    ne discende che occorre valutare caso per caso quale fattispecie ricorra in concreto laddove nel caso di specie I bene giuridico offeso non è altro che il patrimonio della 2 vittima persona
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Hai già un account ? Accedi