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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 26744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26744 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di FI DO, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 5/01/2022 della Corte di appello di Catania letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di DO FI dalla Corte di appello di MA (Francia) in data 30 settembre 1994, ai fini e per gli effetti della recidiva 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 26744 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/05/2023 e dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e di ogni altro effetto penale di detta condanna, avanzata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania. L'inammissibilità è stata motivata sulla base della ritenuta diretta applicabilità della condanna emessa all'estero agli effetti penali, comprese le pene accessorie, senza la necessità di attivazione della procedura di riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 73/2016. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 2016, n.73, la cui applicazione riguarda la rilevanza delle decisioni di condanna emesse da altro Stato membro dell'Unione Europea ai soli effetti penali delle condanne emesse in Italia per fatti diversi da quelli già giudicati all'estero, attraverso l'equiparazione a tali effetti alle condanne emesse in Italia, anche attraverso l'istituzione del certificato del casellario giudiziale europeo, ma senza tuttavia consentire l'applicazione di pene accessorie senza il previo riconoscimento formale della condanna estera ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, n. 2, cod. pen. Si osserva che dai precedenti di legittimità che hanno fatto riferimento all'art. 3 del d.lgs. n. 73/2016 (Sez. 6, n. 1929 del 17/11/2021, Rv. 47414; Sez. 1, n. 15569 del 22/02/2017, Rv. 25157) si evince che la rilevanza automatica della sentenza estera è stata limitata ai soli fini indicati nella già menzionata norma, coincidenti con quelli indicati all'art. 12, comma 1, n.1 cod. pen., mentre è stata ribadita la necessità della procedura di riconoscimento della sentenza estera per tutti gli effetti penali contemplati dagli altri numeri del primo comma dell'art. 12 cod. pen. Si obietta, inoltre, che l'anzidetta condanna non risulta essere stata iscritta nel certificato penale europeo con la conseguente preclusione per il giudice italiano di poterne tenere conto ai fini e nei limiti indicati dalla richiamata disposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni seguenti. Innanzitutto, deve premettersi che la richiesta di riconoscimento riguarda una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nancy il giorno 30 settembre 2 1994, divenuta irrevocabile il 21 marzo 1996 per il reato di traffico di stupefacenti, con la quale il FI è stato condannato alla pena detentiva di anni quattro. Il riconoscimento è stato richiesto non solo agli effetti della recidiva, ovvero per un profilo che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la renderebbe superflua - stante il previsto meccanismo automatico di rilievo in Italia dei precedenti europei - ma, anche, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni che conseguirebbe in base alla normativa penale nazionale (art. 29 cod. pen.) come effetto di una condanna alla pena della reclusione non inferiore ad anni tre. La decisione della Corte territoriale è perciò corretta con riguardo alla valutazione della sentenza straniera ai fini della recidiva, mentre è errata rispetto al tema dell'applicazione delle pene accessorie per le ragioni indicate dalla Procura Generale, che tuttavia non giustificano comunque l'accoglimento del ricorso per le considerazioni già affrontate e illustrate in precedenti decisioni emesse da questa Corte di legittimità che vanno qui ribadite (Sez. 6, n. 5876 del 12/01/2023, Trovato, Rv. 284207; Sez. 6, n. 3389 del 12/12/2022, dep. 2023, Guglielnnino, non mass.). Con riferimento ai rapporti tra l'istituto del riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. e il meccanismo del mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea delle decisioni di condanna, questa Corte ha già affermato che, agli effetti della recidiva (art. 12 n. 1, cod. pen.), le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea hanno rilevanza, nel concorso dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, senza necessità del previo giudizio di riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614). Il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (recante attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale) ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Tale decreto è stato emanato congiuntamente ad altri due analoghi provvedimenti normativi, il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (recante attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario) e il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 75 (recante attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), emessi in pari data per dare attuazione, rispettivamente, alle decisioni quadro 3 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, aventi entrambe ad oggetto gli scambi di informazioni tra i casellari europei. In particolare, con la decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008 si è stabilito che ciascuno Stato membro assicuri che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili . all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, «siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale». Con la decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, gli Stati dell'Unione europea hanno creato un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro (ECRIS), per dare attuazione alla decisione 2009/315/GAI attraverso la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, sì da consentire la comunicazione delle informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile. Ne consegue che, nell'ambito di applicazione della decisione quadro in esame, come anche dei coevi atti normativi 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, l'esistenza di una precedente condanna definitiva emessa in altro Stato membro può essere esaminata e valutata dall'autorità giudiziaria procedente non ai fini della sua esecuzione, ma esclusivamente come "fatto storico", per gli effetti che, in base al diritto interno, essa può esplicare nell'ambito di un nuovo procedimento penale, nei confronti della stessa persona, ma per "fatti diversi". Quindi se ai fini della recidiva non è richiesto il riconoscimento in forza dell'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n.73, al contrario ai fini dell'applicazione di pene accessorie come effetto della condanna estera è sempre necessaria la procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen.. L'ambito di applicazione dell'art. 3 cit. riguarda solo la rilevanza ed equiparazione dei precedenti penali europei a quelli interni nei giudizi nazionali pendenti per fatti diversi da quelli oggetto dei giudicati esteri. Il riconoscimento per l'esecuzione in Italia della condanna estera o per l'applicazione di pene accessorie come effetto penale della condanna estera per lo stesso fatto giudicato all'estero è invece fuori dall'ambito di operatività del meccanismo di diretta rilevanza interna della condanna estera. Tuttavia, pur essendo senz'altro fondata l'astratta praticabilità della procedura di cui all'art. 730 cod. proc. pen. per il riconoscimento delle sentenze emesse in uno degli Stati dell'Unione europea ai fini e per gli effetti dell'art. 12, n. 2, cod. pen., il ricorso non si confronta, tuttavia, con il divieto del ne bis in idem operante nello spazio giudiziario eurounitario, che con l'emanazione della decisione quadro 2008/675/GAI e dello strumento attuativo in ambito nazionale (d. Igs. n. 73 del 216 cit.) ha limitato la facoltà di riconoscimento. Il riconoscimento agli effetti dell'art. 12, n. 2 cod. pen. della sentenza straniera in questione, imponendo al condannato una ulteriore pena "per lo stesso fatto" per il quale è stato già giudicato in Francia, verrebbe, infatti, a porsi in contrasto con le garanzie convenzionali (art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 54 Convenzione di Schengen) che mirano a tutelare l'individuo non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena ma ancor prima contro quella di subire un secondo processo per il medesimo fatto, sì da evitargli l'ulteriore sofferenza e i costi economici determinati da un nuovo processo in relazione a condotte per le quali sia stato già giudicato. Sotto tale profilo, il ricorrente non si cura affatto di verificare se possano ritenersi superati i limiti che la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (da ultimo n. 149 del 2022) ha più di recente indicato alla possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito al fine di rispettare il ne bis in idem. Sotto tale diverso profilo manca qualunque riferimento alla condizione rappresentata dalla «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» che non darebbe luogo a violazione del ne bis in idem in presenza di diversi procedimenti punitivi. Una violazione del diritto convenzionale è, infatti, ravvisabile ove difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra i procedimenti, trattandosi di un requisito funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificata protratta situazione di incertezza circa la propria sorte giudiziaria. Nella specie, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna francese è divenuta definitiva in data 21 marzo 1996, sicchè tale ampio spazio temporale rende senz'altro inammissibile il riconoscimento di detta sentenza estera ai fini dell' applicazione di nuova pena accessoria nazionale perché precluso dal divieto di ne bis in idem in ambito europeo, secondo i principi dettati dall'art. 54 Schengen e 50 Carta dei diritti fondamentali, considerato il lungo tempo decorso dal passaggio in giudicato della condanna francese. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
5 re estensore Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2023
P.Q.M.
5 re estensore Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2023