CASS
Sentenza 23 luglio 2026
Sentenza 23 luglio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE d’APPELLO di CATANZARO con l'ordinanza del 12/05/2026 avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di ROMA del 17/03/2026; visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della CORTE di APPELLO di ROMA RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/03/2026, la Corte di appello di Roma ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 27947 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 03/07/2026 dichiarato la propria incompetenza in ordine all’incidente di esecuzione proposto – a mezzo di due istanze, rispettivamente datate 31 luglio e 6 agosto 2025 – da UN CE, il quale aveva domandato la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Velletri in data 22/10/2013, in ragione dell’esclusione dell’aggravante del numero delle persone partecipi del reato associativo e stante la continuazione in executivis tra cinque sentenze passate in giudicato. A ragione della decisione dichiarativa della propria incompetenza, la Corte di appello di Roma ha rilevato come l’ultima sentenza divenuta irrevocabile - a carico di CE - sia quella del giorno 11/02/2025 (divenuta irrevocabile in data 11/11/2025) emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
tanto premesso, la Corte di appello di Roma disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, ritenuta competente. Quest’ultima, invece, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Tale decisione trae origine dall’individuazione - quale pronuncia atta a radicare la competenza ex art. 665 cod. proc. pen. - della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/06/2022, passata in giudicato il 17/05/2023, a mezzo della quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Velletri del 21/10/2023. 2. I difensori di UN CE, avv.ti Raffaella Graziani e Vincenzo Cicino, hanno presentato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenza della Corte di appello di Roma. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma. 2. Come già chiarito in parte narrativa, il conflitto nasce all’interno di un incidente di esecuzione proposto a mezzo di due istanze, l’ultima delle quali risale al 06/08/2025; questo, quindi, è il momento in cui si radica la competenza, che deve individuarsi in capo al giudice che ha emesso la sentenza che – in quell’epoca – risultava essere l’ultima passata in giudicato. Il 6/8/2025, l’ultima sentenza irrevocabile, intervenuta a carico di CE, era quella della Corte d’appello di Roma del 17/5/2023. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non rilevano le vicende successive alla proposizione della domanda;
non influisce, dunque, il fatto che eventualmente – all’indomani dell’instaurazione dell’incidente di esecuzione - passino in giudicato altre pronunce (come avvenuto nel caso di specie, ragion per cui la Corte d’appello di Roma ha declinato la propria competenza). Il principio di diritto è risalente e pacifico, per cui ci si può limitare a richiamare, fra tante, Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, [...], Rv. 277733 – 01, a mente della quale: ‹‹La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della “perpetuatio jurisdictionis” (negli stessi, termini, si vedano Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, [...], Rv. 259171 – 01 e Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, [...], 3 Rv. 247648 – 01, secondo la quale: ‹‹La competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi››). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Roma, alla quale dovranno essere trasmessi gli atti.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 03/07/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della CORTE di APPELLO di ROMA RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/03/2026, la Corte di appello di Roma ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 27947 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 03/07/2026 dichiarato la propria incompetenza in ordine all’incidente di esecuzione proposto – a mezzo di due istanze, rispettivamente datate 31 luglio e 6 agosto 2025 – da UN CE, il quale aveva domandato la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Velletri in data 22/10/2013, in ragione dell’esclusione dell’aggravante del numero delle persone partecipi del reato associativo e stante la continuazione in executivis tra cinque sentenze passate in giudicato. A ragione della decisione dichiarativa della propria incompetenza, la Corte di appello di Roma ha rilevato come l’ultima sentenza divenuta irrevocabile - a carico di CE - sia quella del giorno 11/02/2025 (divenuta irrevocabile in data 11/11/2025) emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
tanto premesso, la Corte di appello di Roma disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, ritenuta competente. Quest’ultima, invece, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Tale decisione trae origine dall’individuazione - quale pronuncia atta a radicare la competenza ex art. 665 cod. proc. pen. - della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/06/2022, passata in giudicato il 17/05/2023, a mezzo della quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Velletri del 21/10/2023. 2. I difensori di UN CE, avv.ti Raffaella Graziani e Vincenzo Cicino, hanno presentato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenza della Corte di appello di Roma. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma. 2. Come già chiarito in parte narrativa, il conflitto nasce all’interno di un incidente di esecuzione proposto a mezzo di due istanze, l’ultima delle quali risale al 06/08/2025; questo, quindi, è il momento in cui si radica la competenza, che deve individuarsi in capo al giudice che ha emesso la sentenza che – in quell’epoca – risultava essere l’ultima passata in giudicato. Il 6/8/2025, l’ultima sentenza irrevocabile, intervenuta a carico di CE, era quella della Corte d’appello di Roma del 17/5/2023. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non rilevano le vicende successive alla proposizione della domanda;
non influisce, dunque, il fatto che eventualmente – all’indomani dell’instaurazione dell’incidente di esecuzione - passino in giudicato altre pronunce (come avvenuto nel caso di specie, ragion per cui la Corte d’appello di Roma ha declinato la propria competenza). Il principio di diritto è risalente e pacifico, per cui ci si può limitare a richiamare, fra tante, Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, [...], Rv. 277733 – 01, a mente della quale: ‹‹La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della “perpetuatio jurisdictionis” (negli stessi, termini, si vedano Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, [...], Rv. 259171 – 01 e Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, [...], 3 Rv. 247648 – 01, secondo la quale: ‹‹La competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi››). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Roma, alla quale dovranno essere trasmessi gli atti.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 03/07/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente