Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.
Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).
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Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5568 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente – Dott. MALZONE Ennio – Consigliere – Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: F.L. (OMISSIS), D.T.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GUIDONE LUIGI; – ricorrenti – contro S.A. (OMISSIS), S.V. …
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In punto di diritto, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'ordinanza del 6 giugno 2018, n. 14500, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d'appello di Torino. La vicenda La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che …
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Sul provvedimento
Testo completo
10045/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 30338/03 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 3508/04 Cron. 10045Dott. Salvatore BOGNANNI Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA Consigliere Rep. 2631 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud.19/12/07 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ER FF, LL GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, difesi dagli avvocati VINCENZO TAFURI, CONSIGLIA TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TR ST IA;
intimata e sul 2° ricorso n° 03508/04 proposto da: TR ST IA, elettivamente domiciliata in 2007 ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato 2594 -1- ANTONIA DE ANGELIS, difesa dagli avvocati GIOVANNI BASILE, FILIPPO DI ZO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
LL GI, ER FF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso 10 MARETTO MASSIMO, difesi dagli studio dell'avvocato avvocati TAFURI VINCENZO, TAGLIALATELA CONSIGLIA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 2956/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22/10/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/07 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
Preliminarmente la Corte riunisce ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato DI ZO IL, difensore del resistenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. -2- 3 R. G. n. 30338/03 ric.ti princ. MA +1 e n. 3508/04 ric. incid. FA, Oggetto: azione di costituzione di servitù coattiva di pas- saggio. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 1'1 febbraio 1995 RA MA conveniva in giudizio Restituta NA FA dinanzi al tribunale di Napoli, esponendo di essere proprietario di uno stacco di terreno intercluso, cedutogli dal padre, NI Mat- a seguito di donazione, e sul quale insisteva un fabbrica- tera, to, sito in agro del Comune di Barano d'Ischia, località Fine stra, esteso are 29,35, distinto in catasto al foglio 30, parti- cella 774, al quale si accedeva attraverso una mulattiera, che si dipartiva da via San Giorgio, contrada Testaccio. Egli si era servito del fondo confinante, di proprietà della convenuta, ri- portato in catasto al foglio 30, col mappale 775, da tempo imme- morabile, servendosi in particolare di una zona di esso a forma di triangolo che FA, per pretese ragioni emulative, aveva de- limitato con una recinzione metallica, al fine di impedirgli il passaggio. Con atto del 2.11.1990 aveva acquistato un piccolo tratto di terreno, avente la particella 10/b, frazionato da una maggiore estensione, distinta con il mappale 10, assieme alla moglie, PI ZE, con la quale si trovava in regime di comunione legale;
a sua volta quel frustolo di terra era con- finante col fondo di FA. Siccome non poteva raggiungere il terreno di sua proprietà con mezzi meccanici, né agevolmente a 3 T piedi, chiedeva perciò che il giudice ne dichiarasse l'interclusione, costituendovi la servitù coattiva di passaggio, a piedi e con i suindicati veicoli, da stabilire in quella zona recintata, confinante con la particella frazionata 10/b suddet- e de- ta, previa eliminazione della recinzione metallica stessa, terminando la misura della relativa indennità. A Nel corso del processo ZE svolgeva intervento volonta rio con comparsa, facendo proprie le considerazioni e la domanda del marito. La convenuta si costituiva con comparsa di risposta, conte- stando gli assunti "ex adverso" dedotti. Contestualmente propo- neva domanda riconvenzionale, con cui a sua volta deduceva che il fondo di sua proprietà suindicato era intercluso, sicché era necessario stabilire il passaggio coattivo sul frustolo di terra acquistato dai coniugi MA-ZE per potere raggiungerlo da parte di lei stessa, anche qui con lo stabilire la misura della relativa indennità. Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, e indi il tribunale, con sentenza del 16 maggio 2001, in acco- glimento della domanda dell'attore e dell'interventrice, costi- tuiva la servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi car- rabili sul fondo della convenuta, stabilendo questo lungo la zo- na a forma triangolare indicata dal CTU, condannando questa alla rimozione della recinzione metallica, e determinando l'indennità nella misura di £ 4.418.000; inoltre rigettava la riconvenziona- le, ponendo le spese del giudizio a carico della soccombente. 4 Esso osservava che mediante la CTU era emerso che in realtà il fondo dell'attore era intercluso, e il passaggio si doveva stabilire in quella parte di quello della convenuta, per cui l'accesso alla via pubblica era più breve e riusciva di minore danno al medesimo, sul quale veniva consentito. Per quanto invece concerneva la riconvenzionale, il deciden- Jecide te rilevava che, attraverso l'indagine tecnica suindicata, era emerso che il passaggio sarebbe stato più breve e meno onerosO attraverso la striscia di terra, larga due metri, da asservire su un diverso fondo, esattamente la particella 21, pure confi- nante con quello della convenuta, e di proprietà di un terzo, non evocato in giudizio. Avverso quella sentenza FA proponeva gravame, cui i CO- niugi MA-ZE resistevano, dinanzi alla corte di appel- lo della stessa sede, la quale, con decisione del 23 maggio 2003, in parziale riforma di quella impugnata, ha costituito servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo degli appel- lati, stabilendo la misura dell'indennità da corrispondere in complessivi € 14.321,00, e compensando le spese del doppio gra- do. Essa ha osservato che il fondo dell'attrice era a sua volta pure intercluso, e il passaggio lungo il frustolo degli appella- ti era meno dispendioso rispetto a quello relativo al fondo del terzo, anche se il primo comportava la realizzazione di una cur- certaera destinato, per una e- va, atteso che sicuramente esso 5 9 stensione, a strada a servizio della proprietà degli appellati stessi. Avverso tale sentenza MA e ZE hanno proposto ri- corso per cassazione, affidandolo a tre motivi, che hanno illu- strato con memoria. FA ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, contro il quale i ricorrenti hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cpc., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza. Ricorso principale 1) Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o fal- sa applicazione dell'art. 1051 e segg. c.c., nonché omessa mo- con rife- tivazione circa un punto decisivo della controversia, rimento all'art. 360, nn.3 e 5 c.p.c., in quanto la corte d ap- pello non avrebbe indicato le ragioni, in virtù delle quali ha ritenuto che il fondo della resistente era intercluso. Né può affermarsi che essa avesse fatto riferimento alla motivazione del giudice di primo grado, che peraltro non aveva accolto la domanda riconvenzionale di FA, anche se la corte di merito ha ritenuto di non condividere "l'assunto” del tribunale. Il motivo è infondato. 6 7 Preliminarmente si osserva che il dato relativo alla inter- clusione del fondo di FA era stato dato per scontato dal giu- dice di prime cure, che aveva recepito le conclusioni del CTU, anche se poi aveva ritenuto di non accogliere la relativa doman- da della convenuta, sul presupposto che la servitù coattiva in- vocata avrebbe dovuto essere stabilità su fondo di altro vicino, non parte in causa, nei cui confronti perciò nessuna pronuncia poteva essere emessa. La corte di merito ha osservato che fondo degli appellati doveva essere considerato intercluso in modo relativo, in quanto raggiungibile a piedi o a dorso di mu- lo, ma siccome vi era un fabbricato adibito ad abitazione, allo- ra la chiesta costituzione di servitù di passaggio coattiva an- dava operata, trattandosi di situazione che, nel contesto etico sociale attuale, deve essere regolata alla stregua delle esigen- ze dell'agricoltura e dell'industria. L'assunto è esatto. Invero indubbiamente era onere della proprietaria del fon- do, e cioè FA, che chiedeva la costituzione della servitù co- attiva a favore del medesimo, dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, e cioè l'interclusione del suo terreno, ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici, come era emer- so nella specie con l'elaborato del CTU. D'altra parte spettava ai proprietari del fondo, e cioè MA e ZE, su cui la servitù doveva essere costituita, eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio, a favore del predio intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondavano, che consentisse lo 7 sbocco sulla pubblica via ovvero la sufficienza dell'ampiezza - configu-del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo rando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa atto- rea di FA (V. pure Cass. Sentenze nn. 11592 del 22/06/2004; 5895 del 07/07/1987; 2799 del 22/11/1967). I ricorrenti non avevano fatto ciò, e pertanto la loro pre- tesa non poteva trovare accoglimento. Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato. 2) Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051, 1052 e 1053 C.C., nonché dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice del secondo grado doveva quanto meno delibare il punto relativo al fondo da asservire, che non poteva essere quello dei ricorrenti, bensì un altro ter- reno di proprietà di terzi, come prospettato dallo stesso CTU, atteso che la particella 10b non era già adibita a strada, ma lo sarebbe "essenzialmente" stata nel prosieguo, per le esigenze di passaggio onde raggiungere il mappale 774 di proprietà di Matte- ra. Con quel passaggio poi il fondicello acquistato dai ricor- renti non avrebbe potuto più essere utilizzato in modo differen- te, essendo gravato dalla servitù di passaggio per la larghezza di tre metri, e cioè per tutta la sua estensione. Peraltro l'appellante aveva chiesto semplicemente la costituzione di una comoda servitù di passaggio sin dall'inizio, mentre invece il giudice dell'impugnazione ha determinato l'ampiezza della stri- scia da asservire. Inoltre l'indennità stabilita è inadeguata, ove si consideri che è stata determinata con riferimento a quel- la dovuta alla resistente, il cui fondo è ben lontano dalla strada pubblica Finestra e da quella interpoderale gravata da pubblico transito, sicché la misura dell'indennizzo doveva esse- re maggiore. Il motivo, che si articola in più argomentazioni, non ha pregio. thesso inA) Quanto al primo profilo, la corte di merito ha rilievo che lo stabilire il passaggio sul fondo degli appellati comportava soltanto la creazione di una curva, senza alcun disa- gio per la proprietaria del fondo dominante, ed era decisamente più conveniente, dal momento che il percorso era sostanzialmente equivalente rispetto all'altro alternativo, e comportava un mi- nore danno al predio rispetto a quello del terzo, in quanto que- sto era destinato alla coltivazione, mentre invece quello degli appellati era già un viottolo;
e ciò al fine di non comprimere eccessivamente la proprietà. L'assunto è esatto. Infatti FA, come proprietaria di fondo intercluso, legit- timata ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pub- blica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel riconvenire in giudizio i coniugi MA-ZE, proprietari del fondicello (viottolo) finitimo, aveva il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando ai giudici di merito l'accerta- mento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, 9 10 della costituenda "servitus viae", attesi i criteri di cui al- l'art. 1051 cod. civ. Inoltre la corte territoriale ha tenuto conto esattamente della uguale (se non maggiore) brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghez- za del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e soprat- tutto del minor aggravio per il fondo servente, sancito, oltre anche innell'interesse dei proprietari di detto fondo, che quello della stessa proprietaria del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, danno che l'assoggettamento al passaggio comportava per il al potenziale fondo servente, entrambi da applicarsi, contemporane- amente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo". Questo, come è noto, va inteso nel senso che la servitù do- veva costituirsi, da un lato, in modo che ne risultasse garanti- ta la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dall'altro,e, in modo che la condizione del fondo dominante servente fosse aggravata nel minor grado possibile. A tale valu- tazione, infine, il giudice ben poteva provvedere anche quando una delle soluzioni, in ipotesi, più conveniente riguardasse un proprietario di fondo non parte in causa, senza che, nella spe- cie, fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di lui (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10331 del 1998, n. 2903 del 1989, n. 4506 del 1985, n. 1447 del 1985). 10 11= B) In ordine alla doglianza relativa alla pretesa ultrapeti- zione, la corte di appello altro non ha fatto che determinare il passaggio per la larghezza di due metri, sul presupposto che es- sa fosse comoda, come prospettato dal consulente tecnico, senza con ciò pronunciare al di là di quanto chiesto dall'interessata, determinando la misura dell'indennizzo in modo uguale a quanto stabilito per la servitù costituita a favore dei ricorrenti, a- vuto anche riguardo che per l'altra si trattava solo di un viot- come indicato dallo stesso attore nell'atto introduttivo tolo, del giudizio. A Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto. 3) Infine con il terzo motivo i ricorrenti lamentano viola- zione degli artt. 102 e 112 c.p.c., oltre che omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, dal momento che il giudice dell'impugnazione non considerava che, come risultava anche dal certificato del sindaco del Comune, allegato alla re- e cioè lazione del CTU, la strada vicinale Finestra era cieca, senza sbocco;
all'inizio essa era pubblica;
nel prosieguo grava- ta da uso pubblico e nella parte finale di carattere interpode- rale, con possibilità di uso solamente a favore dei proprietari frontisti, che con la collazione di parte dei loro terreni, ne avevano permesso la ostruzione, e quindi nessun altro poteva ac- cedervi, come la resistente, il cui fondo non era adiacente ad essa. La doglianza non va condivisa. 11 12 La corte di appello ha messo in evidenza che la strada Fine- stra è pubblica, e il viottolo in questione costituiva un pro- lungamento di essa, gravato da uso pubblico, tanto che l'ha con- siderata come una struttura "... di necessario collegamento tra conurbazioni del Comune interessato", come anche risultava dalle affermazioni degli stessi attori, secondo cui tutta la strada era destinata a pubblico passaggio, e dagli accertamenti compiu- ti dall'ausiliare del giudice. Helpin Si tratta all'evidenza di censure di fatto, per le quali non è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi ac- quisiti dal giudice di merito in sede di legittimità . Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valuta- zione degli elementi probatori è attività istituzionalmente ri- servata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del rela- tivo apprezzamento (V. pure Cass. sent. 00322 del 13/01/2003). Ne deriva perciò che il ricorso principale va rigettato. Ricorso incidentale Col motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale la ri- corrente per incidente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1052 c.c., oltre che omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., dal mo- mento che la corte di merito non ha indicato le ragioni, in vir- tù delle quali ha ritenuto che la servitù coattiva di passaggio andasse stabilita a vantaggio di un predio prevalentemente de- 12 13 stinato ad abitazione, e solo marginalmente per la coltivazione agricola, con ciò non osservando quando disposto dalla relativa norma, secondo cui essa sarebbe stata possibile soltanto nell'interesse della produzione agricola о dell'industria, e quindi per esigenze di ordine generale, atteso che il fondo dei ricorrenti non era proprio del tutto intercluso, essendo rag- giungibile dalla pubblica strada mediante un viottolo. La censura non è fondata. La corte di appello ha osservato che il fondo degli appella- ti era da ritenere del tutto intercluso, anche se si trattava di costituire un vantaggio a favore di un immobile utilizzato pre- valentemente come abitazione, essendo impossibile oggi, in base allo sviluppo etico e tecnologico della società, che una casa esia raggiungibile anche con mezzi meccanici, non solo a non piedi o a dorso di mulo. L'assunto è esatto. Invero per quanto concerneva la servitù coattiva, l'imposi- zione del passaggio a favore del fondo degli appellati, ancorché non intercluso del tutto, non postulava, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., necessariamente la rispondenza della relativa domanda alle esigenze della agricoltura o dell'industria. Se è vero in- fatti che tale requisito trascende generalmente gli interessi individuali, giustificando l'imposizione coattiva solo se sia rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore uti- 13 14 lizzazione, tuttavia non poteva prescindere dall'esigenza abita- tiva prevalente, cui il fondo dei ricorrenti era adibito nel contesto sociale e tecnico attuale, nel quale non può farsi a meno dell'uso del mezzo meccanico, anche ai fini di esigenze di carattere sanitario, specie alla luce della innovazione intro- dotta alla disciplina di cui all'art. 1052, comma 2° cod civ. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7000 del 2001, n. 6590 del 11/12/1986). Precisamente la Consulta ha affermato che l'art. 105 comma secondo, cod. civ., è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concessO dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di acces- con particolare riguardo alla legislazione relativa sibilità - ai portatori di 'handicap' degli edifici destinati comunque ad uso abitativo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo è subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresenta- ta dalla circostanza che la domanda risponda alle esigenze della agricoltura e dell'industria>>; e considerato che, con ta- le disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non inter- cluso, ha inteso altresì ricollegare la costituzione della ser- vitù coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una " 14 15 interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze del- l'agricoltura о dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è in- defettibile, tuttavia l'omessa previsione della esigenza di ac- cessibilità della casa di abitazione ledeva il principio perso- nalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Inoltre va osservato che la norma denunciat im- pedendo od ostacolando la socializzazione anche degli eventuali handicappati, comportava anche una lesione del fondamentale di- ritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Nè, d'altronde, la previsione della servitù in parola poteva trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprie- tà di FA dall'art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si veniva ad imporre sul fondo altrui poteva senz'altro annove- rarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di (V. pure Corte Cost. Sent. assicurarne la funzione sociale n. 167 del 10.5.1999). Alla luce perciò delle considerazioni che precedono, anche il ricorso incidentale va rigettato. Infine per quanto concerne le spese di questo giudizio, sus- sistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza. 15 16
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta li rigetta entrambi, e compensa le spese. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007 Il Presidente Il Consigliere est.re демори LE Roma, 16 APR. 2008 CANCELLERECT Lolez 16