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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 31473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31473 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta OM ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 31473 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN 'FATTO 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata Di Taranto, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di NN AN per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in concorso con NC ES, di avere ricevuto un trattore agricolo di provenienza furtiva, di cui provvedeva ad alterare i segni identificativi, ovvero il telaio ed il numero seriale del motore. La Corte d'appello confermava la valutazione del primo giudice ritenendo che, benché non fosse stata provata la riconducibilità a AN dell'alterazione dei numeri di telaio l'attività dì riciclaggio era provata dal fatto che era emerso che lo stesso aveva posto in essere un'attività idonea a depistare le indagini. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. peni) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che non erano stati effettuati accertamenti tecnici sul mejSio, (b) che non era stato accertato che la ripunzonatura fosse riconducibile alla azione del ricorrente;
invero era stata confermata la valutazione del primo giudice circa il fatto che il AN avrebbe riciclato il mezzo, non per avere ripunzonato il telaio, ma per avere ostacolato l'individuazione della provenienza delittuosa del trattore mediani:e depistaggio delle indagini: tale atteggiamento poteva al più provare l'elemento soggettivo di una condotta che non è stata dimostrata, dato che in entrambe le sentenze di merito sarebbe assente ogni Atl riferimento alla partecipazione materiale o morale di Cannit,o alla operazione di ripunzonatura del telaio;
2.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbero dovuto essere inquadrato come ricettazione, sempre che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo;
si deduceva che la detenzione di un mezzo con telaio manipolato invero non sarebbe sufficiente a dimostrare che AN fosse consapevole della alterazione dato che egli avrebbe potuto rendersi conto della stessa solo dopo la ricezione del mezzo;
2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute con formule di stile, senza alcun riferimento ai principi codificati dall'articolo 133 cod. pen.. 1.11 ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.1. Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre il terzo risulta assorbito. Il collegio rileva che è incontestato che il ricorrente avesse la disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva con telaio alterato e che, quindi, dovesse essere ritenuto responsabile, almeno, per il delitto dì ricettazione. Allo stesso veniva, tuttavia, contestato il riciclaggio: dal capo di imputazione emerge che a AN era contestato di avere "alterato" sia il telaio che il numero motore. Il ricorrente sia con l'appello, che con il ricorso per cassazione, TA la mancata dimostrazione del suo concorso nell'azione dissimulatoria contestata, ovvero «l'alterazione del telaio e del numero del motore». La Corte di appello non prendeva in considerazione tale decisiva doglianza e riteneva che il riciclaggio fosse dimostrabile perché il ricorrente aveva posto in esser una attività idonea a depistare le indagini e dunque ad "occultare il mezzo di provenienza illecita». Invero tale attività di depistaggio ed occultamento non risultava contestata e, comunque, la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione un rilievo difensivo decisivo per l'accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio. 1.2. In materia il collegio ribadisce che la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097 - 01). Nel caso in esame i giudici di merito, nonostante le reiterate deduzioni difensive, non -so dimostrava la riconducibilità della condotta di alterazione - specificamente contestata nel capo di imputazione - all'azione del ricorrente ritenendo, il riciclaggio provato sulla base di un'attivitaà - il depistaggio dell'indagini -, invero non contestata. 1.3 La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Lecce., in ossequio alle linee ermeneutiche citate e ferma la responsabilità di AN per la ricettazione del bene di provenienza furtiva, sani - ove possibile - il difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità al ricorrente dell'attività di alterazione dei codici identificativi della autovettura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta OM ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 31473 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN 'FATTO 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata Di Taranto, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di NN AN per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in concorso con NC ES, di avere ricevuto un trattore agricolo di provenienza furtiva, di cui provvedeva ad alterare i segni identificativi, ovvero il telaio ed il numero seriale del motore. La Corte d'appello confermava la valutazione del primo giudice ritenendo che, benché non fosse stata provata la riconducibilità a AN dell'alterazione dei numeri di telaio l'attività dì riciclaggio era provata dal fatto che era emerso che lo stesso aveva posto in essere un'attività idonea a depistare le indagini. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. peni) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che non erano stati effettuati accertamenti tecnici sul mejSio, (b) che non era stato accertato che la ripunzonatura fosse riconducibile alla azione del ricorrente;
invero era stata confermata la valutazione del primo giudice circa il fatto che il AN avrebbe riciclato il mezzo, non per avere ripunzonato il telaio, ma per avere ostacolato l'individuazione della provenienza delittuosa del trattore mediani:e depistaggio delle indagini: tale atteggiamento poteva al più provare l'elemento soggettivo di una condotta che non è stata dimostrata, dato che in entrambe le sentenze di merito sarebbe assente ogni Atl riferimento alla partecipazione materiale o morale di Cannit,o alla operazione di ripunzonatura del telaio;
2.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbero dovuto essere inquadrato come ricettazione, sempre che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo;
si deduceva che la detenzione di un mezzo con telaio manipolato invero non sarebbe sufficiente a dimostrare che AN fosse consapevole della alterazione dato che egli avrebbe potuto rendersi conto della stessa solo dopo la ricezione del mezzo;
2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute con formule di stile, senza alcun riferimento ai principi codificati dall'articolo 133 cod. pen.. 1.11 ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.1. Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre il terzo risulta assorbito. Il collegio rileva che è incontestato che il ricorrente avesse la disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva con telaio alterato e che, quindi, dovesse essere ritenuto responsabile, almeno, per il delitto dì ricettazione. Allo stesso veniva, tuttavia, contestato il riciclaggio: dal capo di imputazione emerge che a AN era contestato di avere "alterato" sia il telaio che il numero motore. Il ricorrente sia con l'appello, che con il ricorso per cassazione, TA la mancata dimostrazione del suo concorso nell'azione dissimulatoria contestata, ovvero «l'alterazione del telaio e del numero del motore». La Corte di appello non prendeva in considerazione tale decisiva doglianza e riteneva che il riciclaggio fosse dimostrabile perché il ricorrente aveva posto in esser una attività idonea a depistare le indagini e dunque ad "occultare il mezzo di provenienza illecita». Invero tale attività di depistaggio ed occultamento non risultava contestata e, comunque, la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione un rilievo difensivo decisivo per l'accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio. 1.2. In materia il collegio ribadisce che la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097 - 01). Nel caso in esame i giudici di merito, nonostante le reiterate deduzioni difensive, non -so dimostrava la riconducibilità della condotta di alterazione - specificamente contestata nel capo di imputazione - all'azione del ricorrente ritenendo, il riciclaggio provato sulla base di un'attivitaà - il depistaggio dell'indagini -, invero non contestata. 1.3 La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Lecce., in ossequio alle linee ermeneutiche citate e ferma la responsabilità di AN per la ricettazione del bene di provenienza furtiva, sani - ove possibile - il difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità al ricorrente dell'attività di alterazione dei codici identificativi della autovettura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023 L'estensore Il Presidente