CASS
Sentenza 9 aprile 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 15 dicembre 2020, dal Consigliere Emilio Iannello. Le parti in causa, un vettore aereo e i passeggeri, avevano contestato il risarcimento per danni derivanti dal ritardo di un volo internazionale. I passeggeri richiedevano un indennizzo di 600 euro ciascuno, invocando l'applicabilità del Regolamento CE 261/04, mentre il vettore sosteneva che la questione dovesse essere regolata dalla Convenzione di Varsavia, che non prevede compensazioni pecuniarie.

La Corte ha accolto il ricorso del vettore, evidenziando che l'applicazione analogica del Regolamento CE 261/04 non era giustificata, poiché il Regolamento stesso limita la sua applicazione ai voli da o per Stati membri dell'UE. La Corte ha sottolineato che, secondo il Codice Civile, il risarcimento dei danni richiede la prova dell'esistenza di un danno effettivo, e che il ritardo, di per sé, non giustifica un indennizzo automatico. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Catania è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, stabilendo che il danno risarcibile deve essere specificamente allegato e provato.

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Massime1

In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 9474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9474
Data del deposito : 9 aprile 2021

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