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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11276 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da IO IO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Paolo Ferragonio, di fiducia LO IU, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Umberto Bulso, di fiducia SE RI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Carlo Alberto Mari, di fiducia avverso la sentenza n. 3017/21 in data 18/03/2022 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la memoria della difesa di LO IU in data 25/01/2023; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11276 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/03/2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 05/07/2021 all'esito di giudizio abbreviato, appellata da YA SE, da IU LO e da IO IO, previo riconoscimento anche a quest'ultimo della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in giudizio di equivalenza alle aggravanti ed alla recidiva contestate, riduceva la pena ai tre sunnominati nella misura di anni tre, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 81 cpv., 337 cod. pen. (capo B), con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO IO, di IU LO e di YA SE, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di IO IO. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 628, 56, 624, 337 cod. pen. Si contesta il fatto che non sia stata fatta applicazione del principio di diritto secondo cui il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ed il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo. Se del tutto immotivate erano rimaste le ragioni per le quali era stato dedotto ed affermato che nel caso di specie il sistema di antifurto satellitare non era entrato in funzione, con conseguente consumazione dell'impossessamento da parte dell'agente, parimenti ugualmente immotivata era rimasta l'affermazione per la quale l'impossibilità di qualificare come tentato il delitto di rapina impropria faccia da contrappunto alla nozione di flagranza e quasi flagranza che esclude la possibilità di ritenere esistente lo iato temporale, la cesura spazio temporale di cui all'imputazione. Di fatto, nella ricostruzione effettuata dal giudice di appello viene 2 escluso dal fatto tipico l'elemento dell'impossessamento, poiché quasi assorbito nella mera sottrazione: ciò rende di fatto labile il discrimine tra tentativo di furto e tentativo di rapina impropria, potendosi configurare astrattamente le fattispecie nel medesimo caso concreto, con conseguente attribuzione di discrezionalità (da giustificare) da parte dell'interprete. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 110, 116 e 337 cod. pen. In entrambe le sentenze di merito non indicano gli elementi che consentano di ritenere integrato l'onere motivazionale circa gli elementi di fatto idonei a ritenere la ricorrenza in capo al IO del concorso dello stesso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. Nessun contributo, agevolatore o determinatore, è stato individuato come ascrivibile al IO: lo stesso, non poteva né scendere né allontanarsi dall'autovettura su cui si trovava a bordo, e se certamente era d'accordo a fuggire, non altrettanto era d'accordo sul fatto che la fuga dovesse consentire od imporre di commettere reati. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Entrambi i giudici di merito hanno illogicamente ed incongruamente continuato ad equiparare le diverse posizioni, nonostante la recidiva a carico del IO sia una recidiva semplice, per un episodio risalente ad oltre dieci anni addietro. Inoltre la posizione del ricorrente si differenzia anche per la condotta post factum, caratterizzata dall'effettuazione del risarcimento del danno e per la condotta durante il fatto, essendo stato lo stesso passeggero inerte, costretto a subire le condotte di altri. 4. Ricorso nell'interesse di IU LO. Primo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione agli artt. 337, 624 e 628 cod. pen. E' noto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale anche il comportamento di chi fugge piò integrare gli estremi della violenza necessaria a configurare sia il reato di rapina impropria che quello di resistenza. Peraltro, perché ciò accada, è necessario che la condotta avuta dal fuggitivo avvenga con modalità che, considerate le concrete circostanze del caso, siano tali da porre effettivamente in pericolo l'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada. Nella fattispecie, non possono essere ritenuti integrati gli estremi della violenza (quale elemento costitutivo tanto della rapina impropria che della resistenza a pubblico ufficiale) nella condotta di fuga: invero, l'inseguimento è avvenuto su una strada provinciale per lo più rettilinea, lontana dal centro abitato, senza presenza di pedoni e con scarso traffico veicolare;
inoltre, le condizioni della strada erano tali da non consentire la percorrenza a velocità elevate. 3 Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione all'art. 116 cod. pen. Posto che il LO occupava il sedile del passeggero anteriore all'interno dell'auto datasi alla fuga, auto condotta dal coimputato SE, e non essendo pertanto lui l'autore materiale della condotta di guida asseritamente spericolata, successiva alla sottrazione del veicolo da cui è scaturita la più grave contestazione del reato di rapina impropria, ricorrono gli estremi del concorso anomalo nel reato, con il conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dell'attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a titolo di continuazione. La Corte territoriale, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, si è limitata ad applicare sulla pena prevista per la rapina lo stesso aumento di sanzione irrogato dal giudice di primo grado, omettendo di esporre le ragioni e i criteri sottesi dalla decisione di quantificare la pena in tale misura, di fatto operando una sorta di cumulo materiale delle pene. 5. Ricorso nell'interesse di YA SE. Primo motivo: si riprende anche nella forma grafica il primo motivo di ricorso nell'interesse del coimputato IU LO. Secondo motivo: si riprende anche nella forma grafica il terzo motivo di ricorso nell'interesse del coimputato IU LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso nell'interesse di IO IO. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va detto innanzitutto come nessun dubbio sussista in ordine alla ricostruzione dei fatti come riportata negli accertamenti di polizia giudiziaria in cui 4 si dava atto che la circostanza che i tre imputati fossero gli autori del furto della Fiat 500 venisse evinta dal breve lasso temporale intercorso tra l'attivazione del segnale satellitare installato sull'autovettura e l'avvistamento della stessa da parte degli operanti. Tale ipotesi è stata ulteriormente avvalorata dal rinvenimento degli arnesi atti allo scasso, compatibili con i danni presenti sul veicolo oggetto di furto, nonché con le dichiarazioni confessorie rese dagli imputati;
analogamente, è stato dimostrato come, subito dopo il furto, avvedutisi della presenza dei militari ed abbandonato il veicolo rubato, i tre soggetti si davano a precipitosa fuga per guadagnarsi l'impunità. Così fissato l'accertamento dei fatti, indiscutibile la correttezza della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), quale rapina impropria, che si caratterizza - come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - per il fatto che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Ne consegue che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, il requisito della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso delle refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310). Come è stato ulteriormente precisato, «ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica» (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, dep. 1991, Villa, Rv. 186764). Pertanto, «il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità» (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere «un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa» (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo Rv. 248509). Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione: da qui la manifesta infondatezza del motivo, nella parte in cui ritiene che il fatto contestato all'agente (in concorso con gli altri imputati ricorrenti) dovesse essere qualificato quale ipotesi di tentato furto del veicolo, mancando la dimostrazione 5 dell'uso della violenza da parte dell'imputato per garantirsi l'impunità e per sottrarsi all'arresto da parte delle forze dell'ordine; allo stesso modo, è manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente che ritiene al più integrata la fattispecie tentata del delitto contestato (ovvero, del meno grave furto del veicolo) essendosi realizzata unicamente una momentanea sottrazione della vettura, sotto il costante controllo da parte del sistema satellitare che, quindi, impediva l'impossessamento della vettura. AI riguardo, è sufficiente rammentare che «Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero» (Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Latri, Rv. 268471; nello stesso senso Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536, nonché, con riferimento alla fattispecie del delitto di rapina, Sez. 2, n. 3307 del 11/12/2009, dep. 2010, Crispino, Rv. 246263; v. anche, Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817, secondo cui integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come riconosciuto dai giudici di merito, la condotta dei prevenuti ha integrato anche la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.: invero, il SE, materialmente, il LO ed il IO, aderendo pienamente alla condotta del primo come desumibili dai comuni precedenti comportamenti di fuga, si sono opposti all'azione che i pubblici ufficiali stavano legittimamente compiendo. E, costante - condivisa - giurisprudenza riconosce che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (cfr., Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; nello stesso senso, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il primo giudice ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche poste in giudizio di equivalenza con le contestate e riconosciute circostanze aggravanti. Il secondo giudice ha riconosciuto anche al IO la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., mantenendo il giudizio di 6 equivalenza tra opposte circostanze e riducendo la pena ad anni tre, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 800 di multa. Nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto della personalità dell'imputato, della sua biografia penale (recidivo semplice), della condotta di vita e delle modalità dell'agire, ritenendo implicitamente come recessivo ogni altro dato astrattamente favorevole all'imputato. Dette valutazioni sono assistite da giustificata e non illogica motivazione e, come tali sono insindacabili in sede di legittimità. Come è noto, si afferma in giurisprudenza che: -la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;
-le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Ricorso nell'interesse di IU LO. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ferme e richiamate le valutazioni operate nei precedenti paragrafi 2.1. e 2.2. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata abbia ha richiamato il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (cfr., Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Corrado, Rv. 245420). 7 La difesa si è limitata a contestare la valutazione degli operanti in ordine alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, specificamente descritta nella sentenza impugnata, sulla base di generiche deduzioni, contrastanti con le risultanze degli atti di indagine, correttamente utilizzati e valorizzati dalla Corte territoriale alla luce della scelta del rito abbreviato. 3.2. Del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento in favore del IO e del LO, passeggeri a bordo dell'auto in fuga condotta dal SE, della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., riconoscendo come l'accertata "partecipazione a titolo di concorso morale in un reato prescinde dalla materiale partecipazione al fatto", con conseguente configurabilità, nella fattispecie, a carico dei sunnominati coimputati, di tutti gli elementi del concorso ex art. 110 cod. pen. Dopo aver precisato che la disposizione dell'art. 116 cod. pen. riguarda non solo il caso di commissione di un reato diverso ma anche quello di commissione del reato concordato nonché dell'ulteriore reato non voluto, la giurisprudenza ha ricostruito la disposizione in parola individuando i due limiti della situazione in essa disciplinata, riconoscendo che, da un lato, deve essere esclusa la volontà diretta rispetto all'evento, anche a titolo di dolo alternativo ovvero di dolo eventuale o indeterminato in quanto il reato commesso non deve essere stato ritenuto affatto tra le evenienze possibili (cfr., Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647); e, dall'altro, che, una volta chiarita la necessità della causalità materiale e psicologica, si richieda che l'evento più grave non sia derivato da una serie del tutto eccezionale di eventi (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405). In definitiva, l'elemento psicologico del concorso anomalo trova limite, da un lato, nella mancata previsione della realizzazione del più grave reato (la parte non risponde affatto di tale reato) e, dall'altro, nella rappresentazione della possibile realizzazione del fatto diverso pur ritenendolo scarsamente probabile (in tal caso ricorre il concorso ex art. 110 cod. pen.). Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha chiarito come "l'essersi affidati il LO ed il IO - quest'ultimo dopo aver abbandonato l'auto appena sottratta ed essere salito sull'auto condotta dal SE - a quest'ultimo per fuggire ai militari che li avevano rintracciati, non li esime da responsabilità per l'iniziativa dal predetto intrapresa di tenere una condotta di guida spericolata tale da mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, proprio in quanto siffatta condotta non può ritenersi circostanza del tutto atipica ed imprevedibile". 8 Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La determinazione della pena è assistita da congrua e logica motivazione, tale da renderla insindacabile nella presente sede di legittimità. Anche nei confronti del ricorrente (al pari di quanto accaduto per i correi IO e SE), la pena è stata determinata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente della sua personalità quale evinta dalla biografia penale, della sua condotta di vita e dalle modalità dell'agire, elementi di fatto di tale pregnanza da rendere recessivo ogni altro elemento astrattamente favorevole all'imputato. 4. Ricorso nell'interesse di YA SE. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si richiamano le valutazioni esposte nel paragrafo 3.1. che precede. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si richiamano le valutazioni esposte nel paragrafo 3.3. che precede. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 02/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la memoria della difesa di LO IU in data 25/01/2023; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11276 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/03/2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 05/07/2021 all'esito di giudizio abbreviato, appellata da YA SE, da IU LO e da IO IO, previo riconoscimento anche a quest'ultimo della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in giudizio di equivalenza alle aggravanti ed alla recidiva contestate, riduceva la pena ai tre sunnominati nella misura di anni tre, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 81 cpv., 337 cod. pen. (capo B), con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO IO, di IU LO e di YA SE, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di IO IO. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 628, 56, 624, 337 cod. pen. Si contesta il fatto che non sia stata fatta applicazione del principio di diritto secondo cui il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ed il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo. Se del tutto immotivate erano rimaste le ragioni per le quali era stato dedotto ed affermato che nel caso di specie il sistema di antifurto satellitare non era entrato in funzione, con conseguente consumazione dell'impossessamento da parte dell'agente, parimenti ugualmente immotivata era rimasta l'affermazione per la quale l'impossibilità di qualificare come tentato il delitto di rapina impropria faccia da contrappunto alla nozione di flagranza e quasi flagranza che esclude la possibilità di ritenere esistente lo iato temporale, la cesura spazio temporale di cui all'imputazione. Di fatto, nella ricostruzione effettuata dal giudice di appello viene 2 escluso dal fatto tipico l'elemento dell'impossessamento, poiché quasi assorbito nella mera sottrazione: ciò rende di fatto labile il discrimine tra tentativo di furto e tentativo di rapina impropria, potendosi configurare astrattamente le fattispecie nel medesimo caso concreto, con conseguente attribuzione di discrezionalità (da giustificare) da parte dell'interprete. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 110, 116 e 337 cod. pen. In entrambe le sentenze di merito non indicano gli elementi che consentano di ritenere integrato l'onere motivazionale circa gli elementi di fatto idonei a ritenere la ricorrenza in capo al IO del concorso dello stesso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. Nessun contributo, agevolatore o determinatore, è stato individuato come ascrivibile al IO: lo stesso, non poteva né scendere né allontanarsi dall'autovettura su cui si trovava a bordo, e se certamente era d'accordo a fuggire, non altrettanto era d'accordo sul fatto che la fuga dovesse consentire od imporre di commettere reati. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Entrambi i giudici di merito hanno illogicamente ed incongruamente continuato ad equiparare le diverse posizioni, nonostante la recidiva a carico del IO sia una recidiva semplice, per un episodio risalente ad oltre dieci anni addietro. Inoltre la posizione del ricorrente si differenzia anche per la condotta post factum, caratterizzata dall'effettuazione del risarcimento del danno e per la condotta durante il fatto, essendo stato lo stesso passeggero inerte, costretto a subire le condotte di altri. 4. Ricorso nell'interesse di IU LO. Primo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione agli artt. 337, 624 e 628 cod. pen. E' noto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale anche il comportamento di chi fugge piò integrare gli estremi della violenza necessaria a configurare sia il reato di rapina impropria che quello di resistenza. Peraltro, perché ciò accada, è necessario che la condotta avuta dal fuggitivo avvenga con modalità che, considerate le concrete circostanze del caso, siano tali da porre effettivamente in pericolo l'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada. Nella fattispecie, non possono essere ritenuti integrati gli estremi della violenza (quale elemento costitutivo tanto della rapina impropria che della resistenza a pubblico ufficiale) nella condotta di fuga: invero, l'inseguimento è avvenuto su una strada provinciale per lo più rettilinea, lontana dal centro abitato, senza presenza di pedoni e con scarso traffico veicolare;
inoltre, le condizioni della strada erano tali da non consentire la percorrenza a velocità elevate. 3 Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione all'art. 116 cod. pen. Posto che il LO occupava il sedile del passeggero anteriore all'interno dell'auto datasi alla fuga, auto condotta dal coimputato SE, e non essendo pertanto lui l'autore materiale della condotta di guida asseritamente spericolata, successiva alla sottrazione del veicolo da cui è scaturita la più grave contestazione del reato di rapina impropria, ricorrono gli estremi del concorso anomalo nel reato, con il conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dell'attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a titolo di continuazione. La Corte territoriale, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, si è limitata ad applicare sulla pena prevista per la rapina lo stesso aumento di sanzione irrogato dal giudice di primo grado, omettendo di esporre le ragioni e i criteri sottesi dalla decisione di quantificare la pena in tale misura, di fatto operando una sorta di cumulo materiale delle pene. 5. Ricorso nell'interesse di YA SE. Primo motivo: si riprende anche nella forma grafica il primo motivo di ricorso nell'interesse del coimputato IU LO. Secondo motivo: si riprende anche nella forma grafica il terzo motivo di ricorso nell'interesse del coimputato IU LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso nell'interesse di IO IO. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va detto innanzitutto come nessun dubbio sussista in ordine alla ricostruzione dei fatti come riportata negli accertamenti di polizia giudiziaria in cui 4 si dava atto che la circostanza che i tre imputati fossero gli autori del furto della Fiat 500 venisse evinta dal breve lasso temporale intercorso tra l'attivazione del segnale satellitare installato sull'autovettura e l'avvistamento della stessa da parte degli operanti. Tale ipotesi è stata ulteriormente avvalorata dal rinvenimento degli arnesi atti allo scasso, compatibili con i danni presenti sul veicolo oggetto di furto, nonché con le dichiarazioni confessorie rese dagli imputati;
analogamente, è stato dimostrato come, subito dopo il furto, avvedutisi della presenza dei militari ed abbandonato il veicolo rubato, i tre soggetti si davano a precipitosa fuga per guadagnarsi l'impunità. Così fissato l'accertamento dei fatti, indiscutibile la correttezza della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), quale rapina impropria, che si caratterizza - come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - per il fatto che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Ne consegue che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, il requisito della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso delle refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310). Come è stato ulteriormente precisato, «ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica» (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, dep. 1991, Villa, Rv. 186764). Pertanto, «il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità» (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere «un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa» (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo Rv. 248509). Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione: da qui la manifesta infondatezza del motivo, nella parte in cui ritiene che il fatto contestato all'agente (in concorso con gli altri imputati ricorrenti) dovesse essere qualificato quale ipotesi di tentato furto del veicolo, mancando la dimostrazione 5 dell'uso della violenza da parte dell'imputato per garantirsi l'impunità e per sottrarsi all'arresto da parte delle forze dell'ordine; allo stesso modo, è manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente che ritiene al più integrata la fattispecie tentata del delitto contestato (ovvero, del meno grave furto del veicolo) essendosi realizzata unicamente una momentanea sottrazione della vettura, sotto il costante controllo da parte del sistema satellitare che, quindi, impediva l'impossessamento della vettura. AI riguardo, è sufficiente rammentare che «Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero» (Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Latri, Rv. 268471; nello stesso senso Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536, nonché, con riferimento alla fattispecie del delitto di rapina, Sez. 2, n. 3307 del 11/12/2009, dep. 2010, Crispino, Rv. 246263; v. anche, Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817, secondo cui integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come riconosciuto dai giudici di merito, la condotta dei prevenuti ha integrato anche la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.: invero, il SE, materialmente, il LO ed il IO, aderendo pienamente alla condotta del primo come desumibili dai comuni precedenti comportamenti di fuga, si sono opposti all'azione che i pubblici ufficiali stavano legittimamente compiendo. E, costante - condivisa - giurisprudenza riconosce che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (cfr., Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; nello stesso senso, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il primo giudice ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche poste in giudizio di equivalenza con le contestate e riconosciute circostanze aggravanti. Il secondo giudice ha riconosciuto anche al IO la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., mantenendo il giudizio di 6 equivalenza tra opposte circostanze e riducendo la pena ad anni tre, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 800 di multa. Nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto della personalità dell'imputato, della sua biografia penale (recidivo semplice), della condotta di vita e delle modalità dell'agire, ritenendo implicitamente come recessivo ogni altro dato astrattamente favorevole all'imputato. Dette valutazioni sono assistite da giustificata e non illogica motivazione e, come tali sono insindacabili in sede di legittimità. Come è noto, si afferma in giurisprudenza che: -la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;
-le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Ricorso nell'interesse di IU LO. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ferme e richiamate le valutazioni operate nei precedenti paragrafi 2.1. e 2.2. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata abbia ha richiamato il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (cfr., Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Corrado, Rv. 245420). 7 La difesa si è limitata a contestare la valutazione degli operanti in ordine alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, specificamente descritta nella sentenza impugnata, sulla base di generiche deduzioni, contrastanti con le risultanze degli atti di indagine, correttamente utilizzati e valorizzati dalla Corte territoriale alla luce della scelta del rito abbreviato. 3.2. Del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento in favore del IO e del LO, passeggeri a bordo dell'auto in fuga condotta dal SE, della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., riconoscendo come l'accertata "partecipazione a titolo di concorso morale in un reato prescinde dalla materiale partecipazione al fatto", con conseguente configurabilità, nella fattispecie, a carico dei sunnominati coimputati, di tutti gli elementi del concorso ex art. 110 cod. pen. Dopo aver precisato che la disposizione dell'art. 116 cod. pen. riguarda non solo il caso di commissione di un reato diverso ma anche quello di commissione del reato concordato nonché dell'ulteriore reato non voluto, la giurisprudenza ha ricostruito la disposizione in parola individuando i due limiti della situazione in essa disciplinata, riconoscendo che, da un lato, deve essere esclusa la volontà diretta rispetto all'evento, anche a titolo di dolo alternativo ovvero di dolo eventuale o indeterminato in quanto il reato commesso non deve essere stato ritenuto affatto tra le evenienze possibili (cfr., Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647); e, dall'altro, che, una volta chiarita la necessità della causalità materiale e psicologica, si richieda che l'evento più grave non sia derivato da una serie del tutto eccezionale di eventi (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405). In definitiva, l'elemento psicologico del concorso anomalo trova limite, da un lato, nella mancata previsione della realizzazione del più grave reato (la parte non risponde affatto di tale reato) e, dall'altro, nella rappresentazione della possibile realizzazione del fatto diverso pur ritenendolo scarsamente probabile (in tal caso ricorre il concorso ex art. 110 cod. pen.). Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha chiarito come "l'essersi affidati il LO ed il IO - quest'ultimo dopo aver abbandonato l'auto appena sottratta ed essere salito sull'auto condotta dal SE - a quest'ultimo per fuggire ai militari che li avevano rintracciati, non li esime da responsabilità per l'iniziativa dal predetto intrapresa di tenere una condotta di guida spericolata tale da mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, proprio in quanto siffatta condotta non può ritenersi circostanza del tutto atipica ed imprevedibile". 8 Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La determinazione della pena è assistita da congrua e logica motivazione, tale da renderla insindacabile nella presente sede di legittimità. Anche nei confronti del ricorrente (al pari di quanto accaduto per i correi IO e SE), la pena è stata determinata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente della sua personalità quale evinta dalla biografia penale, della sua condotta di vita e dalle modalità dell'agire, elementi di fatto di tale pregnanza da rendere recessivo ogni altro elemento astrattamente favorevole all'imputato. 4. Ricorso nell'interesse di YA SE. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si richiamano le valutazioni esposte nel paragrafo 3.1. che precede. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si richiamano le valutazioni esposte nel paragrafo 3.3. che precede. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 02/02/2023.