CASS
Ordinanza 20 maggio 2022
Ordinanza 20 maggio 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente - FALLIMENTO Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - Dott. AN US - Rel. Consigliere - Ud. 06/04/2022 - CC Dott. PAOLA VELLA - Consigliere - R.G.N. 7299/2021 Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7299-2021 proposto da: IBG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati EO SS, AU IMONDI;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ALVI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1363/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020; Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Civile Ord. Sez. 6 Num. 16446 Anno 2022 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: US AN Data pubblicazione: 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. AN US. Rilevato che: IBG s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ne ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva revocato, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., alcuni pagamenti effettuati nel periodo sospetto dalla Alvi s.p.a. in liquidazione, poi dichiarata fallita;
la curatela ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. - col primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. e motivazione apparente per avere la corte territoriale erroneamente disconosciuto l’esistenza di un uso consolidato tra le parti relativo alla dilazione dei pagamenti, sulla base di un argomento incentrato sul fatto che tale uso, prevedendo non una scadenza fissa ma una dilazione variabile (tra novanta e centodieci giorni) non potesse definirsi certo e vincolante;
il motivo è manifestamente fondato;
II. - questa Corte, sul tema evocato dalla ricorrente, ha precisato che il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), ai cd. "termini d'uso", ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, e non alla prassi del settore economico di riferimento (v. Cass. n. 25162-16); a tal riguardo il giudice del merito deve verificare l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. n. 7580-19); nella medesima prospettiva si spiega il principio di diritto recentemente affermato dalla prima sezione, secondo cui la norma va interpretata nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri, anche mediante comportamenti di fatto, che i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti – per prassi - esatti adempimenti (Cass. n. 27939-20, e v. pure Cass. n. 4482-21, Cass. n. 608- 22); III. - stabilire se si sia in presenza di pagamenti in tal senso non eseguiti in ritardo, perché conformi alle (nuove) prassi invalse tra le parti, è compito precipuo del giudice del merito;
nel concreto, a tale compito la Corte d’appello di Salerno non ha adempiuto affatto;
l’esclusione di rilevanza della fattispecie di esenzione è stata in vero ancorata a un’argomentazione palesemente inidonea, incentrata sull’ininfluente circostanza che, a fronte dei termini fissi indicati in fattura (sessanta giorni), la prova orale acquisita in causa aveva evidenziato una prassi di Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- ritardi oscillanti tra novanta e centodieci giorni, talché una simile prassi, proprio per l’oscillazione a essa sottesa, non poteva esser ritenuta sintomatica di termini d’uso convenuti tra le parti ma solo della tolleranza del creditore;
è di intuitiva evidenza la contraddizione concettuale che sottende l’argomentazione, dal momento che l’essere stabilmente accettati pagamenti con margine di tolleranza finanche variabile ben può identificare la prova dell’esistenza di un uso tra le parti tale da non costituire in ritardo il debitore;
IV. - non può seguirsi il ragionamento della Corte d’appello, per quel che si comprende mutuato dal Tribunale, secondo cui all’esistenza di una oscillazione dei termini di pagamento - seguiti e accettati - sarebbe sempre da correlare la individuazione di un termine medio, con “ulteriore dilatazione” della afferente forbice temporale, in guisa da far ritenere per ciò solo inadempiuta la prova della sussistenza di una costante, stabile e reiterata condotta intercorsa tra i contraenti;
l’affermazione è paralogica in quanto quel che unicamente rileva è la stabilità delle prassi convenzionali, col relativo adempimento;
V. - in altre parole, ove risulti l’esistenza di una stabile prassi di esecuzione (e accettazione) di pagamenti in un termine variabile (quale che sia) superiore al termine originariamente pattuito (quale che sia), non può affermarsi che la prassi in questione debba di per sé considerarsi inconciliabile con la dedotta esistenza di una nuova pattuizione d’uso; pure Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -5- in questa prospettiva è difatti rimesso al giudice del merito verificare se la tolleranza manifestata dal creditore sia a tal punto sistematica da potersi ritenere indice probatorio dell’esistenza di una convenzione modificativa dei termini di pagamento rispetto alle scadenze originariamente convenute;
e tutto il problema si sposta sul versante del concreto rispetto, o meno, della suddetta nuova prassi quanto al termine massimo da essa consentito;
VI. - il secondo motivo, che censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e per motivazione apparente in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, è assorbito;
alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’appello di Salerno per nuovo esame;
la corte d’appello si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Presidente Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ALVI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1363/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020; Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Civile Ord. Sez. 6 Num. 16446 Anno 2022 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: US AN Data pubblicazione: 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. AN US. Rilevato che: IBG s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ne ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva revocato, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., alcuni pagamenti effettuati nel periodo sospetto dalla Alvi s.p.a. in liquidazione, poi dichiarata fallita;
la curatela ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. - col primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. e motivazione apparente per avere la corte territoriale erroneamente disconosciuto l’esistenza di un uso consolidato tra le parti relativo alla dilazione dei pagamenti, sulla base di un argomento incentrato sul fatto che tale uso, prevedendo non una scadenza fissa ma una dilazione variabile (tra novanta e centodieci giorni) non potesse definirsi certo e vincolante;
il motivo è manifestamente fondato;
II. - questa Corte, sul tema evocato dalla ricorrente, ha precisato che il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), ai cd. "termini d'uso", ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, e non alla prassi del settore economico di riferimento (v. Cass. n. 25162-16); a tal riguardo il giudice del merito deve verificare l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. n. 7580-19); nella medesima prospettiva si spiega il principio di diritto recentemente affermato dalla prima sezione, secondo cui la norma va interpretata nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri, anche mediante comportamenti di fatto, che i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti – per prassi - esatti adempimenti (Cass. n. 27939-20, e v. pure Cass. n. 4482-21, Cass. n. 608- 22); III. - stabilire se si sia in presenza di pagamenti in tal senso non eseguiti in ritardo, perché conformi alle (nuove) prassi invalse tra le parti, è compito precipuo del giudice del merito;
nel concreto, a tale compito la Corte d’appello di Salerno non ha adempiuto affatto;
l’esclusione di rilevanza della fattispecie di esenzione è stata in vero ancorata a un’argomentazione palesemente inidonea, incentrata sull’ininfluente circostanza che, a fronte dei termini fissi indicati in fattura (sessanta giorni), la prova orale acquisita in causa aveva evidenziato una prassi di Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- ritardi oscillanti tra novanta e centodieci giorni, talché una simile prassi, proprio per l’oscillazione a essa sottesa, non poteva esser ritenuta sintomatica di termini d’uso convenuti tra le parti ma solo della tolleranza del creditore;
è di intuitiva evidenza la contraddizione concettuale che sottende l’argomentazione, dal momento che l’essere stabilmente accettati pagamenti con margine di tolleranza finanche variabile ben può identificare la prova dell’esistenza di un uso tra le parti tale da non costituire in ritardo il debitore;
IV. - non può seguirsi il ragionamento della Corte d’appello, per quel che si comprende mutuato dal Tribunale, secondo cui all’esistenza di una oscillazione dei termini di pagamento - seguiti e accettati - sarebbe sempre da correlare la individuazione di un termine medio, con “ulteriore dilatazione” della afferente forbice temporale, in guisa da far ritenere per ciò solo inadempiuta la prova della sussistenza di una costante, stabile e reiterata condotta intercorsa tra i contraenti;
l’affermazione è paralogica in quanto quel che unicamente rileva è la stabilità delle prassi convenzionali, col relativo adempimento;
V. - in altre parole, ove risulti l’esistenza di una stabile prassi di esecuzione (e accettazione) di pagamenti in un termine variabile (quale che sia) superiore al termine originariamente pattuito (quale che sia), non può affermarsi che la prassi in questione debba di per sé considerarsi inconciliabile con la dedotta esistenza di una nuova pattuizione d’uso; pure Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246 Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ric. 2021 n. 07299 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -5- in questa prospettiva è difatti rimesso al giudice del merito verificare se la tolleranza manifestata dal creditore sia a tal punto sistematica da potersi ritenere indice probatorio dell’esistenza di una convenzione modificativa dei termini di pagamento rispetto alle scadenze originariamente convenute;
e tutto il problema si sposta sul versante del concreto rispetto, o meno, della suddetta nuova prassi quanto al termine massimo da essa consentito;
VI. - il secondo motivo, che censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e per motivazione apparente in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, è assorbito;
alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’appello di Salerno per nuovo esame;
la corte d’appello si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Presidente Numero registro generale 7299/2021 Numero sezionale 3602/2022 Numero di raccolta generale 16446/2022 Data pubblicazione 20/05/2022