Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum", da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art.593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p.
- Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2010 · 0.7653878
1. Entrata in vigore il 24 novembre 2010 la legge n. 183/2010 di approvazione del cd. Collegato lavoro - la quale ha convertito la conciliazione da obbligatoria in facoltativa ed ha introdotto termini di decadenza per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice (entro 270 giorni e se preceduti da conciliazione non riuscita o rifiutata, entro 60 giorni dal mancato accordo o dal rifiuto) - sono immediatamente sorti dubbi in ordine all'applicabilità (o meno) dei surriferiti termini di decadenza ai licenziamenti antecedenti all'entrata in vigore del cd. Collegato lavoro. Se si tiene conto del fatto che il legislatore che ha introdotto termini di decadenza per il deposito del ricorso …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/7/2000
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere N. 3058
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 12617/2000
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'impugnazione proposta da NA FA contro la sentenza 19.03.96 del pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, che l'ha condannata alla pena di lire 600.000 di multa per il delitto di cui all'art. 388 CP;
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi,
lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede la restituzione degli atti alla corte d'appello di Venezia,
OSSERVA
La corte d'appello di Venezia, con ordinanza in data 21.3.2000, ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568/5 CPP, sul presupposto che debba trovare applicazione nella fattispecie l'art. 18 della legge 24.11.99 n.468, che ha modificato l'art. 593/3 CPP rendendo inappellabili le sentenze di condanna relative ai reati per i quali sia stata inflitta la sola pena pecuniaria.
Questa tesi non può essere condivisa.
La successione di leggi, comprese quelle di natura processuale, è regolata dal primo comma dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n.262 ("La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo").
Tale principio vale, naturalmente, in assenza di norme