Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto in favore di un portalettere disabile, già in servizio alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., il diritto al trasferimento ad altra sede ed al mutamento delle sue originarie mansioni in quelle di sportellista, ritenendo non provata l'asserzione della parte datoriale relativa alla non necessità di tale funzione nella sede di destinazione, che comunque risultava priva di detta figura di operatore interno).
- Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 luglio 2022
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5424/2005 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GL DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 45/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 01/03/2004 R.G.N. 61/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 1 marzo 2004, la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. contro il proprio dipendente AL LI avverso la sentenza in data 27 giugno 2001 con la quale il Tribunale del lavoro di Macerata aveva condannato la predetta società a trasferire il lavoratore presso l'agenzia di Morrovalle stazione adibendolo a mansioni riconducibili all'area operativa di cui al C.C.N.L. di settore compatibili col suo stato di salute.
AL LI, dipendente delle Poste inquadrato nell'area operativa, originariamente addetto a compiti di recapito della corrispondenza nell'ambito dell'Agenzia di Morrovalle stazione, quindi distaccato presso l'agenzia di Civitanova Marche in quanto non idoneo a svolgere mansioni di recapito a causa delle proprie condizioni di salute, aveva chiesto di poter tornare in servizio a Morrovalle, ove si era liberata una posizione di impiegato interno di area operativa, invocando all'uopo la disciplina di cui alla L. n.104 del 1992, comma 6, relativa ai portatori di handicap in situazione di gravità.
I giudici di merito hanno accolto la domanda, sulla base del dato di fatto pacifico relativo alla situazione di handicappato grave del dipendente e accertando che in corso di giudizio si era resa disponibile presso l'agenzia di Morrovalle stazione una posizione di impiegato interno di area operativa con mansioni di sportellista, alle quali il LI era idoneo sia professionalmente (tutt'al più previo un breve periodo di aggiornamento professionale, ritenuto non ostativo alla attribuzione della mansione) che dal punto di vista delle condizioni di salute, come accertato dalla Commissione medica della AUSL n. 8 in data 11 ottobre 2001.
Avverso tale sentenza, Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il dipendente non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso, la difesa della società deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli art. 41 Cost., L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 6, e art. 2103 c.c.,
nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Riportato il testo della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 6, la ricorrente istituisce un parallelismo tra di esso e il precedente comma 5, del medesimo articolo, sostenendo che, in forza dell'analogo dato testuale, sarebbe possibile all'interessato (rispettivamente, al familiare del disabile in situazione di gravità e a quest'ultimo), la scelta della sede di lavoro unicamente in fase di prima assegnazione e non nello sviluppo delle vicende del rapporto lavorativo, a cui si riferirebbe viceversa il divieto di trasferimento senza il consenso dell'interessato. Una tale interpretazione della norma in esame troverebbe, secondo la ricorrente, sostegno sia in sentenze di questa Corte che in pronunce della Corte costituzionale, peraltro relative all'ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo citato, in cui la persona interessata non è, come nel caso in esame, l'andicappato, ma il familiare che gli presta assistenza.
Inoltre, la società rileva che l'eventuale diritto del lavoratore portatore di handicap in condizione di gravità non è riconosciuto dalla norma citata in maniera incondizionata, potendovisi opporre esigenze di servizio, come è fatto palese dalla espressione "ove è possibile" contenuta nella norma medesima.
Nel caso di specie, il carico di lavoro dell'ufficio di Morrovalle non avrebbe reso necessario all'epoca l'utilizzo di un'altra unità addetta allo sportello, tanto più se handicappata in situazione di gravità: il LI non avrebbe infatti una specifica esperienza nella mansione, per cui avrebbe dovuto sottoporsi a maggiori sforzi fisici e psichici, con danno per la sua salute;
inoltre l'imposizione della sua presenza nell'ufficio richiesto lederebbe la libertà organizzativa dell'imprenditore, mentre sarebbe necessaria una accurata formazione per consentire al dipendente di svolgere la mansione di addetto allo sportello.
Seguono citazioni della giurisprudenza di questa Corte in ordine al possibile licenziamento del personale divenuto inidoneo e all'attribuzione allo stesso di compiti di una qualifica inferiore. La ricorrente conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.
Il ricorso è infondato.
Va premessa la constatazione che la sentenza impugnata non si occupa esplicitamente del significato da attribuire alla locuzione "diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina ", evidentemente in assenza di una esplicita censu-ra al riguardo svolta dalla società appellante avverso la sentenza appellata (e infatti nelle premesse del ricorso per cassazione la società non riferisce di avere in proposito formulato in precedenza alcuna obiezione). Va altresì premesso il rilievo dell'erronea indicazione, tra le norme violate, di quelle di cui agli artt. 1262 e 1263 c.c., relative alla disciplina legale di ermeneutica contrattuale, in un contesto in cui viceversa viene censurata l'interpretazione di norme di legge, pertanto condotta necessariamente alla stregua dell'art. 12 preleggi. Ciò premesso, si ritiene peraltro che la constatazione e il rilievo operati non impediscano il richiesto (solo in sede di legittimità) controllo sulla correttezza di tale interpretazione della legge - costituente l'implicita premessa dell'accoglimento della domanda -, anche alla luce di quella diversa comunque prospettata dalla ricorrente.
Si riporta pertanto il testo delle due disposizioni di legge citate nel ricorso.
La L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 6, stabilisce, per quanto qui interessa, che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità... ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso".
Il precedente comma 5, è invece così formulato "Il genitore o il familiare lavoratore... che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,'" (le ultime tre parole sono state soppresse dalla L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 19) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Nella interpretazione dell'analoga formulazione delle due disposizioni relativamente al contenuto dei diritti riconosciuti, rispettivamente, al disabile in situazione di gravità e al parente che lo assiste, la ricorrente ritiene che in ambedue i casi il diritto dell'interessato alla scelta della sede si riferisca alla prima assegnazione della sede di lavoro e pertanto alla fase di istituzione di un nuovo rapporto mentre solo la necessità del consenso al trasferimento abbia riguardo ad un rapporto di lavoro già in corso.
Nessun diritto pertanto potrebbe vantare l'interessato nelle due ipotesi ad un trasferimento di sede di lavoro in corso di rapporto (cui è riconducibile la fattispecie oggetto del presente giudizio). Una tale interpretazione delle norme di legge citate troverebbe il sostegno in alcune sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale, laddove esse, esaminando peraltro esclusivamente l'ipotesi di cui al comma 5, avrebbero escluso il diritto del familiare ad essere trasferito ad altra sede in corso di rapporto. Senonché le pronunce richiamate di questa Corte (Cass. nn. 3027/'99, 3306/'99, 829/'01, 12692/'02, 1396/'06) hanno concluso nel senso indicato sulla base della considerazione del necessario requisito della situazione di assistenza in atto tra il familiare lavoratore e il portatore di handicap in situazione di gravità, che deve, secondo tale giurisprudenza, sussistere al momento della scelta di una determinata sede lavorativa.
Il che peraltro non esclude che di per sè l'espressione "scegliere la sede più vicina " non possa ricomprendere, come letteralmente appare ricomprendere, anche la possibilità di una scelta operata in corso di rapporto (come ritenuto, anche nell'ambito considerato, da Cass. 8 agosto 2005 n. 16643, quando la necessità della assistenza sorga solo successivamente alla sua istaurazione perché la situazione di handicap grave si sia verificata durante il rapporto di lavoro del familiare), tanto più a seguito della soppressione del riferimento alla necessaria convivenza, operata dalla L. n. 53 del 2000, citato art. 19. Una tale estensione dell'espressione concernente la scelta della sede di lavoro risulta ancor più avvalorata con riguardo alla norma da applicare alla fattispecie in esame e di cui all'art. 33 citato, comma 6, in ragione della ratio della stessa, diretta a consentire la effettività del diritto al lavoro della persona svantaggiata per la situazione di handicap grave in cui si trova per ragioni di salute e alla quale non sono pertanto riferibili le giustificazioni della limitazione al diritto del disabile all'assistenza familiare enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325 del 1996 (secondo la quale non è immaginabile che la tutela del disabile si debba fondare esclusivamente sull'assistenza familiare, la quale può pertanto subire limitazioni laddove contrasti con interessi di pari rilievo costituzionale).
Sulla base del tenore letterale e alla luce della ratio della disposizione in esame, non contraddetta, come indicato, dal riferimento all'analogia istituibile col testo del comma 5, del medesimo articolo della legge, la norma sul diritto di scelta della sede di lavoro del disabile in situazione di gravità va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che in sede di assunzione, anche successivamente e, in quest'ultimo caso, sia quando la situazione di handicap grave intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista, ma l'interessato, per ragioni apprezzabili (ad es. il matrimonio con persona di diversa residenza, la sopravvenienza nella sede di lavoro più vicina alla residenza di una posizione di lavoro compatibile, età), intenda mutare la propria residenza. Conseguentemente, anche la situazione del ricorrente tesa a ripristinare la precedente sede di lavoro al sopravvenire in essa di una posizione di lavoro compatibile col proprio stato di salute, appare riconducibile alla fattispecie considerata, al verificarsi delle condizioni prescritte.
Tra queste ultime, la ricorrente contesta la sussistenza di quella rappresentata da una ragionevole possibilità di adibire il lavoratore nella sede da lui scelta.
Il diritto in questione non è infatti attribuito al disabile in maniera incondizionata, come fatto palese dall'espressione "ove possibile" inserita nella disposizione di legge, la quale implica la ricerca di una ragionevole composizione tra l'interesse del lavoratore disabile e quello, di analogo rilievo, del datore di lavoro che con esso eventualmente contrasti, rappresentato da esigenze economiche e organizzative di impresa che il concreto esercizio del diritto di scelta sia in grado di ledere in maniera consistente.
Poste tali premesse di principio, la ricorrente deduce sostanzialmente che l'adibizione del ricorrente alla posizione di sportellista presso l'Agenzia di Morrovalle stazione non risponderebbe alle esigenze di copertura dell'organico della agenzia, sarebbe lesiva per la salute dello stesso lavoratore e comunque limiterebbe la libertà organizzativa della società imponendole anche oneri di addestramento del LI alla nuova mansione. La deduzione è infondata.
Si premette di condividere le affermazioni di principio in ordine alla natura non incondizionata del diritto del disabile in situazione di gravità alla scelta della sede di lavoro e alla necessaria composizione del relativo interesse con quello eventualmente contrastante dell'impresa avente pari rilievo, del resto fatte proprie anche dalla Corte territoriale (e su cui cfr., oltre le sentenze già citate, da ultimo, Cass. S.U. 27 marzo 2008 n. 7945). Va peraltro qui ribadito quanto affermato delle sezioni unite di questa Corte nell'ultima delle sentenze citate con riguardo all'onere della prova in ordine alle esigenze organizzative di impresa che si opporrebbero al diritto di scelta, ritenuto, secondo i principi, gravante sul datore di lavoro.
Ciò premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha accertato che le mansioni di addetto allo sportello resesi disponibili a Morrovalle sono compatibili con le condizioni di salute del LI e che sono altresì adeguate al tipo di professionalità dedotto nel contratto di lavoro, ancorché possano necessitare di un breve periodo di addestramento, comunque non comportante un rilevante aggravio per l'imprenditore. Tali accertamenti, condotti sulla base di visite mediche effettuate dalla Commissione medica presso la AUSL nonché di prove testimoniali, sono contestate solo genericamente dalla ricorrente, che pretende di sovrapporre ad esse proprie diverse valutazioni, così promuovendo in proposito un inammissibile giudizio di terzo grado in questa sede di legittimità.
Per il resto, la ricorrente afferma, ma non deduce di aver fornito al riguardo un qualche elemento di prova, anche solo di tipo induttivo (ad es. confrontando i dati relativi all'afflusso della corrispondenza rispetto all'organico degli addetti, in vari uffici ed agenzie della società), in ordine alla affermazione di non avere alcuna necessità di ricoprire la posizione di addetto allo sportello rimasta scoperta presso l'agenzia di Morrovalle stazione. Infine, del tutto stravaganti rispetto alla materia del contendere appaiono le considerazioni svolte nel ricorso in ordine al potere dell'imprenditore di licenziare o attribuire mansioni professionalmente deteriori ai dipendenti divenuti inabili in corso di rapporto.
Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso della società p.a. Poste Italiane va respinto.
Nulla per le spese del LI, che non ha svolto difese nel presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009