Sentenza 6 marzo 2003
Sul provvedimento
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 3 66 /03 Oggetto .
0... Lavoro Composta da 1 Ill.n sigg.fi Magistrati: - Presidente R.G.N. 16711/00 Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere Cron.7687 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Ud.22/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN GO;
intimata avverso la sentenza n. 103/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/05/00 R.G.N. 118/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 4792 udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio -1- TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Vincenzo NARDI rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per i✗ --- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Novara, nel rigettare l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno, contro il decreto ingiuntivo per L. 324.800 concesso ad ST Sesini a titolo di interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento, osservava che tali interessi decorrevano dal 120° giorno dalla data di presentazione della domanda, in virtù del combinato disposto dell'artt. 16, comma 6, 1. n. 412/1991 e 7 l. 533/1973, disattendendo la tesi del Ministero opponente, secondo cui doveva tenersi conto dei termini per lo svolgimento del procedimento amministrativo previsti dall'art. 4 d.p.r. 698/1994. A seguito di appello di detto Ministero, il quale sosteneva che gli interessi erano dovuti solo a decorrere dal 180° giorno dalla data di ricezione del verbale sanitario, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 del d.p.r. n. 698/1994, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione impugnata, sulla base tuttavia di una diversa motivazione. Osservava, infatti, che detto regolamento contiene una specifica disciplina della decorrenza degli interessi, contenuta nell'art. 5, che prevede al primo comma la decorrenza dei benefici economici dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario o dalla diversa data eventualmente indicata dalle commissioni sanitarie, e al secondo comma che ¡gli interessi legali sulle medesime prestazioni sono dovuti gli interessi legali secondo le norme del codice civile. Doveva, quindi, farsi applicazione dell'art. 1282 c.c., sulla maturazione di diritto degli interessi relativamente ai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, tenendo presente che il credito derivante dalla concessione di benefici economici ai minorati civili è un credito liquido ed esigibile dalla data di decorrenza dello stesso beneficio. Il Ministero dell'interno ricorre per cassazione, formulando un unico motivo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, primo comma., c.c.; dell'art. 29 (recte: 429) c.p.c.; degli art. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 2, del d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.. Rileva che, stante la genericità del rinvio da parte dell'art. 5 del d.p.r. 698/1994 alle norme del codice civile, ai fini della individuazione della relativa ratio legis deve individuarsi quale sia natura degli interessi che maturano in caso di ritardata corresponsione delle prestazioni assistenziali dovuta. Al riguardo, premesso che detti interessi devono essere qualificati come moratori, in quanto correlati al ritardo nello svolgimento delle formalità di liquidazione, sostiene che il principio secondo cui tale ritardo è ravvisabile dopo il decorso del termine di 120 giorni fissato per il compimento del procedimento amministrativo dall'art. 7 l. n. 533/1973, enunciato nella vigenza del procedimento amministrativo delineato dalla 1. n. 118/1971, che non fissava termini per lo svolgimento del procedimento, non sia più applicabile dopo l'entrata in vigore delle regole procedimentali di cui al d.p.r. 698/1994, e che ora debba tenersi conto dei termini fissati da detto regolamento, rispettivamente per la visita di accertamento sanitario e per l'espletamento e la conclusione del procedimento di concessione dei benefici economici. In particolare, in caso di regolare definizione del primo procedimento nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, la decorrenza degli interessi coincide con il termine, di cui all'art. 4, comma 1, di 180 giorni dalla data di ricezione da parte della Prefettura di copia dell'istanza corredata dal verbale di accertamento sanitario, trasmessa dalla commissione sanitaria (salva l'aggiunta di 60 giorni in caso di richiesta dell'interessato di produrre ulteriore documentazione). I motivi del ricorso e il tenore della sentenza impugnata richiedono le seguenti precisazioni. Precedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (di approvazione del regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e concessione dei relativi benefici 4 economici), si riteneva che l'inutile scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (e cioè del termine stabilito dall'art. 7 1. n. 533 del 1973 per la formazione del silenzio-rifiuto sulla domande amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) fosse idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art. 1219, 2° comma, n. 2, c.c., il ministero dell'interno in ordine alle prestazioni assistenziali obbligatorie in favore degli invalidi civili, con la conseguenza del decorso dalla scadenza predetta degli interessi, ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. (Cass.18.2.1992 n. 1961, 12.1.1993, n. 258, 17.5.1993 n. 5573). Questi principi sono conformi alla regola espressamente dettata dall'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412 e dall'art. 22, comma 36, della 1. 23 dicembre 1994, sulla decorrenza degli interessi relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. La validità della regola della decorrenza degli interessi dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 1. n. 533/1973 è stata confermata da questa Corte anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento del 1994, sulla base del rilievo che i termini previsti da quest'ultimo (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati degli eventuali periodi di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), rappresentano termini interni che scandiscono l'attività della P.A., ma non incidono sulla decorrenza degli accessori della richiesta prestazione assistenziale (Cass. 17 febbraio 2001 n. 2374, 6 marzo 2001 n.3244 e 6 aprile 2001 n. 5201). Si è, in particolare, rilevato che questa interpretazione è quella più conforme ai principi costituzionali, perché l'attribuzione di un rilievo, ai fini in esame, ai termini previsti dal d.P.R. n. 698/1994, estremamente dilatati, e potenzialmente indeterminati in relazione alla fase della trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture, 5 comporterebbe uno scostamento dal criterio di bilanciamento tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori (Cass. n. 3244 e 5201 del 2001). Nel prestare adesione a tale orientamento e alle relative argomentazioni, si osserva che un'ulteriore ragione a sostegno della tesi circa la rilevanza meramente interna dei termini posti dal regolamento del 1994 è ravvisabile nel rilievo che, altrimenti, verrebbe a mancare un termine certo, e comunque non eccessivamente dilatato, entro cui l'interessato potrebbe ritenere rigettata al domanda, al fine della proposizione dell'azione in giudizio. D'altra parte, deve anche osservarsi che il riferimento da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 698/1994 alle regole del codice civile circa la decorrenza degli interessi non introduce, in realtà, alcuna regola innovativa in materia, poiché i principi codicistici, posti in correlazione con la particolare disciplina di prestazioni erogabili solo sulla base di un procedimento amministrativo, comportano la decorrenza degli interessi (in caso di mancata anteriore emanazione del provvedimento) solo dopo il decorso del termine massimo concesso alla pubblica amministrazione per provvedere sulla richiesta. Sulla base delle precedenti considerazioni, deve procedersi alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che erroneamente ha affermato il principio della maturazione degli interessi già dalla data di decorrenza del diritto, ma il ricorso deve essere rigettato, poiché concretamente gli interessi sono stati riconosciuti con la corretta decorrenza dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla STU domanda, in conformità al tenore della domanda, come da sentenza di 1°grado com- fermata dal Tribunale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la non costituzione ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA dell'intimata. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Pinceurs Cressa SalloT IL CHRY Depost/2 / 2 MON 2003