Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di estinzione per causa diversa dalla morte dell'imputato, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria non compete al giudice ma al Prefetto. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose estinto per remissione di querela, la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di pace che avrebbe dovuto trasmettere copia della sentenza al Prefetto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1775
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 034399/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) DE ES LD RI N. IL 11/06/1967 ;
avverso SENTENZA del 18/03/2004 GIUDICE DI PACE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 18/3/2004 il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De JE VA MA per essere il reato ascrittole (di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale) estinto per intervenuta remissione della querela.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il primo giudice avesse omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per le valutazioni e decisioni di sua competenza.
Il ricorso va accolto.
Invero, premesso che si verte, nella specie, in tema di sanzione amministrativa accessoria e non di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale, la declaratoria di estinzione del reato esclude che il giudice possa egualmente procedere alla irrogazione di tale sanzione.
Difatti, l'art. 224 C.d.S., comma 3, nel disciplinare le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, stabilisce che la "declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria"; mentre, "nel caso di estinzione per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S. nelle parti compatibili". È in tal modo assicurata la effettività ed indefettibilità, della sanzione amministrativa accessoria nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato: e se per un verso non può dubitarsi che la estinzione a seguito di remissione della querela rientri nel novero dell'effetto estintivo per "altra causa", per altro verso a nulla rileva che, ai fini della sua concreta applicazione, la sanzione amministrativa accessoria venga applicata non dal giudice ma dal prefetto.
Ne consegue, quindi, che nel caso di dichiarata estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, non al giudice, ma al prefetto compete la applicazione della sanzione amministrativa accessoria, previo "accertamento o meno delle condizioni di legge", secondo quanto disposto dagli artt. 218 e 219 dello stesso testo normativo, "nelle parti compatibili".
In riferimento alla fattispecie, posto che il reato di lesioni colpose, in relazione al quale è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di estinzione per remissione di querela, è stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice di pace avrebbe dovuto disporre - ma ciò non ha fatto - la trasmissione di copia della medesima sentenza al Prefetto, al fine di rendergli possibile l'esercizio nei confronti della De JE del potere attribuitogli, in ipotesi del genere, dalla legge. Alla omissione di una siffatta statuizione può, in questa sede, ovviarsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa trasmissione di copia della sentenza e, per l'effetto, disponendo che la trasmissione stessa sia effettuata, a cura della Cancelleria, al Prefetto di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Firenze, statuizione che dispone.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 6 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008