CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
1t(/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni scritte e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore il difensore presente RU ZO si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47198 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. HI OC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria in epigrafe indicata con la quale è stata confermata l'ordinanza emessa in data 13/03/2023 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria applicativa dell'obbligo di dimora, in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo di imputazione provvisorio C 9). 2.1. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il giudice di merito, con motivazione illogica, ha ritenuto di poter desumere la conoscenza da parte dell'indagata della condotta illecita posta in essere da terzi sulla base di elementi di scarsa valenza indiziaria, quali l'aver accompagnato il TÀ, all'epoca suo fidanzato, in auto, e aver utilizzato il suo cellulare per lo scambio di alcuni SMS con CA Paolo. La ricorrente evidenzia che anche il giudice ha dato atto dell'assenza di conversazioni e riferimenti che possano in alcun modo trarre la consapevolezza nella donna dello stupefacente all'interno dell'autovettura. Né, evidenzia la ricorrente, gravi indizi possePtlarsi dal fatto che la donna avesse, durante il tragitto, in uso il telefono appartenente al TÀ. In tal senso, rappresenta che lo stesso compagno aveva avvertito l'interlocutore che al telefono avrebbe risposto la OC, a riprova della inusualità della situazione. Non si può ritenere che la OC fosse presente al momento del carico dello stupefacente, né può affermarsi che la donna avrebbe potuto sospettare che i pacchi caricati in macchina contenessero sostanza stupefacente. Al contrario, dalle fonti intercettive acquisite, si desume che la OC non ha partecipato all'incontro in cui veniva scambiato lo stupefacente, in quanto è rimasta in auto e, quindi, non poteva avere alcuna contezza del posizionamento dello stupefacente nella vettura. Evidenzia, pertanto, la carenza dei requisiti minimi, oggettivi e soggettivi, del concorso di persone nel reato, non avendo la ricorrente in alcun modo contribuito, neppure facilitando o manifestando un'adesione morale, alla condotta delittuosa posta in essere dal TÀ e dal CA, della quale era perfettamente ignara. Il giudice di merito, peraltro, non ha tenuto in conto la memoria difensiva depositata in udienza, posto che non vi è alcun cenno nell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che, rispetto ai numerosi ingenti traffici contestati agli altri indagati, la OC risulta essere coinvolta in un solo episodio, e considerato che la relazione sentimentale con il TÀ si è interrotta. Risulta quindi assai improbabile che si presentino alla donna altre occasioni per compiere ulteriori delitti;
evidenzia quindi la carenza del requisito dell'attualità, espressivo di un giudizio prognostico fondato su elementi concreti di giudizio, anche alla luce della distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare. 1 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate a pagina 5 del provvedimento in esame, laddove il giudice ha escluso che la OC abbia partecipato al viaggio in auto del tutto ignara in ordine alle sue ragioni, risultando altamente probabile che il TÀ la abbia resa edotta del fatto che egli avrebbe dovuto ritirare a GI TA e caricare sulla sua auto la sostanza stupefacente, per trasportarla fino a Bovalino e ivi consegnarla, poiché, se la donna fosse stata ignara, il TÀ non le avrebbe affidato il cellulare per tenere i contatti con il fornitore dello stupefacente per meglio organizzare l'operazione di consegna. In tal senso, il giudice a quo ha affermato che la consapevolezza che il TÀ abbia caricato e trasportato in auto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente da trasportare e consegnare a terzi, si evince in modo evidente dalle conversazioni intercettate provenienti dal cellulare criptato ove la donna, scambiando messaggi con il CA in ordine alla posizione raggiunta e all'andamento del viaggio, dopo aver 2 precisato: "sono HI", e aver risposto: "si, si, siamo qui", mentre il TÀ caricava lo stupefacente in auto, la PO ha riferito: "sta parlando". Poco dopo il TÀ ha risposto direttamente: "ho caricato". Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Ne deriva che dedurreXizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 2. Il secondo motivo è fondato. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2/08/1996, Colucci). Nell'ottica delineata dall'art 275 cod. proc. pen., poi, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gardino, C.E.D. n. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, C.E.D. n. 199030). 3 Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., è da segnalare la necessità di individuare, in modo preciso e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. 24/05/1996, Aloè, C.E.D. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass. 19/09/1995, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, C.E.D. n. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, C.E.D. n. 202259). L'asserto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari non può però essere fondato su elementi meramente congetturali ed astratti ma deve basarsi su parametri concreti, relativi a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato. L'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura (Sez. 3, n. 12921 del 17/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016 ) Rv. 266425). Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è correlabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a supporto dell'ordinanza impugnata non appare congruo né aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, atteso che l'apparato giustificativo a sostegno dell'asserto inerente al pericolo di recidiva si basa sull'assunto relativo alla mancanza di ritrosia dell'indagata a collaborare con TÀ, agevolandolo e accompagnandolo nella sua fase del ritiro e della consegna dello stupefacente. Il giudice a quo ha illogicamente ritenuto che il fatto che la OC non sia indagata per ulteriori reati e il decorso del tempo non abbiano in alcun modo inciso sulla valutazione, in termini di attualità e concretezza, del pericolo di reiterazione criminosa, confermando così l'asserto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre, per affermare le esigenze cautelari, il giudice di merito ha richiamato elementi attinenti alla gravità indiziaria, relativi alla condotta di agevolazione del trasporto e della consegna dello stupefacente effettuata dal TÀ, senza considerare che la OC ha partecipato ad un unico episodio, verificatosi durante la relazione sentimentale con il TÀ, e che, una volta interrotta tale relazione, non ha commesso ulteriori reati. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente • Contraddittoria è poi la motivazione del provvedimento impugnato laddove trascura un dato pacificamente emergente dalla trama argomentativa della pronuncia, dalla quale si evince che il ruolo principale del contesto dell'iter criminis, è stato esplicato dal TÀ, essendosi la ricorrente limitata a svolgere un ruolo marginale, sostanzialmente ancillare, rispetto alla condotta ascrivibile al compagno, in larga misura correlato al rapporto sentimentale con quest'ultimo, ed estrinsecatosi nell'espletamento di adempimenti in larga misura fungibili e non essenziali, nell'economica dell'agire criminoso. 3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023
1t(/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni scritte e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore il difensore presente RU ZO si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47198 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. HI OC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria in epigrafe indicata con la quale è stata confermata l'ordinanza emessa in data 13/03/2023 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria applicativa dell'obbligo di dimora, in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo di imputazione provvisorio C 9). 2.1. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il giudice di merito, con motivazione illogica, ha ritenuto di poter desumere la conoscenza da parte dell'indagata della condotta illecita posta in essere da terzi sulla base di elementi di scarsa valenza indiziaria, quali l'aver accompagnato il TÀ, all'epoca suo fidanzato, in auto, e aver utilizzato il suo cellulare per lo scambio di alcuni SMS con CA Paolo. La ricorrente evidenzia che anche il giudice ha dato atto dell'assenza di conversazioni e riferimenti che possano in alcun modo trarre la consapevolezza nella donna dello stupefacente all'interno dell'autovettura. Né, evidenzia la ricorrente, gravi indizi possePtlarsi dal fatto che la donna avesse, durante il tragitto, in uso il telefono appartenente al TÀ. In tal senso, rappresenta che lo stesso compagno aveva avvertito l'interlocutore che al telefono avrebbe risposto la OC, a riprova della inusualità della situazione. Non si può ritenere che la OC fosse presente al momento del carico dello stupefacente, né può affermarsi che la donna avrebbe potuto sospettare che i pacchi caricati in macchina contenessero sostanza stupefacente. Al contrario, dalle fonti intercettive acquisite, si desume che la OC non ha partecipato all'incontro in cui veniva scambiato lo stupefacente, in quanto è rimasta in auto e, quindi, non poteva avere alcuna contezza del posizionamento dello stupefacente nella vettura. Evidenzia, pertanto, la carenza dei requisiti minimi, oggettivi e soggettivi, del concorso di persone nel reato, non avendo la ricorrente in alcun modo contribuito, neppure facilitando o manifestando un'adesione morale, alla condotta delittuosa posta in essere dal TÀ e dal CA, della quale era perfettamente ignara. Il giudice di merito, peraltro, non ha tenuto in conto la memoria difensiva depositata in udienza, posto che non vi è alcun cenno nell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che, rispetto ai numerosi ingenti traffici contestati agli altri indagati, la OC risulta essere coinvolta in un solo episodio, e considerato che la relazione sentimentale con il TÀ si è interrotta. Risulta quindi assai improbabile che si presentino alla donna altre occasioni per compiere ulteriori delitti;
evidenzia quindi la carenza del requisito dell'attualità, espressivo di un giudizio prognostico fondato su elementi concreti di giudizio, anche alla luce della distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare. 1 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate a pagina 5 del provvedimento in esame, laddove il giudice ha escluso che la OC abbia partecipato al viaggio in auto del tutto ignara in ordine alle sue ragioni, risultando altamente probabile che il TÀ la abbia resa edotta del fatto che egli avrebbe dovuto ritirare a GI TA e caricare sulla sua auto la sostanza stupefacente, per trasportarla fino a Bovalino e ivi consegnarla, poiché, se la donna fosse stata ignara, il TÀ non le avrebbe affidato il cellulare per tenere i contatti con il fornitore dello stupefacente per meglio organizzare l'operazione di consegna. In tal senso, il giudice a quo ha affermato che la consapevolezza che il TÀ abbia caricato e trasportato in auto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente da trasportare e consegnare a terzi, si evince in modo evidente dalle conversazioni intercettate provenienti dal cellulare criptato ove la donna, scambiando messaggi con il CA in ordine alla posizione raggiunta e all'andamento del viaggio, dopo aver 2 precisato: "sono HI", e aver risposto: "si, si, siamo qui", mentre il TÀ caricava lo stupefacente in auto, la PO ha riferito: "sta parlando". Poco dopo il TÀ ha risposto direttamente: "ho caricato". Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Ne deriva che dedurreXizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 2. Il secondo motivo è fondato. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2/08/1996, Colucci). Nell'ottica delineata dall'art 275 cod. proc. pen., poi, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gardino, C.E.D. n. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, C.E.D. n. 199030). 3 Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., è da segnalare la necessità di individuare, in modo preciso e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. 24/05/1996, Aloè, C.E.D. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass. 19/09/1995, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, C.E.D. n. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, C.E.D. n. 202259). L'asserto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari non può però essere fondato su elementi meramente congetturali ed astratti ma deve basarsi su parametri concreti, relativi a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato. L'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura (Sez. 3, n. 12921 del 17/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016 ) Rv. 266425). Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è correlabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a supporto dell'ordinanza impugnata non appare congruo né aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, atteso che l'apparato giustificativo a sostegno dell'asserto inerente al pericolo di recidiva si basa sull'assunto relativo alla mancanza di ritrosia dell'indagata a collaborare con TÀ, agevolandolo e accompagnandolo nella sua fase del ritiro e della consegna dello stupefacente. Il giudice a quo ha illogicamente ritenuto che il fatto che la OC non sia indagata per ulteriori reati e il decorso del tempo non abbiano in alcun modo inciso sulla valutazione, in termini di attualità e concretezza, del pericolo di reiterazione criminosa, confermando così l'asserto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre, per affermare le esigenze cautelari, il giudice di merito ha richiamato elementi attinenti alla gravità indiziaria, relativi alla condotta di agevolazione del trasporto e della consegna dello stupefacente effettuata dal TÀ, senza considerare che la OC ha partecipato ad un unico episodio, verificatosi durante la relazione sentimentale con il TÀ, e che, una volta interrotta tale relazione, non ha commesso ulteriori reati. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente • Contraddittoria è poi la motivazione del provvedimento impugnato laddove trascura un dato pacificamente emergente dalla trama argomentativa della pronuncia, dalla quale si evince che il ruolo principale del contesto dell'iter criminis, è stato esplicato dal TÀ, essendosi la ricorrente limitata a svolgere un ruolo marginale, sostanzialmente ancillare, rispetto alla condotta ascrivibile al compagno, in larga misura correlato al rapporto sentimentale con quest'ultimo, ed estrinsecatosi nell'espletamento di adempimenti in larga misura fungibili e non essenziali, nell'economica dell'agire criminoso. 3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023