CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2023, n. 48774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48774 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NY IG nato il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato MICHELA PASCUZZI del foro di ROMA che, associandosi alle richieste del Procuratore Generale, ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 48774 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Brescia ha ritenuto GO LI responsabile di un tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. (così riqualificato il fatto contestato al capo A della rubrica) e della violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (capo C della rubrica). Ritenuta la continuazione tra questi reati, OL è stato condannato alla pena di anni uno, giorni venti di reclusione ed C 600,00 di multa. Egli è stato assolto, invece, da altra imputazione che non rileva in questa sede. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. Osserva il ricorrente che all'imputato era stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale sicché l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere operato in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il Tribunale, invece, ha indicato la pena per il capo A) in anni uno, mesi sei di reclusione ed C 800,00 di multa e fissato in un mese di reclusione ed C 100,00 di multa l'aumento per continuazione. 3. Si deve premettere che il ricorso è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490, «la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza» (pag. 23 della motivazione). Ne consegue che lo stesso "fatto processuale" della presentazione del ricorso consente di «ritenere avverata l'acquiescenza sulla base del risultato dell'intesa raggiunta con il Procuratore della Repubblica a mente del combinato disposto degli artt. 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod. proc. pen.: intesa la cui natura "interna" esclude [...] la necessità di certificazioni o attestazioni di sorta da parte del soggetto impugnante» (così, testualmente, pag. 24 della motivazione). 4. Ancorché ritualmente proposto, il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata chiarisce infatti, a pag. 6, che la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale è frutto di «errore del pubblico ministero» e che 2 Il Consigliere estensore Il Presidente LI è «recidivo infraquinquennale». Il ricorrente non contesta tale affermazione, che è ribadita a pag. 8 della motivazione e nel dispositivo della sentenza (ove si parla, infatti, di «recidiva infraquinquennale»). Si deve ricordare allora che, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base solo «quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma» e,. quindi, solo nei casi di recidiva reiterata. 5. Per quanto esposto, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato MICHELA PASCUZZI del foro di ROMA che, associandosi alle richieste del Procuratore Generale, ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 48774 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Brescia ha ritenuto GO LI responsabile di un tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. (così riqualificato il fatto contestato al capo A della rubrica) e della violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (capo C della rubrica). Ritenuta la continuazione tra questi reati, OL è stato condannato alla pena di anni uno, giorni venti di reclusione ed C 600,00 di multa. Egli è stato assolto, invece, da altra imputazione che non rileva in questa sede. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. Osserva il ricorrente che all'imputato era stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale sicché l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere operato in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il Tribunale, invece, ha indicato la pena per il capo A) in anni uno, mesi sei di reclusione ed C 800,00 di multa e fissato in un mese di reclusione ed C 100,00 di multa l'aumento per continuazione. 3. Si deve premettere che il ricorso è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490, «la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza» (pag. 23 della motivazione). Ne consegue che lo stesso "fatto processuale" della presentazione del ricorso consente di «ritenere avverata l'acquiescenza sulla base del risultato dell'intesa raggiunta con il Procuratore della Repubblica a mente del combinato disposto degli artt. 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod. proc. pen.: intesa la cui natura "interna" esclude [...] la necessità di certificazioni o attestazioni di sorta da parte del soggetto impugnante» (così, testualmente, pag. 24 della motivazione). 4. Ancorché ritualmente proposto, il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata chiarisce infatti, a pag. 6, che la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale è frutto di «errore del pubblico ministero» e che 2 Il Consigliere estensore Il Presidente LI è «recidivo infraquinquennale». Il ricorrente non contesta tale affermazione, che è ribadita a pag. 8 della motivazione e nel dispositivo della sentenza (ove si parla, infatti, di «recidiva infraquinquennale»). Si deve ricordare allora che, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base solo «quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma» e,. quindi, solo nei casi di recidiva reiterata. 5. Per quanto esposto, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 novembre 2023