Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/05/2024, n. 11827
CASS
Ordinanza 2 maggio 2024

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Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Commentario1

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/05/2024, n. 11827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11827
Data del deposito : 2 maggio 2024

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