Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime • 1

In applicazione del principio "tempus regit actum", da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art.593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p.

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  • Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2010 · 0.7653878

    1. Entrata in vigore il 24 novembre 2010 la legge n. 183/2010 di approvazione del cd. Collegato lavoro - la quale ha convertito la conciliazione da obbligatoria in facoltativa ed ha introdotto termini di decadenza per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice (entro 270 giorni e se preceduti da conciliazione non riuscita o rifiutata, entro 60 giorni dal mancato accordo o dal rifiuto) - sono immediatamente sorti dubbi in ordine all'applicabilità (o meno) dei surriferiti termini di decadenza ai licenziamenti antecedenti all'entrata in vigore del cd. Collegato lavoro. Se si tiene conto del fatto che il legislatore che ha introdotto termini di decadenza per il deposito del ricorso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3058
Data del deposito : 3 luglio 2000

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