CASS
Sentenza 10 luglio 2007

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Massime1

Le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35683
Data del deposito : 10 luglio 2007

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