CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12600 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OS AM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE DI BARI. Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da CO AM EN avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 in relazione al reato di estorsione aggravata commesso, in concorso con altri correi, in Canosa di Puglia tra il luglio e l'agosto 2022. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha contestato sia la sussistenza dei gravi indizi del reato ascritto all’indagato che la presenza delle esigenze cautelari. 2.1 In relazione al primo profilo (insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. – citando Penale Sent. Sez. 2 Num. 12600 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/01/2026 2 tutte le ipotesi contemplate nella lettera e: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). Nel contestare la solidità del quadro indiziario si evidenzia la assenza di comunicazioni dirette tra EN ed il principale mandante della vicenda, DA UT, nonché la mancanza di prova che il CO a cui altro UT (NC) si riferiva in una intercettazione, indicandolo come partecipe della ‘spedizione estorsiva’ ai danni di EL AU, rappresentante dei giostrai e vittima principale dell’estorsione, debba identificarsi con l’indagato piuttosto che uno degli altri due soggetti con lo stesso nome, coinvolti nella vicenda (pg. 3). Del tutto apodittiche sono poi le affermazioni della motivazione dell’ordinanza in relazione alla effettiva partecipazione alla azione estorsiva e al ruolo assunto dal EN, posto che dai lacerti di intercettazione citati nel provvedimento del Tribunale si può al più concludere che un certo CO (non identificabile con l’indagato) replicò all’interlocutore solamente per non ‘tirarsi indietro’ ed evitare così di essere accusato di vigliaccheria, senza tuttavia potersi concludere per l’effettiva sua partecipazione all’azione delittuosa. Dubbi poi sussistono sull’identificazione in concreto del loquente nell’intercettazione menzionata, basata esclusivamente su una ‘triangolazione parentale’ e non su un riconoscimento vocale. Ancor più labile la situazione indiziaria per il reato di cui al capo 4 (porto d’arma), basato sulla percezione dello scarrellamento di un’arma nel corso di un’intercettazione ambientale. 2.2 Quale appendice del motivo ora illustrato, a pg. 6 si lamenta, sotto il profilo della errata applicazione della legge penale e dell’illogicità motivazionale, la configurabilità dell’aggravante ‘mafiosa’. Infatti, sul piano oggettivo, non è emersa la adozione di alcuna metodica mafiosa in capo al EN, mentre sul piano soggettivo, non risulta da alcun aspetto la consapevolezza, in capo allo stesso, di favorire o di facilitare l’attività di una associazione criminosa di stampo mafioso. D’altro canto, CO AM EN non è mai stato condannato per reati di stampo mafioso, non ha parentele legali con soggetti gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata né, come accennato, ha posto in essere condotte che potrebbero rientrare nel paradigma della norma evocata. Né è sufficiente il richiamo ad altra vicenda che vede attualmente imputati i correi per partecipazione in consorteria malavitosa, posto che l’odierno indagato ne è estraneo. In definitiva, sotto nessun aspetto può profilarsi la sussistenza dell’aggravante, dal momento che non vi fu la minaccia, che, in ogni caso, essa non venne posta in essere dal EN, che non vi è nemmeno la prova della sussistenza sul territorio della associazione mafiosa menzionata nel provvedimento o che essa abbia raggiunto nell’area di interesse la rilevanza e, soprattutto, la ‘fama criminale’ tale da lasciarne presumere la notorietà. 2.3 Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, si evidenzia che EN non ha precedenti e che l’unica sua pendenza è relativa ad una vicenda di detenzione e spaccio di 3 stupefacente riconducibile all’ipotesi minore (5 comma) della disposizione incriminatrice (art. 73 d.p.r. 309/90). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, innanzi tutto, inammissibile per aspecificità. Invero, come emerge dalla sintesi dei motivi di riesame e dall’ordinanza del Tribunale, le doglianze proposte costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate all’istanza giudiziale precedente, articolate sulla contestazione del quadro indiziario e della sussistenza di esigenze cautelari. Infatti, a fronte di un’ordinanza del Tribunale che ha fornito, in conformità con quella genetica, una risposta ai motivi di riesame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Questa Corte ha costantemente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01). Nel caso di specie, a fronte di una articolata motivazione, che dà puntuale e specifica interpretazione delle intercettazioni da cui, principalmente, emergono gli indizi del coinvolgimento del EN nell’intrapresa azione estorsiva, la difesa tende ad una rivalutazione del merito, delineando un quadro secondo il quale, se partecipazione dell’indagato vi fu, essa si risolse in una disponibilità contingente, dettata dal timore di passare per rinunciatario, ma senza che da ciò conseguissero passi ulteriori. Rispetto a tale versione alternativa della difesa, vi sono due considerazioni, destinate a confutarla. In primo luogo, ed in linea generale, l’interpretazione del materiale intercettivo è questione di fatto, che spetta al giudice del merito (prima al g.i.p. e poi al tribunale). L’esito di questa operazione, cioè la lettura che ne viene fornita, non può essere soggetta ad ulteriore vaglio e può essere sondata e ‘saggiata’ in questa sede solo nei limiti ed a mezzo dei parametri tradizionali della critica, in cassazione, della motivazione, cioè (oltre alla mancanza) la contraddittorietà o la manifesta illogicità, secondo il predicato dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., ovvero quando l’interpretazione si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (ex multis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01). Ebbene, nel caso concreto la difesa dell’imputato si è diffusa nell’illustrare la versione alternativa emergente dalle telefonate (quella di una partecipazione solo ‘di facciata’ determinata dall’esigenza di ‘non tirarsi in dietro’) ma non ha spiegato né tentato di indicare per quale ragione 4 la interpretazione fornita dal tribunale dovrebbe essere pretermessa o perché fosse insostenibile, manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili. In secondo luogo nell’ordinanza, alle pagg. 20 e 21 in particolare, si spiega, all’esito dell’ampia ricostruzione della vicenda e della esposizione degli elementi indiziari, ed in replica a specifiche sollecitazioni difensive, che: - il soggetto identificato come CO non può che essere l’odierno indagato (figlio della convivente del correo NC UT), perché indicato nelle intercettazioni come “il figlio di NC” e perché altri potenziali individui all’epoca dei fatti non avevano rapporti con gli autori della estorsione;
- la spedizione estorsiva aveva avuto luogo e ad essa aveva partecipato sicuramente il EN, come risultava da una intercettazione colta in itinere, nel corso della quale la presenza del EN veniva attestata dall’interlocutore che dichiarava al contempo di dirigersi sul posto della programmata azione delittuosa, per portarla a compimento;
- l’indubbio ed effettivo coinvolgimento nella vicenda del EN. Costui, come risulta dalle intercettazioni, dichiarava apertamente le proprie intenzioni, assegnandosi espressamente un ruolo di punta nel gruppo ‘di fuoco’. Inoltre, ad ulteriore conferma della concretezza del ruolo assunto, egli riceveva dalla Di IO (madre di NC UT, convivente della madre del EN) il consiglio per occultare un segno di potenziale identificazione presente sul volto e la sollecitazione alla pronta fuga, una volta eseguito il mandato illecito. A queste considerazioni –formulate dal Tribunale proprio in replica ad una serie di argomentazioni difensive, come si legge nell’ordinanza – non è stata fornita alcuna risposta nel ricorso. 2. Analoga considerazione vale in relazione alla gravità indiziaria concernente il capo 4 di imputazione, sulla detenzione d’arma: alle pagg. 26 e 27 si specificano i due elementi indiziari ritenuti sufficientemente gravi da giustificare la conferma della misura, costituiti (i) dal contenuto delle intercettazioni, ove l’offerta dell’arma da parte di EC UT è incontrovertibile ed i riferimenti alla disponibilità ed all’utilizzabilità dell’arma sono molteplici, nonché (ii) dal rumore di scarrellamento dell’arma, provocato dal movimento delle parti meccaniche della stessa. In conclusione, in assenza di una critica difensiva che si mantenga sul piano della legalità, che cioè si conformi ai parametri di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Medesima sorte affligge l’ulteriore censura imperniata sulla insussistenza delle condizioni per la configurazione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. e sulla estraneità del EN rispetto ad ambienti malavitosi. In questo caso adeguata risposta si trova alle pagg. 24 e 26 del provvedimento del Tribunale. La premessa della estorsione è la condizione di coercizione, asservimento e vassallaggio cui la comunità dei giostrai che gravitano intorno alla festa padronale di Canosa deve sottostare ogni volta che si presenti a svolgere le proprie attività di intrattenimento, per ottenere protezione e per soddisfare le famiglie dei detenuti. Si tratta di una condizione radicata in precedenti eclatanti 5 e risalenti oltre il lustro, posti in essere da chi ritorna, a distanza di anni a pretendere ‘il pizzo’, anche se per interposta persona, ma sempre spendendo il nome dei UT e del clan Strisciuglio. In siffatte condizioni, tanto condivise da essere oggetto di commenti – anche compiaciuti - all’interno dello stesso gruppo malavitoso che prepara l’azione aggressiva, non è ragionevole pensare che il EN ignorasse tali premesse o che esse non fossero percepite dalle persone offese. La circostanza contestata e ritenuta manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, IOccini, non massimata sul punto;
Sez. 6, n. 29816 del 29/3/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Buonanno, Rv. 254776-01) in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propagando i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte. 3. Infine, deve rilevarsi il deficit di specificità del motivo (articolato nel ricorso a pag. 11) sulle esigenze cautelari. Ivi si ricorda, da un lato, la prestazione, da parte dell’indagato, di un lavoro regolare, con contratto a tempo determinato, presso una società di Canosa e, dall’altro, la modestia dell’unico precedente. Ciò, a fronte di una motivazione che, nelle ultime tre pagine del provvedimento, dopo la puntuale ricostruzione dell’istituto, ampiamente illustrava le ragioni che imponevano il mantenimento della cautela. Esse sono da ravvisarsi, sia nella particolare spregiudicatezza dimostrata dall’indagato con l’assunzione di un ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva, sia nella contiguità, favorita ed indotta dal vincolo familiare, con l’ambiente malavitoso locale. Con tali considerazioni, il ricorso non si confronta affatto, così come con l’accenno, pure contenuto nelle ultime pagine dell’ordinanza, alla partecipazione del EN ad una coltivazione estesa ed organizzata (con controllo da remoto a mezzo telecamere) di marijuana, circostanza svalutata nel ricorso in quanto ritenuta in via del tutto ipotetica ed apodittica meritevole della riconduzione nel comma 5 dell’art. 73 Dpr 309/90. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere relatore La Presidente NC LO NA MA De NT
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da CO AM EN avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 in relazione al reato di estorsione aggravata commesso, in concorso con altri correi, in Canosa di Puglia tra il luglio e l'agosto 2022. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha contestato sia la sussistenza dei gravi indizi del reato ascritto all’indagato che la presenza delle esigenze cautelari. 2.1 In relazione al primo profilo (insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. – citando Penale Sent. Sez. 2 Num. 12600 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/01/2026 2 tutte le ipotesi contemplate nella lettera e: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). Nel contestare la solidità del quadro indiziario si evidenzia la assenza di comunicazioni dirette tra EN ed il principale mandante della vicenda, DA UT, nonché la mancanza di prova che il CO a cui altro UT (NC) si riferiva in una intercettazione, indicandolo come partecipe della ‘spedizione estorsiva’ ai danni di EL AU, rappresentante dei giostrai e vittima principale dell’estorsione, debba identificarsi con l’indagato piuttosto che uno degli altri due soggetti con lo stesso nome, coinvolti nella vicenda (pg. 3). Del tutto apodittiche sono poi le affermazioni della motivazione dell’ordinanza in relazione alla effettiva partecipazione alla azione estorsiva e al ruolo assunto dal EN, posto che dai lacerti di intercettazione citati nel provvedimento del Tribunale si può al più concludere che un certo CO (non identificabile con l’indagato) replicò all’interlocutore solamente per non ‘tirarsi indietro’ ed evitare così di essere accusato di vigliaccheria, senza tuttavia potersi concludere per l’effettiva sua partecipazione all’azione delittuosa. Dubbi poi sussistono sull’identificazione in concreto del loquente nell’intercettazione menzionata, basata esclusivamente su una ‘triangolazione parentale’ e non su un riconoscimento vocale. Ancor più labile la situazione indiziaria per il reato di cui al capo 4 (porto d’arma), basato sulla percezione dello scarrellamento di un’arma nel corso di un’intercettazione ambientale. 2.2 Quale appendice del motivo ora illustrato, a pg. 6 si lamenta, sotto il profilo della errata applicazione della legge penale e dell’illogicità motivazionale, la configurabilità dell’aggravante ‘mafiosa’. Infatti, sul piano oggettivo, non è emersa la adozione di alcuna metodica mafiosa in capo al EN, mentre sul piano soggettivo, non risulta da alcun aspetto la consapevolezza, in capo allo stesso, di favorire o di facilitare l’attività di una associazione criminosa di stampo mafioso. D’altro canto, CO AM EN non è mai stato condannato per reati di stampo mafioso, non ha parentele legali con soggetti gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata né, come accennato, ha posto in essere condotte che potrebbero rientrare nel paradigma della norma evocata. Né è sufficiente il richiamo ad altra vicenda che vede attualmente imputati i correi per partecipazione in consorteria malavitosa, posto che l’odierno indagato ne è estraneo. In definitiva, sotto nessun aspetto può profilarsi la sussistenza dell’aggravante, dal momento che non vi fu la minaccia, che, in ogni caso, essa non venne posta in essere dal EN, che non vi è nemmeno la prova della sussistenza sul territorio della associazione mafiosa menzionata nel provvedimento o che essa abbia raggiunto nell’area di interesse la rilevanza e, soprattutto, la ‘fama criminale’ tale da lasciarne presumere la notorietà. 2.3 Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, si evidenzia che EN non ha precedenti e che l’unica sua pendenza è relativa ad una vicenda di detenzione e spaccio di 3 stupefacente riconducibile all’ipotesi minore (5 comma) della disposizione incriminatrice (art. 73 d.p.r. 309/90). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, innanzi tutto, inammissibile per aspecificità. Invero, come emerge dalla sintesi dei motivi di riesame e dall’ordinanza del Tribunale, le doglianze proposte costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate all’istanza giudiziale precedente, articolate sulla contestazione del quadro indiziario e della sussistenza di esigenze cautelari. Infatti, a fronte di un’ordinanza del Tribunale che ha fornito, in conformità con quella genetica, una risposta ai motivi di riesame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Questa Corte ha costantemente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01). Nel caso di specie, a fronte di una articolata motivazione, che dà puntuale e specifica interpretazione delle intercettazioni da cui, principalmente, emergono gli indizi del coinvolgimento del EN nell’intrapresa azione estorsiva, la difesa tende ad una rivalutazione del merito, delineando un quadro secondo il quale, se partecipazione dell’indagato vi fu, essa si risolse in una disponibilità contingente, dettata dal timore di passare per rinunciatario, ma senza che da ciò conseguissero passi ulteriori. Rispetto a tale versione alternativa della difesa, vi sono due considerazioni, destinate a confutarla. In primo luogo, ed in linea generale, l’interpretazione del materiale intercettivo è questione di fatto, che spetta al giudice del merito (prima al g.i.p. e poi al tribunale). L’esito di questa operazione, cioè la lettura che ne viene fornita, non può essere soggetta ad ulteriore vaglio e può essere sondata e ‘saggiata’ in questa sede solo nei limiti ed a mezzo dei parametri tradizionali della critica, in cassazione, della motivazione, cioè (oltre alla mancanza) la contraddittorietà o la manifesta illogicità, secondo il predicato dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., ovvero quando l’interpretazione si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (ex multis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01). Ebbene, nel caso concreto la difesa dell’imputato si è diffusa nell’illustrare la versione alternativa emergente dalle telefonate (quella di una partecipazione solo ‘di facciata’ determinata dall’esigenza di ‘non tirarsi in dietro’) ma non ha spiegato né tentato di indicare per quale ragione 4 la interpretazione fornita dal tribunale dovrebbe essere pretermessa o perché fosse insostenibile, manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili. In secondo luogo nell’ordinanza, alle pagg. 20 e 21 in particolare, si spiega, all’esito dell’ampia ricostruzione della vicenda e della esposizione degli elementi indiziari, ed in replica a specifiche sollecitazioni difensive, che: - il soggetto identificato come CO non può che essere l’odierno indagato (figlio della convivente del correo NC UT), perché indicato nelle intercettazioni come “il figlio di NC” e perché altri potenziali individui all’epoca dei fatti non avevano rapporti con gli autori della estorsione;
- la spedizione estorsiva aveva avuto luogo e ad essa aveva partecipato sicuramente il EN, come risultava da una intercettazione colta in itinere, nel corso della quale la presenza del EN veniva attestata dall’interlocutore che dichiarava al contempo di dirigersi sul posto della programmata azione delittuosa, per portarla a compimento;
- l’indubbio ed effettivo coinvolgimento nella vicenda del EN. Costui, come risulta dalle intercettazioni, dichiarava apertamente le proprie intenzioni, assegnandosi espressamente un ruolo di punta nel gruppo ‘di fuoco’. Inoltre, ad ulteriore conferma della concretezza del ruolo assunto, egli riceveva dalla Di IO (madre di NC UT, convivente della madre del EN) il consiglio per occultare un segno di potenziale identificazione presente sul volto e la sollecitazione alla pronta fuga, una volta eseguito il mandato illecito. A queste considerazioni –formulate dal Tribunale proprio in replica ad una serie di argomentazioni difensive, come si legge nell’ordinanza – non è stata fornita alcuna risposta nel ricorso. 2. Analoga considerazione vale in relazione alla gravità indiziaria concernente il capo 4 di imputazione, sulla detenzione d’arma: alle pagg. 26 e 27 si specificano i due elementi indiziari ritenuti sufficientemente gravi da giustificare la conferma della misura, costituiti (i) dal contenuto delle intercettazioni, ove l’offerta dell’arma da parte di EC UT è incontrovertibile ed i riferimenti alla disponibilità ed all’utilizzabilità dell’arma sono molteplici, nonché (ii) dal rumore di scarrellamento dell’arma, provocato dal movimento delle parti meccaniche della stessa. In conclusione, in assenza di una critica difensiva che si mantenga sul piano della legalità, che cioè si conformi ai parametri di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Medesima sorte affligge l’ulteriore censura imperniata sulla insussistenza delle condizioni per la configurazione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. e sulla estraneità del EN rispetto ad ambienti malavitosi. In questo caso adeguata risposta si trova alle pagg. 24 e 26 del provvedimento del Tribunale. La premessa della estorsione è la condizione di coercizione, asservimento e vassallaggio cui la comunità dei giostrai che gravitano intorno alla festa padronale di Canosa deve sottostare ogni volta che si presenti a svolgere le proprie attività di intrattenimento, per ottenere protezione e per soddisfare le famiglie dei detenuti. Si tratta di una condizione radicata in precedenti eclatanti 5 e risalenti oltre il lustro, posti in essere da chi ritorna, a distanza di anni a pretendere ‘il pizzo’, anche se per interposta persona, ma sempre spendendo il nome dei UT e del clan Strisciuglio. In siffatte condizioni, tanto condivise da essere oggetto di commenti – anche compiaciuti - all’interno dello stesso gruppo malavitoso che prepara l’azione aggressiva, non è ragionevole pensare che il EN ignorasse tali premesse o che esse non fossero percepite dalle persone offese. La circostanza contestata e ritenuta manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, IOccini, non massimata sul punto;
Sez. 6, n. 29816 del 29/3/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Buonanno, Rv. 254776-01) in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propagando i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte. 3. Infine, deve rilevarsi il deficit di specificità del motivo (articolato nel ricorso a pag. 11) sulle esigenze cautelari. Ivi si ricorda, da un lato, la prestazione, da parte dell’indagato, di un lavoro regolare, con contratto a tempo determinato, presso una società di Canosa e, dall’altro, la modestia dell’unico precedente. Ciò, a fronte di una motivazione che, nelle ultime tre pagine del provvedimento, dopo la puntuale ricostruzione dell’istituto, ampiamente illustrava le ragioni che imponevano il mantenimento della cautela. Esse sono da ravvisarsi, sia nella particolare spregiudicatezza dimostrata dall’indagato con l’assunzione di un ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva, sia nella contiguità, favorita ed indotta dal vincolo familiare, con l’ambiente malavitoso locale. Con tali considerazioni, il ricorso non si confronta affatto, così come con l’accenno, pure contenuto nelle ultime pagine dell’ordinanza, alla partecipazione del EN ad una coltivazione estesa ed organizzata (con controllo da remoto a mezzo telecamere) di marijuana, circostanza svalutata nel ricorso in quanto ritenuta in via del tutto ipotetica ed apodittica meritevole della riconduzione nel comma 5 dell’art. 73 Dpr 309/90. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere relatore La Presidente NC LO NA MA De NT